CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09375/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per una serie di furti aggravati consumati e tentati; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata); - che il ricorrente ha proposto motivi aggiunti; - che «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850); - che l'inammissibilità del ricorso, con conseguente mancata istaurazione di un valido rapporto processuale, rende, nel caso in esame, del tutto ininfluente il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità previsto per le fattispecie in esame, che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso perseguibili a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos