CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2016
Cassazione n. 14718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24300/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3 SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G MANGILI 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 2725/2016depositata il 22/03/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA] impugnava l’avviso di pagamento relativo alla Tares avente ad oggetto l’annualità 2013, emesso dal Comune di Forino, con riferimento all’immobile sito in via Annunziata 1 di mq 2.4999, sul rilevo che l’area esterna non potesse essere soggetta a tassazione in quanto destinata a parcheggio dei veicoli dei clienti che accedevano all’autosalone e agli uffici;- che nell’area de qua non si svolgevano riparazioni o lavori di carrozzeria; - che la metratura dell’area esterna adi parcheggio era errata. La CTP di Avellino accoglieva il ricorso della contribuente con sentenza che veniva impugnata dall’amministrazione comunale . [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania – in riforma della gravata decisione – accoglieva l ’appello dell’ente comunale, sul presupposto che le aree scoperte, anche in condizioni obiettive di inutilizzabilità devono essere comunque indicate nella denuncia originaria o di variazione, denuncia che nel caso in esame era stata omessa, adducendo che la contribuente non aveva assolto all’onere di provare che l’area versava in condizioni obiettive di non utilizzabilità, le quali devono essere denunciate dal contribuente a norma dell’art. 70, comma 1, del d.lgs. del 13.11.1993, n. 507. E, sulla circostanza accertata che l’area esterna era destinata alla sosta dei veicoli dei clienti dell’autosalone oggettivamente produttiva di rifiuti a causa della presenza umana, affermava la tassabilità della area scoperta adiacente all’autosalone. Avverso la predetta decisione, la società ricorre per cassazione, svolgendo sette motivi. Replica con controricorso il Comune di Forino. [OSCURATO:PERSONA] 2. In sintesi, di seguito le censure svolte dalla società contribuente. 3. La prima censura deduce, ex art. 360, comma primo, n.3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 62, comma 2, del d.lgs. 507/93, 14, comma 3, della legge del 2011, n. 201, istitutiva della Tares, nonché delle direttiva 2008/98/CE del [OSCURATO:PERSONA] e n. 333 del Consiglio Europeo del 31.03.2011, recepito con d.lgs. del 3.04.2006, n. 152 (cd. Codice dell’ambiente), della circolare ministeriale n. 95/E del 22.06.1994 che esclude dalla tassazione le superfici attinenti al non presidio o alla sporadica presenza dell’uomo, della circolare n. 5/2151 del 28.04.1994 che considera aree adibite a parcheggio escluse dalla tassazione, ove pertinenze e accessorie ai locali già sottoposti a tassazione. 4. Con il secondo strumento di ricorso si prospetta la violazione, ex art. 360, comma primo, n.3, cod.proc.civ., del disposto dell’art. 342 cod.proc.civ. e con la terza censura l’inammissibilità del ricorso in appello, ex art. 53 del d.lg.s del 30.12.1992, n. 546, proposto dall’ente comunale, per l’omessa articolazione delle doglianze di appello, avendo il Comune articolato un unico motivo senza svolgere le argomentazioni secondo le quali la sentenza di primo grado era stata emessa in violazione di legge. Obietta che il Comune era a conoscenza dell’esistenza dell’area scoperta già dalla presentazione della denuncia originaria e alla luce delle istanze presentate dal legale della società ed infine con il sopralluogo effettuato in data 29.09.2013, concludendo che l’unica prova negli accertamenti dell’Ufficio tecnico del Comune, rimaneva disattesa . 5. Il quarto mezzo lamenta la violazione dell’art. 23 Cost. e dell’art. 238 d.lgs. n. 152/2006; in quanto l’amministrazione comunale era incora in eccesso di potere per carenza di valutazione dei presupposti per non avere limitato la Tares alle sole aree produttive di rifiuti, ancorché il legale rappresentante della società avesse denunciato come area produttiva di rifiuti solo quella coperta pari a mq 333 escludendo l’area scoperta. A tal proposito deduce che lo stesso Comune avrebbe successivamente riconosciuto la non tassabilità dell’area scoperta, con accertamenti dell’Ufficio tecnico comunale, altrimenti avrebbe violato l’art. 174 del trattato CE. 6.Il quinto strumento di ricorso deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo e discusso tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., relativa agli accertamenti compiuti dal Comune di Forno che avrebbe appurato la non operatività dell’area esterna all’attività di commercializzazione delle auto. 7. Il sesto motivo prospetta anch’esso l’omesso esame di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., per avere il decidente trascurato di considerare che nella denuncia originaria era stata specificamente individuata l’area soggetta a tassazione. Insiste sulla non tassabilità dell’area in questione, sulla destinazione della stessa a parcheggio, sulla sporadica presenza umana nell’area, sulla assenza di correlazione tra l’area e l’attività di commercializzazione dei veicoli, considerandola pertanto improduttivia di rifiuti ex art. 62, comma 2, cit, in quanto per sua natura o per il particolare uso cui è destinata non può produrre rifiuti. Ad avviso della società, la CTR avrebbe erroneamente statuito i ordine alla tassabilità dell’area, facendo leva sulla parziale rappresentazione operata dal Comune di Forino nell’atto di appello, soffermandosi sulla nota del luglio 2012, senza considerare gli accertamenti disposti dall’Ufficio tecnico; nota dalla quale risulterebbe che l’area era deputata alla sosta delle auto dei clienti, destinata agli interventi propedeutici alla esposizione al fine della vendita ina autosalone e senza considerare l’ultima parte della nota, laddove si legge interventi propedeutici alla vendita effettuati da ditte esterne . Circostanza questa che non sarebbe stata divisata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale non avrebbe considerato che gli interventi di meccanica e carrozzeria sono effettuati da ditte esterne come risulta dalle fatture esibite in giudizio, il che non significa che nell’area di sosta si svolgono dette attività. Le ulteriori circostanze omesse dal decidente nella sua valutazione sarebbero costituite dalle argomentazioni difensive riprodotte a pagina 17 del ricorso con riferimento al decisum di altra sentenza della CTP ( n. 1381/2016) e l’originaria denuncia presentata concernente solo le aree coperte; con la conseguente erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto non provata la non tassabilità dell’area scoperta, nonostante il dettato legislativo che regola la materia. 8. L’ultimo strumento di ricorso denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione derivata dall’errata applicazione della normativa in materia, ex art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., Con detta censura, la società ricorrente riproduce le argomentazioni difensive già svolte con le altre doglianze accorpando nella illustrazione, il vizio di violazione di legge (norme citate con il primo motivo) all’omesso esame di fatti decisivi in ordine alla errata tassazione delle aree scoperte, reiterando le allegazioni svolte nel giudizio di merito. 9. Ragioni di priorità logica e giuridica inducono a discostarsi dall'ordine numerico di prospettazione introduttiva dei motivi ed esaminare in via preliminare il secondo ed il terzo motivo, che censurano, sia pure secondo modalità oscure e recondite, errores in procedendoin cui sarebbe incorso il giudicante. 10. Le censure sono inammissibili per difetto di specificità. Va qui considerato che la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo – e non errores in iudicando come dedotto dalla società contribuente - implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018, n. 6014: cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410). In particolare, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880 cit.; Cass. 20 settembre 2006, n. 20405). Nella fattispecie, invece, il mezzo di censura si risolve in stringati rimandi all'atto di appello, quali non consentono di apprezzare la reale consistenza della doglianza, che, al contrario emerge dalla sentenza impugnata in cui si dà atto che l’amministrazione comunale propone appello evidenziando che i primi giudici non hanno considerato che la stessa contribuente con nota del 18 luglio 2013 trasmessa all’ente comunicava che l’area scoperta è destinata ad interventi propedeutici alla esposizione della vendita in autosalone . 11. Seguendo il criterio della priorità logica e giuridica, deve essere esaminato preliminarmente l’ultimo mezzo rubricato quale vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ. La censura apparentemente denuncia il vizio di motivazione, mentre la sua illustrazione consiste in un accorpamento delle censure già articolate, fondendo così il vizio della violazione di legge con quello dell’omesso esame di circostanze, allegazioni e norme. 11.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360 primo comma cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. sez. un., del 24/07/2013, n. 17931; Cass. del 31/10/2013, n. 24553; conf. Cass. del 12/11/2015, n. 24849; Cass. del 07/05/2018 , n. 10862). Le Sezioni Unite hanno altresì, di recente, ritenuto che l'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che vi si pongono in contrasto (Cass., sez. un., del 28/10/ 2020, n. 23745). In termini generali va, dunque, rilevato che, nel ricorso per cassazione, non è consentita la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione tra loro eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., non essendo permessa la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e la insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro; ovvero l’omesso esame di circostanze fattuali. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa, palesemente mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod.proc.civ. per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. del 23.10.2018, n. 26874). 11.2 Sotto il profilo del vizio di motivazione per violazione di legge rubricato secondo modalità che non attagliano al disposto dell’art. 366 cod.prod. civ. citato, si osserva che, per costante giurisprudenza, la mancanza o apparente motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n, 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare ai presupposti relativi alla tassabilità dell’area scoperta. 12. Il primo ed il quarto motivo, concernenti questioni contigue, possono essere congiuntamente esaminati. Essi sono palesemente privi di pregio. In diritto va premesso che il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 30.12. 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente); la TIA 2 è stata sostituita dal TARES (tributo comunale sui servizi), previsto dall'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla L. n. 214 del 2011, ed il TARES è stato sostituito dalla TARI (tassa sui rifiuti), istituita dalla I. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639 e seguenti, a decorrere dal 10 gennaio 2014; 3.3. con l'art. 1, commi 639 e segg., della legge di stabilità del 2014 è stata introdotta l'imposta unica comunale (la c.d. i.u.c.), una sorta di service tax comprensiva delle tre distinte forme di prelievo comunale dell'IMU (Imposta municipale unica), di natura patrimoniale, della Tasi (Imposta comunale sui servizi indivisibili) e della Tari (Imposta comunale sui rifiuti), a sua volta fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali; la TARI, in particolare, è stata destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dai commi da 641 a 668, che individuano i presupposti della stessa (comma 641) e i criteri di determinazione della tariffa, come stabiliti dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (commi 650 e 651), sulla base dei principi contenuti nei commi 252 e 254 del «chi inquina paga», di cui alla Direttiva 2008/98/CEE (art. 14). Questa Corte ha più volte già ritenuto che alla TARES sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA (cfr. in Cass. del 18.04.2019, n. 12979; Cass del 26/01/2018, n. 1963; Cass.15.03.2017, n. 22130). 12.1 Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di Tarsu, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, prevede che l'imposta è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione. La distinzione tra aree scoperte accessorie o pertinenziali e le aree scoperte operative risale al d.P.R del 10 settembre 1982,n. 915 la cui previsione stabiliva che la tassa rifiuti doveva essere applicabile solo alle aree scoperte operative e non anche a quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali già tassati. Infatti, l'art. 21 del decreto, modificando l'art. 269 del t.u.f.l. del 14 settembre 1931, n. 1175, aveva stabilito che la tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa. I numerosi rinvii normativi portarono al d.l n. 8 del 26 gennaio, n. 999 che ha disposto, definitivamente, la tassabilità integrale delle aree scoperte operative e l'esclusione di quelle accessorie e pertinenziali a locali tassabili. Le aree a verde sono qualificabili come pertinenza di civili abitazioni (o di altri locali) e quindi escluse dalla tassazione; esclusione confermata dal d.lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 che ha istituito la tariffa Ronchi, applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale riconoscendo, implicitamente, l'esclusione di tutte le aree scoperte ad uso privato. Invece, le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. del 14/09/2016, n. 18054; Cass. del 12.07.2017, n. 18500; Cass., 23 maggio 2019, n. 14037; Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass del 22.01.2021, n. 17875). L'art. 62, comma 2, citato, nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti -fra l'altro - per il particolare uso cui sono stabilmente destinati , chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso (quale, nel caso di specie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti. 12.2 Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (Cass. del 13/03/2015, n. 5047). Spetta, difatti, al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui non vengono prodotti o vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree del territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993), un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. dell’11.05.2018, n. 11438; Cass. 19/04/2018, n. 9790; Cass. del 26.06. 2017, n. 21250; Cass. del 7.03.2016, n. 17622; Cass. del 15.09.2014, n. 19469). Nel caso che occupa la società contribuente ritiene che l'area debba essere esente dal pagamento della tassa –tanto da averla esclusa in denuncia dalla tassazione - per il solo fatto che essa costituiva area destinata alla sosta dei veicoli dei clienti dell’autosalone. 12.3 Per effetto degli interventi legislativi che sul punto si sono succeduti - art 3 comma 68 lett c) legge del 28.12.1995, n. 549, d.l. 29.11.1997, n. 417 e art. 1 comma 3 del d.l. 28.01.1999, n. 8 - l'attuale regime fiscale comporta l'integrale tassazione delle superfici scoperte a qualsiasi uso adibite e l'esonero delle aree scoperte accessorie e pertinenziali a locali tassabili. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, « i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti» (cfr. Cass del 13.03.2015,n. 5047; Cass. del 26.06.2017, n. 17311; Cass. del 18.07.2019, n. 19328; Cass. del 31.08.2022, n. 25630, in motiv.). In questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti. Spetta quindi al contribuente, in ossequio alla regola generale, dedurre e provare il presupposto dell'esenzione e cioè la concreta inidoneità dell'area alla produzione dei rifiuti (ad esempio la mancata utilizzazione e/o utilizzabilità dell'area; cfr Cass. 14/09/2016, n. 18054) ovvero il rapporto di pertinenzialità con i locali tassati. L'articolo 10 del d.l. dell’8.04.2013, n. 35 , che ha apportato delle modifiche alla disciplina della Tares, prevede che All'articolo 14 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civileche non siano detenute o occupate in via esclusiva" . 12.4 Di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza 11 aprile 2018, n. 8908, nel caso di un parcheggio di un centro commerciale, ha chiarito che il vincolo di destinazione "ad uso pubblico" del parcheggio non giustifica l'esonero dal pagamento del tributo. Ne deriva che ciò che rileva è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti a causa della presenza umana, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi e dalla destinazione funzionale dell'immobile. Ricorre, sul punto specifico, quanto più volte osservato da questa Corte, da cui si evince che l'esenzione non opera per le aree scoperte - non produttive di rifiuti speciali non assimilabili - anche se funzionalmente collegate alle aree del processo industriale. Si è stabilito in Cass. 4.12.2009, n. 25573 (così anche in Cass. 5.05.2010, n. 10813 ed altre successive) che: in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono escluse dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali - allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti -, ma non anche i locali e le aree destinati all'immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità posta dall'art. 62, comma 1, prima parte. Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1993 .( Cass. n.18500 del 26 luglio 2017). 12.5 Si tratta di principi valevoli anche per tutte quelle aree scoperte che, pur latamente avvinte da una relazione di funzionalità all'attività produttiva (come le aree scoperte di stoccaggio e smistamento, i parcheggi), restano tuttavia estranee alla diretta produzione industriale, alla quale in effetti non partecipano con la produzione di rifiuti speciali non assimilabili (Cass. del 2.03.2022, n. 8200). Pertanto l'esclusione dal pagamento del tributo delle aree scoperte deve essere dimostrato dalla stabile destinazione ad un determinato uso e anche dalla mancanza della potenzialità di produzione dei rifiuti. L'eredità lasciata dalla Tarsu porta ad affermare il principio di diritto che la tassazione è esclusa solo per le aree scop erte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative; l'operatività consiste nella suscettibilità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque una ulteriore estensione dell'attività svolta . Ne sono esempio le tettoie esterne, le strade di collegamento e i camminamenti. Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia (circostanza esclusa dalla regionale nel caso di specie) ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione ( v. Cass. n. 5047 del 13/03/2015). Anche con la decisione della Cassazione n. 17434/2017 si è affermato che le aree frequentate da persone (tali essendo ovviamente i parcheggi) sono in genere da considerare produttive di rifiuti, e quindi assoggettate a tassazione, in considerazione del naturale flusso giornaliero di autovetture nei parcheggi medesimi. 13. La quinta doglianza non supera il vaglio di ammissibilità censurando l’attività accertativa del Comune e non la pronuncia impugnata. 14. La sesta censura non coglie la ratio decidendi della [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha ritenuto l’area tassabile in quanto nelle aree deputate alla sosta dei veicoli si effettuavano interventi propedeutici alla esposizione dei veicoli ai fine della vendita, dimenticando che questi erano svolti da ditte esterne, ma ha riconosciuto la legittimità dell’avviso opposto sia perché la società contribuente non aveva denunciato le aree scoperte così escludendole dalla tassazione, ma anche perché la destinazione alla sosta o alle attività propedeutiche alla esposizione nell’autosalone (da parte di ditte esterne o meno risulta del tutto irrilevante) delle aree esterne non impediscono la produzione di rifiuti urbani, non trattandosi di luoghi interclusi al passaggio umano o impraticabili. In definitiva, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudizia