CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02680/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha dichiarato di non doversi procedere con riferimento al reato di cui al capo A) del procedimento n. 1104/2022 RGNR nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, previa rideterminazione della pena per le residue imputazioni, ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per i reati di furto pluriaggravato e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli contestati nell'ambito del procedimento n. 15891/2021 RGNR e, per il solo Strano, per il reato di furto pluriaggravato di cui al procedimento n. 1104/2022 condannandoli alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile per genericità, poiché non consente di comprendere neppure quale punto della sentenza formi oggetto di censura e quali siano le ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pagg. 6 e 7); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così