CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15076/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Potenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza della Corte di appello di Potenza dell’11 aprile 2025, è stataconfermata la decisione del G.u.p. del Tribunale di Matera del 13 gennaio 2023 che hacondannato l’imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omessa dichiarazione di cui all’art.5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo A) – con pena ridotta a seguito del rito abbreviatorichiesto ad anni 2 e mesi 6 di reclusione –, e ha assolto il medesimo dal reato di cui all’art.11 d.lgs. 74 del 2000 (capo B).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dinecessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge processuale sotto ilprofilo dell’inosservanza degli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen., stante ilmancato avviso all'imputato circa la possibilità di accedere alle pene sostitutive e correlatovizio di omessa motivazione circa le condizioni ostative.In sintesi, si sostiene che, poiché in appello era stata devoluta la questione delle penesostitutive, la Corte avrebbe dovuto avvisare l’imputato della facoltà di chiedere lasostituzione e, negandola, motivare specificamente sulle ragioni ostative. Sono richiamatiarresti che, in tesi difensiva, pretenderebbero un onere motivazionale in caso di diniego e ladoverosità dell’attivazione in presenza di devoluzione sul punto.2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge sostanziale sotto ilprofilo dell’erronea applicazione dell'art. 5 D.L.gs. 74 del 2000, atteso l’utilizzo di presunzionitributarie in luogo di prova penale e correlato vizio di motivazione apparente sull'elementosoggettivo del dolo specifico.In sintesi, si sostiene che la Corte avrebbe utilizzato presunzioni tributarie come provapiena, senza una verifica autonoma secondo il canone dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”;inoltre, il dolo specifico sarebbe stato inferito automaticamente dall’entità delle somme,senza vaglio della consapevolezza effettiva del rappresentante legale.2.3. Deduce, con il terzo ed ultimo motivo, il vizio di motivazione sotto il profilo dellamancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova della notifica dell'invitodell'Agenzia delle Entrate.In sintesi, si sostiene che la mancata prova della notifica dell'invito dell'Agenzia delleEntrate del 22 maggio 2019 inciderebbe anche sul capo A), privando l’imputato delcontraddittorio amministrativo e riverberandosi sull’accertamento del dolo.3. In data 11 febbraio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, con richiesta di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.Secondo il PG, il primo motivo di ricorso con cui si deduce la nullità della sentenza perla mancata sostituzione della pena detentiva in altra pena è indeducibile in quanto questionedifferente da quella realmente posta in sede di appello in cui il motivo era teso unicamente acensurare, non la mancata sostituzione, ma il mancato avviso della possibilità di chiedere lapena sostitutiva e la mancata fissazione di altra udienza ex art. 545-bis cod. proc. pen.all’esito della quale provvedere alla sostituzione ex art. 20-bis cod. pen. (puntuale ilriferimento a pagina 5 della sentenza di appello). Quanto all’unico profilo oggetto diimpugnazione in sede di gravame, corretta risulta la decisione della Corte di appello che haritenuto che nessuna nullità possa dipendere dall’omesso avviso ex art. 545-bis cod. proc.pen., essendo quella connessa alla sostituzione e alla preliminare fissazione dell’udienza aciò finalizzata una mera eventualità. In tale direzione va il pertinente riferimentogiurisprudenziale citato dalla Corte di appello che ha infatti rilevato come “il giudice non ètenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendoinvestito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo lalettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., noncomporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenzadei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep.2024, S., Rv. 285710 - 01).Generico risulta il secondo motivo attraverso il quale si censura, quanto al doppioprofilo della carenza di motivazione e violazione di legge, la ritenuta integrazione, sia sottol’aspetto oggettivo che soggettivo del reato, ambiti che, quanto alla supposta presunzionelà dove non viene specificata la parte dell’accertamento eseguito ed utilizzato in sede digiudizio abbreviato che – si sostiene - non corrisponderebbe ai requisiti di gravità precisionee concordanza, quanto al censurato dolo, risulta indeducibile in quanto questione che nonrisulta sottoposta al vaglio del giudice di merito che, pertanto, ha correttamente omesso difornire risposta.Manifestamente infondato risulta il terzo motivo là dove apoditticamente si sostiene chel’omessa notifica da parte degli accertatori avrebbe impedito un’adeguata difesa in sedecontenziosa, argomentazione che non si confronta, non solo con la risposta resa sul puntodalla Corte di appello che ne ha rilevato l’eventuale astratta significativa valenza in ordine altitolo di reato per il quale era intervenuta assoluzione, ma neppure con la concreta accusa diaver omesso la presentazione della dichiarazione relativa alle imposte evadendo l’IRES,questione in ordine alla quale, evidentemente, non ha inteso fornire giustificazione alcunaneppure nella pur pertinente sede processuale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale, è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.2.1. L’art. 545bis cod. proc. pen. dispone che il giudice, se ritiene che ne ricorrano ipresupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 l. n.689 del 1981; ove non sia possibile decidere immediatamente, subito dopo la lettura deldispositivo dà avviso alle parti e, se occorrono ulteriori accertamenti, fissa udienza entro 60giorni (con sospensione del processo).2.2. Il tenore letterale evidenzia un potere condizionato alla previa valutazionegiudiziale sulla ricorrenza dei presupposti, non un obbligo incondizionato. La giurisprudenzadi questa Corte ha chiarito che l’omessa formulazione dell’avviso non determina nullità dellasentenza, poiché il giudice non è tenuto a proporre in ogni caso l’applicazione di una penasostitutiva; l’omissione presuppone una valutazione implicita di insussistenza dei presupposti(in tal senso: Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 – 01; conforme lagiurisprudenza successiva, tra cui Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710– 01 nonché Sez. 3, n. 14963 del 27/03/2024, Omosigho, non mass., le quali hanno ribaditoche la doglianza è inammissibile se la parte non ha sollecitato l’attivazione delsubprocedimento, e che l’avviso non è previsto a pena di nullità).2.3. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha: (i) esaminato la censura dell’atto diappello (omesso avviso) e, sulla base dei principi richiamati, l’ha disattesa per l’assenza diun obbligo generalizzato e di una nullità “testuale”; (ii) sottolineato l’onere di istanza dellaparte, non assolto. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, la motivazione apparecongrua e non manifestamente illogica.2.4. La successiva estensione in Cassazione alla “mancata sostituzione” in sé risultainfine – come rilevato dal P.G. – indeducibile per violazione del principio devolutivo, avendol’appello dedotto il solo tema dell’avviso. Pertanto, il motivo risulta manifestamente infondato.3. Anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.3.1. Costituisce ius receptum che il giudice penale non è vincolato dalle valutazionitributarie, ma può apprezzarne gli elementi induttivi per trarne elementi di prova, conadeguata motivazione (così, Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, Rossi, Rv. 284693 – 01). Lastessa giurisprudenza sottolinea che le presunzioni tributarie in senso tecnico non entranonel processo penale come tali, ma possono tradursi in indizi ex art. 192, comma 2, cod. proc.pen., se sorretti da riscontri e argomentazione coerente (Sez. 3, n. 42916 del 21/09/2022,3.2. Nella vicenda processuale sub iudice, la Corte territoriale ha posto a basedell’accertamento non solo la CNR dell’Agenzia delle Entrate ma anche le risultanzedell’attività di incrocio tra clienti e fornitori (Anagrafe tributaria), ritenendoli affidabili e nonspecificamente contestati quanto ad attendibilità nel rito abbreviato, richiamandoespressamente la citata sentenza n. 24225/2023. Tale impianto motivazionale è conforme aiprincipi sopra richiamati: non vi è invero recepimento acritico della “presunzione fiscale”,bensì valutazione unitaria di elementi documentali integrati in motivazione. La doglianza – afronte della mancata specificazione di quali passaggi sarebbero privi dei requisiti indiziari – siespone al rilievo di genericità. Ne discende la manifesta infondatezza del motivo, nei terminiscrutinabili in sede di legittimità.3.3. Quanto, poi, alla censura del dolo specifico di evasione, merita di essere ricordatoche, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5), il dolo è specifico (fine di evadere). Lagiurisprudenza ammette che la prova del dolo possa essere desunta dall’entità delsuperamento della soglia di punibilità unitamente alla consapevolezza dell’ammontaredell’imposta dovuta (così Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 – 01 e,con riferimento generale al medesimo canone probatorio, Sez. 3, n. 33216 del 27/06/2024,Toele, non mass.); ferma, peraltro, la necessità di una argomentazione concreta sul pianoindiziario, non potendo l’importo da solo valere come automatica dimostrazione dell’intentoevasivo. Sul punto, peraltro, la giurisprudenza più recente, ha sottolineato l’esigenza di nonpresumere il dolo dalla carica rivestita, richiedendo una verifica della consapevolezzaeffettiva (Sez. 3, n. 18132 del 11/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).3.4. Tanto premesso, tuttavia, rileva il collegio come la sentenza impugnata ha fondatoil dolo soprattutto sulla rilevanza dell’imposta evasa: la motivazione sul punto è adeguata,non certo qualificabile come apparente, considerate: (i) la qualità di legale rappresentante;(ii) la tracciabilità delle operazioni imponibili; (iii) l’assenza di specifiche confutazionidifensive in abbreviato.3.5. A ciò va aggiunto, come correttamente prospettato dal PG nelle proprie conclusioniscritte, che la relativa doglianza risulta indeducibile in quanto questione che non risultasottoposta al vaglio del giudice di merito che, pertanto, ha correttamente omesso di fornirerisposta. Deve, sul punto, essere riaffermato il principio secondo cui in tema di ricorso percassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609,comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazionequestioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili diufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurrein grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essererilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un puntodel ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con imotivi di gravame (tra le tante: Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.256631 - 01). La censura, in ogni caso, in quanto volta in larga parte a sollecitare un riesamedel merito, non supera comunque la soglia di ammissibilità. Anche tale motivo deve, dunque,ritenersi manifestamente infondato.4. Infine, anche l’ultimo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.4.1. L’“invito” è riferito ad attività di accertamento attinenti al capo B) (art. 11 d.lgs. 74del 2000), per il quale è intervenuta assoluzione non impugnata. La Corte d’appello haritenuto, quindi, la questione irrilevante ai fini del capo A) (omessa dichiarazione al2.1.2018).4.2. Tale ricostruzione è coerente con il principio di pertinenza della prova rispetto alfatto tipico e con la distinzione tra il reato di pericolo dell’art. 11 e il reato omissivo dell’art. 5.La doglianza difensiva, che ipotizza riflessi sul dolo del capo A), non si confronta con ladiversa struttura dell’illecito contestato e con la sua anteriorità cronologica rispetto all’attoamministrativo del 2019. Pertanto, il motivo è manifestamente infondato.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA]