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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 23323/2026

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posto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile PATANE' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria depositata nell'interesse dei ricorrenti in data 16/04/2026, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, nell'interesse di entrambi i ricorrenti, che deduce la ricorrenza di violazione di legge con riferimento alla pronuncia assolutoria per il reato di appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646, cod. pen., in ragione dell'esclusione del vincolo di destinazione del pagamento e del requisito dell'altruità, necessario a dimostrare la cd. interversio possessionis, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esaustiva, logicamente lineare, puntualmente diretta a disattendere le doglianze della difesa, e altresì fondata sulla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non integra il delitto di appropriazione indebita, ma solo un inadempimento civilistico, la mancata restituzione della somma corrisposta a titolo di acconto sul prezzo di una vendita futura in esecuzione di un patto di opzione, atteso che il denaro versato in assenza di uno specifico vincolo di destinazione, stante la sua naturale fungibilità, entra a far parte del patrimonio delraccipiens", perdendo il carattere dell "altruità". (Sez. 2, n. 23783 del 07/05/2021, Tatti, Rv. 281461-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] "1" : ' " " • 1........ ;..., r DePOSITATA 1,1 CANCELLERIA ,----, , tfp-, 24 I 2026 / - d FUMI sefi • GiudiZIWN Ma r e Satuis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile PATANE' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria depositata nell'interesse dei ricorrenti in data 16/04/2026, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, nell'interesse di entrambi i ricorrenti, che deduce la ricorrenza di violazione di legge con riferimento alla pronuncia assolutoria per il reato di appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646, cod. pen., in ragione dell'esclusione del vincolo di destinazione del pagamento e del requisito dell'altruità, necessario a dimostrare la cd. interversio possessionis, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esaustiva, logicamente lineare, puntualmente diretta a disattendere le doglianze della difesa, e altresì fondata sulla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non integra il delitto di appropriazione indebita, ma solo un inadempimento civilistico, la mancata restituzione della somma corrisposta a titolo di acconto sul prezzo di una vendita futura in esecuzione di un patto di opzione, atteso che il denaro versato in assenza di uno specifico vincolo di destinazione, stante la sua naturale fungibilità, entra a far parte del patrimonio delraccipiens", perdendo il carattere dell "altruità". (Sez. 2, n. 23783 del 07/05/2021, Tatti, Rv. 281461-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] "1" : ' " " • 1........ ;..., r DePOSITATA 1,1 CANCELLERIA ,----, , tfp-, 24 I 2026 / - d FUMI sefi • GiudiZIWN Ma r e Satuis
Sentenza Cassazione n. 23323/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris