CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 46922/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] G.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990; art 697 cod. pen. e art. 23, comma 3, I. 110/1975 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (ca. 116,41 gr. di cocaina e gr. 1,29 di hashish), è stato correttamente ricondotto alla finalità di spaccio e ritenuto ostativo alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 cit. Né è seriamente contestato il dato della consulenza tecnica sulla presenza di elevato principio attivo dell'hashish dal quale poteva trarsi un elevato numero di dosi di smercio su strada. La Corte di appello ha, inoltre, correttamente argomentato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato che, come noto, è a dolo generico. Non sono stati allegati elementi a riscontro della supposta inidoneità delle armi rinvenute (sciabola; spada; tre pugnali e una pistola lanciarazzi), quelle da taglio perché ossidate o non affilate, la pistola per un difetto di funzionamento. Le deduzioni difensive sono state correttamente disattese, e, pertanto, la sentenza impugnata è immune da censure, avendo fatto applicazione dei principi di questa Corte secondo cui la natura di un'arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità (Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, Rv. 275465). Ne consegue che correttamente è stata ritenuta configurabile anche l'aggravante armata in relazione ai reati in materia di stupefacenti. Gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della mancata applicazione con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (applicate in regime di equivalenza) e il vincolo della continuazione tra reati, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione che ha valorizzato le concrete modalità del fatto e la contestualità delle condotte accertate; —2 - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigl