CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00917/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3435/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Della Marra, con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 12115 /20 2 3 , pubblicata in data5 agosto 20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo che venisse dichiarata la responsabilità del vettore aereo per i disagi subiti a seguito della cancellazione dei voli SU26213 e SU 1894 del 1° e del 2 agosto 2020 per la tratta [OSCURATO:PERSONA] – Osh , nonché dei voli di ritorno nn. SU 1895 e SU 2586 del 26 agosto 2020 e del 6 settembre 2020; formulava, altresì, domanda di r isoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e di condanna della convenutaal rimborso dei biglietti già pagati, in applicazione del Reg. 261/2004 CE; all’esito della costituzione della compagnia aerea, il G iudice di pace adito accoglieva la domanda dell’attore; 1.1. A eroflot [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto gravame, eccependo che il giudice di primo grado ave va erroneamente fatto applicazione del reg. CE 261/04, anziché della normativa emergenziale introdotta dal d.l. n. 18/2020, ed in particolare dell’art. 88-bis, comma 3 (che prevede che ‹‹ il vettore o la struttura recettiva…procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro trenta mesi dall’emissione››); il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello, ritenendo applicabile al caso di specie la normativa comunitaria, che non poteva essere disattesa da disposizioni interne contrastanti; ha, inoltre, rilevato che, nell’ipotesi di cancellazione del volo, il reg olamento n. 261/04 consente al passeggero di scegliere , tra le varie opzioni , il rimborso del costo del bigliettoe non il voucher offerto dalla c ompagnia aerea , non potendo essere costretto a tale ultima soluzione (cfr. art. 5 Reg. CE n. 261/2004); 1.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della suddetta decisione; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede; 2. la trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente denunzia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione dell’art. 88 - bis del d.l.17 aprile 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, congiuntamente o alternativamente agli artt. 3 e 8 Reg. Ce 261/04››; a supporto della censura precisa che “gli artt. 3 e 8 del regolamento CE 261/2004 si riferiscono ai titolari di un contratto di trasporto aereo in essere con inadempimento contrattuale da parte del vettore aereo che abbia cancellato il volo e prevedono la scelta del passeggero tra l’esecuzione del contratto di trasporto con diverse modalità o la sua risoluzione con la restituzione del prezzo pagato”, ciò che ne escluderebbe l’ applicabili tà al caso di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, come previsto dal 14° considerando del regolamento stesso; aggiunge che “l’art. 88-bis del d.l. 17 aprile 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1°, dispone che ricorre l’impossibilità sopravvenuta della prestazione di cui all’art.1463 cod. civ. per i voli aerei del periodo in considerazione; l a conseguenza di tale impossibilità sopravvenuta della prestazione è prevista dai commi 11 e 12 dell’art. 88-bis cit. , per cui ‹‹ quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall’emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario››; sostiene, quindi, che l’art. 88-bis invocato deroga legittimamente alle previsioni dell’art. 8 del Regolamento C E 261/04, per cui il giudice d’appello avrebbe errato a sussumere la fattispecie concreta nella previsione del richiamato regolamento; e che, in ogni caso, anche se si volesse ricondurre la fattispecie in esame nel perimetro di applicazione del Regolamento CEn. 261/04, la soluzione non avrebbe potuto essere la pretesa osservanza della disciplina eurocomunitaria con disapplicazione della legge nazionale, posto che il comma 13 dell’art. 88-bis dispone che ‹‹ Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell’art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218 e dell’articolo 9 del regolamento (Ce) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008››; 2. il motivo formulato pone una questione di diritto di rilievo nomofilattico che rende opportuna la trattazione in pubblica udienza e, in particolare: se l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sia riconducibile alla nozione di“circostanza eccezionale” di cui all’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 261/2004 e di cui al 14° considerando dello stesso regolamento (che escludono che il vettore aereo operativo sia tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso) e se sia, di conseguenza, idonea a legittimare l’inapplicabilità dell’art. 7 del Regolamento, nonché dell’art. 8 , paragrafo 1, dello stesso Regolamento, che riconosce al passeggero ─ diversamente dalla disposizione di cui all’art. 88-bisd.l. 17 aprile 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 adottata a livello interno ─ il diritto di operare una scelta fra le opzioni del rimborso del biglietto aereoo dell’imbarco su volo alternativo; 3. pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la relativa trattazione in pubbl