CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 05523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27902/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Come puntualizzato nella sentenza impugnata, l'unico motivo dell'appello contro la sentenza di primo grado ha riguardato la riduzione della pena e nella sentenza impugnata si evidenzia che già la pena era stata inflitta nel minimo edittale e con la massima riduzione connessa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante. Pertanto i motivi introdotti con il ricorso in esame sono inammissibili per la stessa struttura del giudizio di legittimità, che si caratterizza come impugnazione a critica vincolata della decisione censurata, la cui correttezza non può, evidentemente, che essere verificata in relazione agli aspetti già sottoposti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (fra le altre: Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] o 9)stanzo 6 FTB 2022