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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47333/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data *02/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PALERMO in data 15/06/2020 aveva condannato MONTALBANO Isidoro a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di furto pluriaggravato e continuato e di ricettazione, commessi a PALERMO nel 2018, riconosciute le attenuanti generica e disapplicata la contestata recidiva.

MONTALBANO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce quale unico motivo la mancata qualificazione della ritenuta ricettazione nella contravvenzione di incauto acquisto, contestando che fosse stata provata la consapevolezza della provenienza illecita del ciclomotore oggetto del reato.

Il ricorso è inammissibile.

Manifestamente infondata è la censura relativa al diniego di applicazione del disposto di cui all'art. 712 cod. pen., poiché il Giudice di appello ha correttamente ritenuto la piena consapevolezza in capo all'imputato della ricettazione sulla base delle condizioni del veicolo, che presentava l'evidente forzatura del blocco di accensione ed era privo di targa: elementi tali da escludere qualsiasi dubbio in ordine alla sua provenienza furtiva.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 30 DIC 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data *02/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PALERMO in data 15/06/2020 aveva condannato MONTALBANO Isidoro a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di furto pluriaggravato e continuato e di ricettazione, commessi a PALERMO nel 2018, riconosciute le attenuanti generica e disapplicata la contestata recidiva. MONTALBANO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce quale unico motivo la mancata qualificazione della ritenuta ricettazione nella contravvenzione di incauto acquisto, contestando che fosse stata provata la consapevolezza della provenienza illecita del ciclomotore oggetto del reato. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondata è la censura relativa al diniego di applicazione del disposto di cui all'art. 712 cod. pen., poiché il Giudice di appello ha correttamente ritenuto la piena consapevolezza in capo all'imputato della ricettazione sulla base delle condizioni del veicolo, che presentava l'evidente forzatura del blocco di accensione ed era privo di targa: elementi tali da escludere qualsiasi dubbio in ordine alla sua provenienza furtiva. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 30 DIC 2
Sentenza Cassazione n. 47333/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris