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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04240/2023

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c ORDINANZA sul ricorso 11547/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 86 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 108 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1560/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 5/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 19 maggio 2012 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna a risarcire i danni da diffamazione nella misura di euro 100.000 per ciascuno o per la diversa somma di giustizia, in conseguenza di dichiarazioni false e offensive che avrebbe posto in una lettera datata 28 marzo 2007 inviata al vescovo di Cremona e che avrebbe pronunciato davanti ai carabinieri di Cremona come da successivo verbale di s.i.t. il convenuto si costituiva resistendo, e affermando di avere dichiarato soltanto circostanze conosciute personalmente o da terzi.

Il Tribunale, con sentenza n. 226/2016, condannava il Campari a risarcire ciascuno nella misura di euro 6000. [OSCURATO:PERSONA] e la Opici presentavano appello principale in ordine alla quantificazione del risarcimento; il Campari proponeva appello incidentale perché si accertasse che le sue dichiarazioni non dovessero essere ritenute diffamatorie e che non vi fosse dolo, così giungendo alla revoca della condanna.

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 5 ottobre 2018, accoglieva l'appello incidentale, rigettando così ogni domanda del Bortolotti e della Opici. [OSCURATO:PERSONA] e la Opici hanno proposto ricorso, articolato in quattro motivi, da cui il Campari si è difeso con controricorso.

Sia i ricorrenti, sia il controricorrente hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia omesso esame di fatti discussi e decisivi nonché "violazione e falsa applicazione di norme di diritto".

Si riportano i passi della motivazione della sentenza impugnata che non troverebbero riscontro nei fatti di causa, o comunque riguarderebbero fatti non veritieri.

La Corte d'appello, in totale assenza di motivazione e di logica, avrebbe evidenziato alcuni elementi di per sé neutri senza tenere in conto le risultanze del primo grado del presente giudizio civile e anche quelle di un procedimento penale attinente alla vicenda e sfociato nel proscioglimento dei ricorrenti.

Della vicenda in effetti si richiamano vari elementi, censurando l'interpretazione di testimonianze che sarebbe stata effettuata dal giudice d'appello in modo opposto al giudice di prime cure e qualificando la motivazione della impugnata sentenza come apparente/inesistente.

Si afferma poi che, se è vero che la sentenza di proscioglimento emessa dal Gup di Cremona "non fa stato" in questo giudizio, è parimenti vero che "non si possono ricondurre conseguenze negative ai ricorrenti se le accuse nei loro confronti erano così palesemente infondate"; e le "ampie ed esaustive" motivazioni del Gup non potrebbero essere considerate tamquam non essent "in assenza di una diversa motivazione esaustiva, logica e coerente".

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione "di norma di diritto" nonché omesso esame di fatto discusso e decisivo.

Si censura la sentenza impugnata per non avere il giudice d'appello ritenuto diffamatorie neanche le dichiarazioni rese ai carabinieri nel verbale di s.i.t., argomentando sui relativi fatti e confutando la motivazione a ciò dedicata dalla corte territoriale.

3. Il terzo motivo denuncia infine, in correlazione con i precedenti, nullità della sentenza per mancanza di motivazione ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.

A esso fa seguito, rubricato come n.4, un ulteriore elemento del ricorso intitolato: "La decisività dei fini del giudizio".

Vi si afferma che i "fatti sopra ricordati", dati per dimostrati pur in assenza di motivazione, "ed infatti provati per tabulas come falsi", inducono il giudice d'appello ritenere insussistente il fatto illecito oppure no costituente reato per difetto di elemento psicologico.

"Viceversa la loro sussistenza, unita all'elemento psicologico e all'assenza discriminanti" - tutti elementi che avrebbe accertato il Tribunale - avrebbero portato a confermare l'an e ad aumentare il quantum rispetto al primo giudizio.

4. Va premesso che quel che viene rubric:ato come n.4 non costituisce un motivo di ricorso, ma semplicemente una sorta di commento conclusivo rispetto a tutti i motivi presenti nel ricorso.

Va altresì premesso che il primo e il secondo motivo presentano rubriche non adeguatamente formulate, in quanto non indicano le norme che denuncerebbero violate - non espressamente poi indicate neppure nell'illustrazione dei due motivi -.

A prescindere da quest'ultimo rilievo, il primo e il secondo motivo sono evidentemente diretti ad una costruzione alternativa dei fatti, perseguendo quindi un terzo grado di merito, e in particolare tentando di ricondurre a quel che era stato ritenuto in termini di fatto dal giudice di prime cure.

Essi pertanto patiscono una evidente inammissibilità.

5. Il terzo motivo, che lamenta in modo alquanto assertivo una carenza radicale di motivazione nella pronuncia impugnata, è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha esternato con completezza e chiarezza il proprio iter accertatorio e le proprie conseguenti deduzioni giuridiche, così da offrire una motivazione pienamente sufficiente rispetto al parametro del minimum costituzionale che si riflette sull'invocato articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna - in solido per il comune interesse processuale - i ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. .115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 3000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 1 5 % per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
c ORDINANZA sul ricorso 11547/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 86 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 108 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1560/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 5/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 19 maggio 2012 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna a risarcire i danni da diffamazione nella misura di euro 100.000 per ciascuno o per la diversa somma di giustizia, in conseguenza di dichiarazioni false e offensive che avrebbe posto in una lettera datata 28 marzo 2007 inviata al vescovo di Cremona e che avrebbe pronunciato davanti ai carabinieri di Cremona come da successivo verbale di s.i.t. il convenuto si costituiva resistendo, e affermando di avere dichiarato soltanto circostanze conosciute personalmente o da terzi. Il Tribunale, con sentenza n. 226/2016, condannava il Campari a risarcire ciascuno nella misura di euro 6000. [OSCURATO:PERSONA] e la Opici presentavano appello principale in ordine alla quantificazione del risarcimento; il Campari proponeva appello incidentale perché si accertasse che le sue dichiarazioni non dovessero essere ritenute diffamatorie e che non vi fosse dolo, così giungendo alla revoca della condanna. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 5 ottobre 2018, accoglieva l'appello incidentale, rigettando così ogni domanda del Bortolotti e della Opici. [OSCURATO:PERSONA] e la Opici hanno proposto ricorso, articolato in quattro motivi, da cui il Campari si è difeso con controricorso. Sia i ricorrenti, sia il controricorrente hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia omesso esame di fatti discussi e decisivi nonché "violazione e falsa applicazione di norme di diritto". Si riportano i passi della motivazione della sentenza impugnata che non troverebbero riscontro nei fatti di causa, o comunque riguarderebbero fatti non veritieri. La Corte d'appello, in totale assenza di motivazione e di logica, avrebbe evidenziato alcuni elementi di per sé neutri senza tenere in conto le risultanze del primo grado del presente giudizio civile e anche quelle di un procedimento penale attinente alla vicenda e sfociato nel proscioglimento dei ricorrenti. Della vicenda in effetti si richiamano vari elementi, censurando l'interpretazione di testimonianze che sarebbe stata effettuata dal giudice d'appello in modo opposto al giudice di prime cure e qualificando la motivazione della impugnata sentenza come apparente/inesistente. Si afferma poi che, se è vero che la sentenza di proscioglimento emessa dal Gup di Cremona "non fa stato" in questo giudizio, è parimenti vero che "non si possono ricondurre conseguenze negative ai ricorrenti se le accuse nei loro confronti erano così palesemente infondate"; e le "ampie ed esaustive" motivazioni del Gup non potrebbero essere considerate tamquam non essent "in assenza di una diversa motivazione esaustiva, logica e coerente". 2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione "di norma di diritto" nonché omesso esame di fatto discusso e decisivo. Si censura la sentenza impugnata per non avere il giudice d'appello ritenuto diffamatorie neanche le dichiarazioni rese ai carabinieri nel verbale di s.i.t., argomentando sui relativi fatti e confutando la motivazione a ciò dedicata dalla corte territoriale. 3. Il terzo motivo denuncia infine, in correlazione con i precedenti, nullità della sentenza per mancanza di motivazione ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. A esso fa seguito, rubricato come n.4, un ulteriore elemento del ricorso intitolato: "La decisività dei fini del giudizio". Vi si afferma che i "fatti sopra ricordati", dati per dimostrati pur in assenza di motivazione, "ed infatti provati per tabulas come falsi", inducono il giudice d'appello ritenere insussistente il fatto illecito oppure no costituente reato per difetto di elemento psicologico. "Viceversa la loro sussistenza, unita all'elemento psicologico e all'assenza discriminanti" - tutti elementi che avrebbe accertato il Tribunale - avrebbero portato a confermare l'an e ad aumentare il quantum rispetto al primo giudizio. 4. Va premesso che quel che viene rubric:ato come n.4 non costituisce un motivo di ricorso, ma semplicemente una sorta di commento conclusivo rispetto a tutti i motivi presenti nel ricorso. Va altresì premesso che il primo e il secondo motivo presentano rubriche non adeguatamente formulate, in quanto non indicano le norme che denuncerebbero violate - non espressamente poi indicate neppure nell'illustrazione dei due motivi -. A prescindere da quest'ultimo rilievo, il primo e il secondo motivo sono evidentemente diretti ad una costruzione alternativa dei fatti, perseguendo quindi un terzo grado di merito, e in particolare tentando di ricondurre a quel che era stato ritenuto in termini di fatto dal giudice di prime cure. Essi pertanto patiscono una evidente inammissibilità. 5. Il terzo motivo, che lamenta in modo alquanto assertivo una carenza radicale di motivazione nella pronuncia impugnata, è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha esternato con completezza e chiarezza il proprio iter accertatorio e le proprie conseguenti deduzioni giuridiche, così da offrire una motivazione pienamente sufficiente rispetto al parametro del minimum costituzionale che si riflette sull'invocato articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna - in solido per il comune interesse processuale - i ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. .115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 3000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 1 5 % per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 b
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