Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10670/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 615-ter, comma 2, nn. 1, e comma 3, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione delle legge penale in ragione della mancata assoluzione dell'imputato dall'imputazione in discorso, segnatamente per il difetto dell'elemento soggettivo - prospetta irritualmente un diverso apprezzamento di fatto, affidandosi a enunciati assertivi e senza dedurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), limita a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale che, con motivazione congrua, logica e conforme al diritto (segnatamente ai princìpi posti dalle Sezioni Unite), ha chiarito che l'accesso in imputazione ha avuto luogo al di fuori dei casi consentiti, a fronte di una richiesta altrui (fondata su ragioni personali); considerato che il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e alla determinazione della sua durata - reitera una doglianza manifestamente infondata, già correttamente disattesa dalla Corte di appello, la quale ha rilevato che la pena accessoria è prevista per i reati, come quello in imputazione, commessi con abuso dei poteri o violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio (art. 31 cod. pen.); e, quanto alla durata, prospetta una censura in assenza di qualsivoglia interesse poiché essa è stata determinata in venti giorni e la difesa ha dedotto l'erroneità dei tale statuizione in quanto la misura minima sarebbe di un anno (art. 28, comma 4, cod. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 615-ter, comma 2, nn. 1, e comma 3, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione delle legge penale in ragione della mancata assoluzione dell'imputato dall'imputazione in discorso, segnatamente per il difetto dell'elemento soggettivo - prospetta irritualmente un diverso apprezzamento di fatto, affidandosi a enunciati assertivi e senza dedurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), limita a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale che, con motivazione congrua, logica e conforme al diritto (segnatamente ai princìpi posti dalle Sezioni Unite), ha chiarito che l'accesso in imputazione ha avuto luogo al di fuori dei casi consentiti, a fronte di una richiesta altrui (fondata su ragioni personali); considerato che il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e alla determinazione della sua durata - reitera una doglianza manifestamente infondata, già correttamente disattesa dalla Corte di appello, la quale ha rilevato che la pena accessoria è prevista per i reati, come quello in imputazione, commessi con abuso dei poteri o violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio (art. 31 cod. pen.); e, quanto alla durata, prospetta una censura in assenza di qualsivoglia interesse poiché essa è stata determinata in venti giorni e la difesa ha dedotto l'erroneità dei tale statuizione in quanto la misura minima sarebbe di un anno (art. 28, comma 4, cod. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 10670/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris