CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17276/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio della Cortedi cassazione, disposto con sentenza del 10 novembre 2023, parzialmente riformando lasentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli resa in sede digiudizio abbreviato il 13 luglio 2021, ha dichiarato di non doversi procedere in relazione alreato di detenzione illecita di cocaina di cui al capo 6 perché estinto per prescrizione ed hariqualificato la condotta originariamente contestata al capo 1 come concorso esternonell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti anziché come partecipazioneorganica al descritto sodalizio, determinando la pena finale in anni cinque di reclusioneprevio riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.La Corte ha ritenuto che il ricorrente era stato un fornitore di cocaina dell’associazionededita al narcotraffico e che, in quanto tale, nel lasso temporale, ritenuto significativo,compreso tra luglio e ottobre 2013, aveva effettuato una pluralità di consegne di droga agliesponenti di vertice del clan, con i quali si relazionava direttamente e con confidenzialità,avendo piena consapevolezza della esistenza del gruppo criminale per avere intessuto daparecchi anni un rapporto con [OSCURATO:PERSONA]; questi era stato l’originarioorganizzatore dell’associazione, oggi deceduto, il quale l’aveva costituita su base familistica,ponendo a capo delle piazze di spaccio i propri generi [OSCURATO:PERSONA] e La VecchiaEnrico, diretti interlocutori del ricorrente, accreditatosi come “referente esterno allacompagine, su cui poter fare affidamento per gli approvvigionamenti di cocaina anche acredito”, così contribuendo a realizzare il principale obbiettivo dell’organizzazione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto configurabile il concorso esterno delricorrente nel reato associativo nonostante l’attività investigativa avesse dimostratoesclusivamente l’esistenza di rapporti commerciali di compravendita di stupefacente di tiposinallagmatico.La sentenza avrebbe confuso il concorso esterno nel reato associativo con il concorsonei reati-fine di cessione di stupefacenti, non essendo stata dimostrata l’efficienza causaledel contributo al raggiungimento dei fini del sodalizio.La sentenza sarebbe contradditoria nella parte in cui, escludendo la partecipazioneorganica dell’imputato all’organizzazione illecita, ha escluso che la sua condotta, costituitada forniture di droga, avesse carattere diverso dalla mera contingenza estemporanea nonesclusiva e non decisiva per la vita della organizzazione e per il raggiungimento dei suoi fini.D’altra parte, non è stata considerata la modesta rilevanza delle transazioni, comerisulterebbe da quanto contestato e provato in ordine al capo 6 della imputazione, vale a direil possesso di un trascurabile quantitativo di sostanza da taglio.La Corte si sarebbe limitata a valorizzare la reiterazione delle condotte di fornitura didroga, emergenza utile, tuttavia, a provare soltanto la commissione dei reati-fine, peraltro inun esiguo lasso temporale di pochi mesi, non idoneo a dare conto della sussistenza delreato di concorso esterno nell’associazione criminosa;2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolodel reato concorsuale.La sentenza non avrebbe provato la consapevolezza dell’imputato dell’esistenza di unastruttura associativa, avendo egli avuto rapporti personali soltanto con [OSCURATO:PERSONA] e LaVecchia Enrico, diretti alla mera fornitura di partite di droga e quindi alla commissione di solireati specifici;3) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte riconosciuto lecircostanze attenuanti generiche tuttavia non nella loro massima estensione, nongiustificando l’assunto e non tenendo conto dell’assenza di precedenti penali in correlazionecon l’epoca risalente dei fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Le risultanze processuali, non contestate dal ricorrente, hanno provato il fatto chel’imputato, nel torno di tempo indicato nella sintesi in fatto (da luglio ad ottobre 2013), avevaripetutamente effettuato forniture di droga al sodalizio criminale dedito al traffico di sostanzestupefacenti la cui esistenza non è in discussione; tale condotta è certamente integrativa deireati-fine di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, come è dimostrato, tra l’altro, dalla imputazione dicui al capo 6, in ordine alla quale è stata emessa sentenza di non doversi procedere perprescrizione ma il cui fatto storico non è stato oggetto di censura.2. La Corte di appello, a fg. 14 della sentenza impugnata, nel ritenere l’insussistenza diuna partecipazione organica del ricorrente al sodalizio criminoso (secondo quella che eral’originaria contestazione), ha escluso la stabilità delle forniture, la loro essenzialità per ilraggiungimento degli scopi della congrega e la loro rilevanza economica, non essendo statein grado di condizionare, in caso di interruzione, l’esistenza e operatività del sodalizio,perché il sistema era articolato e non faceva capo solo al ricorrente, che non avevapartecipato a riunioni operative e pianificato gli approvvigionamenti.Inoltre, si è aggiunto, testualmente: “i contatti telefonici appaiono diretti a concordareesclusivamente appuntamenti finalizzati alle cessioni di droga o a regolarizzare i rapporti didebito-credito sottostanti.Neppure ricorrono elementi atti ad inferire dalla generica disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] asoddisfare le esigenze di approvvigionamento di volta in volta esternate dai due capi piazza,l’esistenza di un rapporto privilegiato con costui né la disponibilità da parte di quest’ultimo diuna riserva di stupefacenti destinata in via esclusiva al gruppo [OSCURATO:PERSONA]”.Queste premesse travolgono la possibilità di sussumere le condotte, sotto il profilooggettivo, entro lo schema del concorso esternonel reato associativo.Infatti, nel delineare i contenuti di quest’ultima ipotesi di reato, la sentenza impugnataentra in contraddizione con quanto prima esposto, valorizzando, a fg. 15 della motivazione:- il rapporto personale risalente dell’imputato con il capo stipite del gruppo,circostanza, tuttavia, non solo esclusa dal perimetro temporale delle condotte concretesiccome sviluppatesi nel torno di tempo prima indicato, ma che può valere a lumeggiare,eventualmente, la conoscenza della esistenza della organizzazione criminale, senzanulla aggiungere al significato e consistenza materiale dei comportamenti;- la pluralità delle consegne di droga, tuttavia poco prima indicate come nonrilevanti per le ragioni dette e valevoli a provare la commissione dei reati-fine;- il lasso temporale in cui tali consegne erano avvenute, che non risulta, invero,di particolare ed incontestabile ampiezza, essendo di pochi mesi;- i rapporti personali con i capi piazza, tuttavia prima limitati dalla stessasentenza alle forniture di droga, peraltro in via non esclusiva e prioritaria.Ne consegue che risulta incerta, dalla analisi effettuata, la distinzione tra lacommissione, consapevole e volontaria, dei soli reati fine ed il contributo oggettivo -causalmente rilevante ai fini della conservazione o del rafforzamento del sodalizio criminoso,offerto con il dolo di concorso nel reato associativo - che trascenda la mera fornitura didroga ripetuta nel torno di tempo di interesse, con le caratteristiche che la sentenzaimpugnata ha messo in luce nella prima parte della motivazione volta ad escludere lapartecipazione organica dell’imputato al reato associativo.In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, assume il ruolo diconcorrente esterno chi fornisce ad essa, senza esservi stabilmente inserito, un contributoconcreto e specifico, occasionale o continuativo, che risulti comunque causalmenterilevante, in base a un accertamento "ex post", ai fini della conservazione e delrafforzamento dell'associazione – indipendentemente dal fatto che questa versi in una fasepatologica o di temporanea emergenza – con la coscienza e volontà di concorrere alconseguimento degli scopi della consorteria. (Conf. Sez. 5, n. 12591 del 1995, Rv. 203948-01; vedi Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01). (Sez. 6, n. 42980 del 03/10/2024, P., Rv.287264-02).Si impone, pertanto, un nuovo giudizio di merito sul punto, con assorbimento, in questasede, del terzo motivo di ricorso. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Napoli.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]