CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12627/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la condanna per i reati di furto aggravato escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, cod. pen. ed ha conseguentemente rideterminando la pena a lui irrogata in mesi dieci di reclusione ed euro 550,00 di multa; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla sentenza di appello; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è intrinsecamente generico in quanto non corredato delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che avrebbero dovuto orientare i giudici di merito verso l'applicazione di una pena inferiore rispetto a quella (già mite) inflitta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso