Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03373/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4545-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. , [OSCURATO:SOCIETA]. , entrambe in liquidazione, in persona , l’una, del l egale rappresentante “ pro tempore ” , Adelia MARCHIORO, l’altra, del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA] CRESPI, domiciliate “ ex lege ” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentate e difese da gli Avvocat i Giancarlo [OSCURATO:PERSONA] e Marco GORLA; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]VERGA; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Revocazione ex art. 391-bisc.p.c. – Inammissibilità del ricorso R.G.N.4545/2023 Cron.

Rep.

Ud.12/07/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso l ’ordinanza n. 2 2400 /20 22 del la Corte Suprema di Cassazione, depositata il 15/07/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.Le società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) e [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe in liquidazione, ricorrono, sulla base di unico motivo, per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 22400/22, del 15 luglio 2022, che ha rigettato il ricorso per cassazione dalle stesse esperito avverso la sentenza n. 1676/19, del 16 aprile 2019, resa dalla Corte d’appello di Milano, in qualità di giudice del rinvio, di accoglimento dell’azione revocatoria esperita da Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA], per la declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita con il quale, il 17 novembre 1999, la società [OSCURATO:SOCIETA] trasferiva alla società [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di alcuni terreni in [OSCURATO:PERSONA]. 2.Riferiscono, in punto di fatto, le odierne ricorrenti di aver entrambe impugnato per cassazione la predetta decisione della Corte ambrosiana.

In particolare, la società [OSCURATO:PERSONA] deduceva – quale unico motivo di ricorso – violazione dell’art. 409 cod. civ . e degli artt.75 e 160 cod. proc. civ.

Essa lamentava che [OSCURATO:PERSONA], vedova ed unica erede di [OSCURATO:PERSONA] (già socio di maggioranza e l egale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.), risultava sottoposta – all’epoca della notifica dell’atto di citazione del giudizio di secondo grado, effettuata via “Pec” alla [OSCURATO:PERSONA] – ad amministrazione di sostegno, con conferimento all’Amministratore, in via esclusiva, ex art 409 cod. civ., dei poteri di rappresentanza generale dell’amministrata in tutti gli atti per cui la medesima era incapace di ricevere le notifiche, nonché di rappresentare in giudizio la predetta società [OSCURATO:PERSONA]; di qui, pertanto, la nullità della notificazione e della dichiarazione di contumacia, in appello, della società suddetta.

Per parte propria, la società [OSCURATO:SOCIETA] denunciava violazione dell’art. 78 cod. proc. civ. sotto un duplice profilo.

Da un lato, infatti, deduceva di essere stata priva – all’epoca della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di secondo grado – di legale rappresentante, per essere stata la liquidatrice [OSCURATO:PERSONA] revocata con sentenza del Tribunale milanese.Dall’altro, evidenziava come la medesima Lascaro versasse in una situazione di conflitto di interessi, per essere una delle tre parti in causa.

Di conseguenza, anche in questo caso, veniva lamentata l’illegittimità della dichiarazione di contumacia.

Questa Corte, tuttavia, respingeva entrambi i ricorsi, ritenendo regolare la dichiarazione di contumacia –in appello – di entrambe le società ricorrenti, sul presupposto dell’ultrattività del mandato conferito al difensore nella precedente fase processuale. 3.Avverso l’ordinanza di questa Corte hanno proposto ricorso per revocazione le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], entrambe in liquidazione, sulla base –come detto – di un unico motivo. 3.1.Esso denuncia – ex art. 39 5 , comma 1, n. 4 ), cod. proc. civ. – l’esistenza di un errore revocatorio, in quanto non risulterebbe “da nessuno degli atti e dei documenti di causa che le odierne ricorrenti fossero costituite nel precedente giudizio avanti alla Corte di Cassazione, conclusosi con rinvio del procedimento appunto avanti alla Corte d’Appello di Milano”.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il solo [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. Sono rimasti solo intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

7. Le ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memoria.

8. Non consta, invece, la presentazione di conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 9.Il ricorso è inammissibile.

9.1. Si dolgono le odierne ricorrenti –con l’unico motivo della proposta impugnazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. – che “ da nessuno degli atti e dei documenti di causa” risultava che esse “fossero costituite nel precedente giudizio avanti alla Corte di Cassazione”, ovvero quello “ conclusosi con rinvio del procedimento appunto avanti alla Corte d’Appello di Milano”, dal quale ha tratto origine la decisione oggetto, poi, di rinnovata impugnazione ex art. 360 cod. proc. civ., definita dall’ordinanza della quale è oggi chiesta la revocazione.La censura è, però, inammissibile, perché prospetta il preteso errore di fatto, nel quale sarebbe incorso questo giudice di legittimità, addebitando all’ordinanza impugnata l’affermazione di un fatto, quello della costituzione dei difensori nel precedente giudizio avanti aquesta Suprema Cor te , che , invece , l’ordinanza impugnata non risulta aver compiuto, avendo essa– per quanto risulta a pagina 8 –alluso alla presenza di difensori nel giudizio di appello che aveva determinato il primo ricorso per cassazione.

Si legge, infatti, nella citata pag. 8 che “il difensore era in possesso di un mandato rimasto ultrattivo ai fini del giudizio di appello e che, dunque,l’ avrebbe abilitato a svolgere il ministero costituendosi nel giudizio di rinvio”.

Il preteso errore di fatto è, pertanto, predicato ravvisandolo nell’affermazione di un fatto processuale che l’ordinanza impugnata non ha, invece, compiuto.

10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico delle ricorrent i e liquidate come da dispositivo.

11. A carico delle ricorrent i , stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condannando l e società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe in liquidazione, a rifondere, [OSCURATO:PERSONA] , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4545-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. , [OSCURATO:SOCIETA]. , entrambe in liquidazione, in persona , l’una, del l egale rappresentante “ pro tempore ” , Adelia MARCHIORO, l’altra, del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA] CRESPI, domiciliate “ ex lege ” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentate e difese da gli Avvocat i Giancarlo [OSCURATO:PERSONA] e Marco GORLA; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]VERGA; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Revocazione ex art. 391-bisc.p.c. – Inammissibilità del ricorso R.G.N.4545/2023 Cron. Rep. Ud.12/07/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso l ’ordinanza n. 2 2400 /20 22 del la Corte Suprema di Cassazione, depositata il 15/07/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.Le società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) e [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe in liquidazione, ricorrono, sulla base di unico motivo, per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 22400/22, del 15 luglio 2022, che ha rigettato il ricorso per cassazione dalle stesse esperito avverso la sentenza n. 1676/19, del 16 aprile 2019, resa dalla Corte d’appello di Milano, in qualità di giudice del rinvio, di accoglimento dell’azione revocatoria esperita da Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA], per la declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita con il quale, il 17 novembre 1999, la società [OSCURATO:SOCIETA] trasferiva alla società [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di alcuni terreni in [OSCURATO:PERSONA]. 2.Riferiscono, in punto di fatto, le odierne ricorrenti di aver entrambe impugnato per cassazione la predetta decisione della Corte ambrosiana. In particolare, la società [OSCURATO:PERSONA] deduceva – quale unico motivo di ricorso – violazione dell’art. 409 cod. civ . e degli artt.75 e 160 cod. proc. civ. Essa lamentava che [OSCURATO:PERSONA], vedova ed unica erede di [OSCURATO:PERSONA] (già socio di maggioranza e l egale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.), risultava sottoposta – all’epoca della notifica dell’atto di citazione del giudizio di secondo grado, effettuata via “Pec” alla [OSCURATO:PERSONA] – ad amministrazione di sostegno, con conferimento all’Amministratore, in via esclusiva, ex art 409 cod. civ., dei poteri di rappresentanza generale dell’amministrata in tutti gli atti per cui la medesima era incapace di ricevere le notifiche, nonché di rappresentare in giudizio la predetta società [OSCURATO:PERSONA]; di qui, pertanto, la nullità della notificazione e della dichiarazione di contumacia, in appello, della società suddetta. Per parte propria, la società [OSCURATO:SOCIETA] denunciava violazione dell’art. 78 cod. proc. civ. sotto un duplice profilo. Da un lato, infatti, deduceva di essere stata priva – all’epoca della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di secondo grado – di legale rappresentante, per essere stata la liquidatrice [OSCURATO:PERSONA] revocata con sentenza del Tribunale milanese.Dall’altro, evidenziava come la medesima Lascaro versasse in una situazione di conflitto di interessi, per essere una delle tre parti in causa. Di conseguenza, anche in questo caso, veniva lamentata l’illegittimità della dichiarazione di contumacia. Questa Corte, tuttavia, respingeva entrambi i ricorsi, ritenendo regolare la dichiarazione di contumacia –in appello – di entrambe le società ricorrenti, sul presupposto dell’ultrattività del mandato conferito al difensore nella precedente fase processuale. 3.Avverso l’ordinanza di questa Corte hanno proposto ricorso per revocazione le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], entrambe in liquidazione, sulla base –come detto – di un unico motivo. 3.1.Esso denuncia – ex art. 39 5 , comma 1, n. 4 ), cod. proc. civ. – l’esistenza di un errore revocatorio, in quanto non risulterebbe “da nessuno degli atti e dei documenti di causa che le odierne ricorrenti fossero costituite nel precedente giudizio avanti alla Corte di Cassazione, conclusosi con rinvio del procedimento appunto avanti alla Corte d’Appello di Milano”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il solo [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Sono rimasti solo intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. Le ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memoria. 8. Non consta, invece, la presentazione di conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 9.Il ricorso è inammissibile. 9.1. Si dolgono le odierne ricorrenti –con l’unico motivo della proposta impugnazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. – che “ da nessuno degli atti e dei documenti di causa” risultava che esse “fossero costituite nel precedente giudizio avanti alla Corte di Cassazione”, ovvero quello “ conclusosi con rinvio del procedimento appunto avanti alla Corte d’Appello di Milano”, dal quale ha tratto origine la decisione oggetto, poi, di rinnovata impugnazione ex art. 360 cod. proc. civ., definita dall’ordinanza della quale è oggi chiesta la revocazione.La censura è, però, inammissibile, perché prospetta il preteso errore di fatto, nel quale sarebbe incorso questo giudice di legittimità, addebitando all’ordinanza impugnata l’affermazione di un fatto, quello della costituzione dei difensori nel precedente giudizio avanti aquesta Suprema Cor te , che , invece , l’ordinanza impugnata non risulta aver compiuto, avendo essa– per quanto risulta a pagina 8 –alluso alla presenza di difensori nel giudizio di appello che aveva determinato il primo ricorso per cassazione. Si legge, infatti, nella citata pag. 8 che “il difensore era in possesso di un mandato rimasto ultrattivo ai fini del giudizio di appello e che, dunque,l’ avrebbe abilitato a svolgere il ministero costituendosi nel giudizio di rinvio”. Il preteso errore di fatto è, pertanto, predicato ravvisandolo nell’affermazione di un fatto processuale che l’ordinanza impugnata non ha, invece, compiuto. 10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico delle ricorrent i e liquidate come da dispositivo. 11. A carico delle ricorrent i , stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condannando l e società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe in liquidazione, a rifondere, [OSCURATO:PERSONA] , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se
Sentenza Cassazione n. 03373/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris