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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09212/2026

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ato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Maurizio d'Albora,[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I Servizitempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2943/2021depositata il 27/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 27516/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 9212/2026Data pubblicazione 11/04/20261) Con atto di citazione notificato il 18/2/2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di SienaLeasing [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che fosse accertato il collegamentonegoziale tra il contratto di locazione finanziaria del 25/6/2003, avente adoggetto un immobile, e il contratto di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],stipulati il primo con MPS L F e il secondo (finalizzato a tutelare BRE dalrischio di oscillazioni dei tassi di interesse del leasing) con MPS, che gliinteressi del leasing fossero sommati a quelli maturati dallo swap e che nefosse accertata l’usurarietà, che in subordine fosse accertata la nullità perusura del tasso moratorio, che comunque le Banche fossero condannate arestituire a BRE l’importo di €. 2.013.112,82 calcolato al 31/12/2015 e gliinteressi da versarsi sulle ulteriori rate di leasing, che fosse rideterminatala rata di leasing, che fosse interdetta la richiesta degli interessi sullo swap(BRE aveva riferito che le erano state addebitate via via ingenti somme atitolo di interessi dovuti in base al contratto derivato), che, in subordine,fosse dichiarata ex art 117 TUB la nullità per indeterminatezza dellapattuizione degli interessi di cui all’art. 3 del contratto di locazionefinanziaria e che MPS L F fosse condannata a restituire €. 1.280.841,06 egli ulteriori interessi.Il Tribunale di Napoli, a seguito di disposizione di CTU, con sentenzadepositata il 29/5/2018, ha dichiarato la sussistenza del collegamentonegoziale suddetto, ha rigettato ogni altra domanda nei confronti di MPS,ha dichiarato usurario il tasso di mora pattuito nel contratto di locazionefinanziaria, ha condannato MPS L F a restituire a BRE la somma di €.2.003.596,82 quali interessi corrispettivi e moratori, ha rideterminato ilpiano di ammortamento del rapporto di leasing e ha condannato MPS L Fa restituire tutte le somme pagate in più rispetto al piano rideterminato.Numero registro generale 27516/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 9212/2026Data pubblicazione 11/04/2026MPS L F ha proposto appello con atto del 30/7/2018, evocando BRE eMPS dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli e contestando la sussistenzadell’usura del tasso di mora nel contratto di locazione finanziaria, laconseguente gratuità del medesimo, l’erroneità della rideterminazione delpiano di ammortamento e l’accertamento del credito della BRE.BRE ha proposto appello incidentale, chiedendo che, accertato ilpassaggio in giudicato del dichiarato collegamento negoziale, fosserigettato l’appello e che, in caso di accoglimento dell’appello principale,fosse dichiarata l’indeterminatezza della pattuizione degli interessi delleasing, che MPS L F fosse condannata alla restituzione degli interessinulli percepiti e che fosse rideterminata la rata di leasing.La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 27/7/2021, haaccolto l’appello principale, accertando il mancato superamento del tassosoglia riguardo agli interessi moratori del leasing, respingendo pertanto ladomanda di BRE di accertamento dell’usura e di condanna alla restituzionedegli interessi, e ha considerato assorbiti gli altri motivi dell’appelloprincipale.Ha poi rigettato l’appello incidentale di BRE, ritenendo infondata lacensura di indeterminatezza degli artt. 3 e 5 del contratto di leasing (chestabilivano l’importo erogato e le rate dei canoni, senza indicare alcuntasso di rifermento), perché al momento della stipulazione del contratto dileasing (25/6/2003) [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia n. 299 del 21/4/1999non prevedeva alcun obbligo di indicazione del tasso di interesse (obbligopoi introdotto dalla Circolare del 25/7/2003) e perché il tasso di interesseapplicato era in ogni caso desumibile dalle indicazioni contenute nelcontratto (numero di rate da pagare, relativo quantum e periodicità;criteri di adeguamento del corrispettivo della locazione)2) Con ricorso notificato il 27/102021 [OSCURATO:PERSONA] srl haimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, proponendo quattromotivi di ricorso.Numero registro generale 27516/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 9212/2026Data pubblicazione 11/04/2026MPS F resiste con controricorso, mentre MPS non si è costituita insede di legittimitàLa ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] L F hanno depositati memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Nullità della sentenza ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. anche in relazioneagli artt. 1418 e/o 1419 c.c.”.La ricorrente rileva che, sulla base delle analisi del CTU, il Tribunale diNapoli aveva accertato il collegamento negoziale tra il contratto dilocazione finanziaria del 25/6/2003 e il contratto di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], che tale statuizione è passata in giudicato, in quanto nonimpugnata da nessuno, che, parallelamente, la Corte d’Appello di Napoli,in altro giudizio promosso da BRE, ha dichiarato la nullità del contratto diIRS del 21/11/2003 per difetto di forma scritta (per ritenuta assenza divalenza contrattuale dell’unico documento prodotto dalla Banca), concondanna di MPS alla restituzione di €. 285.773,83, che, allora, il suddettocollegamento negoziale- che ha comportato il pagamento, oltre ai canonidi leasing e costi accessori, anche di ingenti somme a titolo di interessirelativi al contratto derivato- ha reso opaca l’intera operazione finanziariacongegnata dalle Banche e non può non riverberarsi anche sulla validitàed efficacia del contratto di leasing (tanto che il CTU aveva affermato chel’effetto combinato dei due contratti aveva portato a trasformare ilcontratto di leasing da tasso variabile a tasso fisso).La ricorrente ha affermato che, dunque, il collegamento negoziale traleasing e swap ha causato un’enorme alterazione del sinallagmacontrattuale e che il vizio strutturale e genetico, da cui risulta affettal’operazione complessa realizzatasi mediante i contratti collegati,imponeva alla Corte d’Appello, e impone oggi a questa Corte, il rilievo,anche officioso, della nullità delle pattuizioni e/o clausole di entrambi icontratti che prevedono il pagamento di interessi di qualsivoglia natura.Numero registro generale 27516/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 9212/2026Data pubblicazione 11/04/2026La ricorrente ha precisato che, a seguito del collegamento negoziale, aisensi dell’art. 1419 c.c. la nullità parziale di uno dei contratti o quella disingole clausole importa la nullità, rilevabile d’ufficio, dell’intero complessocontrattuale.Il motivo è inammissibile.1.1) In primo luogo si osserva che il motivo non è autosufficiente, exart. 366 n. 6 c.p.c., perché la ricorrente ha omesso di spiegare per qualeragione dovrebbe essere dichiarato nullo il contatto di leasing, nonvenendo spiegato in quale modo e in che misura si sarebbe verificatal’asserita alterazione del sinallagma negoziale.1.2) Si nota poi che, in ogni caso, il motivo è inammissibile perché sifonda sull’accertamento giurisdizionale di nullità del contratto collegato(sentenza n. 1025/2020 del 4/3/2020 della Corte d’Appello di Napoli),senza che, però, tale accertamento sia dedotto come giudicato.Ora, è vero che, come affermato da questa Corte, nell'eserciziodell'autonomia contrattuale le parti possono dar vita a diversi e distinticontratti i quali, pur conservando l'individualità propria di ciascun tiponegoziale, vengano collegati tra loro funzionalmente, in modo che levicende dell'uno si ripercuotano sugli altri condizionandone la validità el'efficacia; a tali contratti è applicabile la disposizione di cui all'art. 1419c.c., per cui la nullità parziale di uno dei contratti o quella di singoleclausole importa la nullità dell'intero contratto e tale forma di nullità puòessere ravvisata d'ufficio dal giudice, senza che sia onere delle parti, chenon abbiano mostrato interesse, dandovi esecuzione, a mantenere in vital'altro contratto, di allegare la situazione di interdipendenza funzionale(Cass. civ., sez.

I, 06/07/2015, n. 13888).Tuttavia, ciò comporta un’indagine di merito, nel presente caso ancherelativamente all’accertamento di nullità del contratto collegato, rispetto alquale la dedotta pronuncia della Corte d’Appello del 2020, non costituendogiudicato, ha solo valenza di fonte di prova.Numero registro generale 27516/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 9212/2026Data pubblicazione 11/04/2026E una tale indagine è preclusa nella presente sede di legittimità.Si osserva, poi, fra l’altro, che risulta (dalla banca dati dellaCassazione) che la sentenza di accertamento della nullità del contratto diswap sia stata annullata con rinvio da Cass. civ., sez.

I, 04/02/2025, n.2714.2) Secondo motivo di impugnazione:” Nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. anche inrelazione all’art. 1322 c.c.”.La ricorrente sostiene che l’impianto negoziale posto in essere dalleparti è nullo anche sotto diverso profilo, in quanto la finalità perseguitanon risponderebbe al canone di meritevolezza previsto dall’art. 1322 oc. 2c.c.La ricorrente aggiunge che, attraverso la violazione delle piùelementari regole di trasparenza, correttezza e buona fede, le odierneresistenti hanno, di fatto, posto in essere una condotta antigiuridica,finendo con il violare diverse norme di legge, ivi compresa la normativaantiusura, a prescindere dalla possibilità o meno di sommare i tassiprevisti dai contratti collegati.Il motivo è inammissibile.Si osserva, infatti, che la censura della ricorrente implicherebbe unaindagine di fatto sull’immeritevolezza dell’operazione contrattuale,indagine preclusa in sede di legittimità.Il motivo, inoltre, è generico e sembra accennare a questioni inerentiall’indagine sull’usura, che non è stata fatta oggetto di alcuno specificomotivo di ricorso in cassazione.3) Terzo motivo di impugnazione: “Nullità della sentenza ex art.360, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione della Circolare dellaBanca d’Italia n. 229 del 21.4.99 (Titolo X, Capitolo 1, Sezione III,Paragrafo 1), degli articoli 4 e 5 della Legge 17.2.1992 n. 154, nonché delNumero registro generale 27516/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 9212/2026Data pubblicazione 11/04/2026Decreto del Ministro del Tesoro in data 24.4.1992 in materia ditrasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”.Quarto motivo di impugnazione: “Nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 3 per violazione dell’art. 1362 c.c. e n. 5 c.p.c. peromesso esame di circostanze fattuali discusse tra le parti e di rilevanzadecisiva, afferenti l’omissione, nel contratto di leasing in esame,dell’indicazione numerica del tasso di interesse nonché di elementi, sia purestrinseci, tali da consentire la determinabilità, per relationem, del tassodi interesse praticato”.I due motivi vengono esaminati congiuntamente, attenendo almedesimo tema della lamentata indeterminatezza dell’indicazione deltasso di interesse nel contratto di leasing.La ricorrente riferisce di avere, fin dall’atto introduttivo del giudizio diprimo grado, invocato la nullità dell’art. 3 del contratto di leasing sia per lamancata indicazione del tasso di interesse applicato, sia per la mancataallegazione del piano di ammortamento, e censura la sentenza impugnataper aver statuito che la pattuizione contenuta nell’articolo 3 non puòritenersi nulla per indeterminatezza del tasso di interesse applicato, siaperché nessuna norma imponeva, all’epoca della stipula del contratto,l’indicazione del tasso leasing, sia perché il tasso di interesse applicato eracomunque desumibile dalle indicazioni contenute nel contratto (numero dirate da pagare, relativo quantum e periodicità; criteri di adeguamento delcorrispettivo della locazione).In particolare, con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrentesottolinea l’error in iudicando della Corte d’Appello, affermando che, inrealtà, la Circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21/4/1999, nellaversione aggiornata al 19/3/2003, conteneva la previsione dell’indicazionedel tasso di interesse per le operazioni di prestito, nelle quali dovevarientrare il leasing finanziario, e che, comunque, previsioni in tal sensoNumero registro generale 27516/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 9212/2026Data pubblicazione 11/04/2026erano contenute in varie fonti normative vigenti all’epoca dellastipulazione del leasing in esame.Con il quarto motivo la ricorrente contesta l’affermazione della Corted’Appello, secondo la quale il tasso di interesse era comunque desumibiledalle indicazioni contenute nel contratto, sostenendo che, invece, manca ilrinvio ad elementi esterni obiettivamente individuabili che rendesserodeterminabile il tasso di interesse e che lo stesso non era identificabileneppure sulla base dei soli elementi contrattualizzati.I motivi sono inammissibili.3.1) Si osserva che la decisione della Corte d’Appello, come soprariportata, contiene due rationes decidendi: l’indicazione del tasso diinteresse non è prescritta dalla Circolare della Banca d’Italia vigenteall’epoca; il tasso di interesse era comunque desumibile dal contenutocontrattuale (numero di rate, quantum e periodicità; criteri diadeguamento del corrispettivo della locazione).Il terzo motivo aggredisce la prima ratio, il quarto la seconda.A questo punto si nota che il quarto motivo è inammissibile, perché lacensura si concretizza in un giudizio di fatto circa il risultato interpretativo.Infatti, tale motivo implicherebbe il riesame nel merito dellavalutazione effettuata dalla Corte d’Appello circa la sufficienza deglielementi indicati nel contratto di leasing per la determinazione del tasso diinteresse, riesame precluso in sede di legittimità.E l’inammissibilità del quarto motivo determina la permanenza dellaseconda ratio, da cui deriva la non decisività, e pertanto l’inammissibilità,della censura alla prima ratio svolta nel terzo motivo.4) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheNumero registro generale 27516/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 9212/2026Data pubblicazione 11/04/2026ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente arimborsare alla parte controricorrente costituita le spese del presentegiudizio, che liquida in €. 12.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre allespese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge;Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 26/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Maurizio d'Albora,[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I Servizitempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2943/2021depositata il 27/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 27516/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 9212/2026Data pubblicazione 11/04/20261) Con atto di citazione notificato il 18/2/2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di SienaLeasing [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che fosse accertato il collegamentonegoziale tra il contratto di locazione finanziaria del 25/6/2003, avente adoggetto un immobile, e il contratto di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],stipulati il primo con MPS L F e il secondo (finalizzato a tutelare BRE dalrischio di oscillazioni dei tassi di interesse del leasing) con MPS, che gliinteressi del leasing fossero sommati a quelli maturati dallo swap e che nefosse accertata l’usurarietà, che in subordine fosse accertata la nullità perusura del tasso moratorio, che comunque le Banche fossero condannate arestituire a BRE l’importo di €. 2.013.112,82 calcolato al 31/12/2015 e gliinteressi da versarsi sulle ulteriori rate di leasing, che fosse rideterminatala rata di leasing, che fosse interdetta la richiesta degli interessi sullo swap(BRE aveva riferito che le erano state addebitate via via ingenti somme atitolo di interessi dovuti in base al contratto derivato), che, in subordine,fosse dichiarata ex art 117 TUB la nullità per indeterminatezza dellapattuizione degli interessi di cui all’art. 3 del contratto di locazionefinanziaria e che MPS L F fosse condannata a restituire €. 1.280.841,06 egli ulteriori interessi.Il Tribunale di Napoli, a seguito di disposizione di CTU, con sentenzadepositata il 29/5/2018, ha dichiarato la sussistenza del collegamentonegoziale suddetto, ha rigettato ogni altra domanda nei confronti di MPS,ha dichiarato usurario il tasso di mora pattuito nel contratto di locazionefinanziaria, ha condannato MPS L F a restituire a BRE la somma di €.2.003.596,82 quali interessi corrispettivi e moratori, ha rideterminato ilpiano di ammortamento del rapporto di leasing e ha condannato MPS L Fa restituire tutte le somme pagate in più rispetto al piano rideterminato.Numero registro generale 27516/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 9212/2026Data pubblicazione 11/04/2026MPS L F ha proposto appello con atto del 30/7/2018, evocando BRE eMPS dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli e contestando la sussistenzadell’usura del tasso di mora nel contratto di locazione finanziaria, laconseguente gratuità del medesimo, l’erroneità della rideterminazione delpiano di ammortamento e l’accertamento del credito della BRE.BRE ha proposto appello incidentale, chiedendo che, accertato ilpassaggio in giudicato del dichiarato collegamento negoziale, fosserigettato l’appello e che, in caso di accoglimento dell’appello principale,fosse dichiarata l’indeterminatezza della pattuizione degli interessi delleasing, che MPS L F fosse condannata alla restituzione degli interessinulli percepiti e che fosse rideterminata la rata di leasing.La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 27/7/2021, haaccolto l’appello principale, accertando il mancato superamento del tassosoglia riguardo agli interessi moratori del leasing, respingendo pertanto ladomanda di BRE di accertamento dell’usura e di condanna alla restituzionedegli interessi, e ha considerato assorbiti gli altri motivi dell’appelloprincipale.Ha poi rigettato l’appello incidentale di BRE, ritenendo infondata lacensura di indeterminatezza degli artt. 3 e 5 del contratto di leasing (chestabilivano l’importo erogato e le rate dei canoni, senza indicare alcuntasso di rifermento), perché al momento della stipulazione del contratto dileasing (25/6/2003) [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia n. 299 del 21/4/1999non prevedeva alcun obbligo di indicazione del tasso di interesse (obbligopoi introdotto dalla Circolare del 25/7/2003) e perché il tasso di interesseapplicato era in ogni caso desumibile dalle indicazioni contenute nelcontratto (numero di rate da pagare, relativo quantum e periodicità;criteri di adeguamento del corrispettivo della locazione)2) Con ricorso notificato il 27/102021 [OSCURATO:PERSONA] srl haimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, proponendo quattromotivi di ricorso.Numero registro generale 27516/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 9212/2026Data pubblicazione 11/04/2026MPS F resiste con controricorso, mentre MPS non si è costituita insede di legittimitàLa ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] L F hanno depositati memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Nullità della sentenza ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. anche in relazioneagli artt. 1418 e/o 1419 c.c.”.La ricorrente rileva che, sulla base delle analisi del CTU, il Tribunale diNapoli aveva accertato il collegamento negoziale tra il contratto dilocazione finanziaria del 25/6/2003 e il contratto di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], che tale statuizione è passata in giudicato, in quanto nonimpugnata da nessuno, che, parallelamente, la Corte d’Appello di Napoli,in altro giudizio promosso da BRE, ha dichiarato la nullità del contratto diIRS del 21/11/2003 per difetto di forma scritta (per ritenuta assenza divalenza contrattuale dell’unico documento prodotto dalla Banca), concondanna di MPS alla restituzione di €. 285.773,83, che, allora, il suddettocollegamento negoziale- che ha comportato il pagamento, oltre ai canonidi leasing e costi accessori, anche di ingenti somme a titolo di interessirelativi al contratto derivato- ha reso opaca l’intera operazione finanziariacongegnata dalle Banche e non può non riverberarsi anche sulla validitàed efficacia del contratto di leasing (tanto che il CTU aveva affermato chel’effetto combinato dei due contratti aveva portato a trasformare ilcontratto di leasing da tasso variabile a tasso fisso).La ricorrente ha affermato che, dunque, il collegamento negoziale traleasing e swap ha causato un’enorme alterazione del sinallagmacontrattuale e che il vizio strutturale e genetico, da cui risulta affettal’operazione complessa realizzatasi mediante i contratti collegati,imponeva alla Corte d’Appello, e impone oggi a questa Corte, il rilievo,anche officioso, della nullità delle pattuizioni e/o clausole di entrambi icontratti che prevedono il pagamento di interessi di qualsivoglia natura.Numero registro generale 27516/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 9212/2026Data pubblicazione 11/04/2026La ricorrente ha precisato che, a seguito del collegamento negoziale, aisensi dell’art. 1419 c.c. la nullità parziale di uno dei contratti o quella disingole clausole importa la nullità, rilevabile d’ufficio, dell’intero complessocontrattuale.Il motivo è inammissibile.1.1) In primo luogo si osserva che il motivo non è autosufficiente, exart. 366 n. 6 c.p.c., perché la ricorrente ha omesso di spiegare per qualeragione dovrebbe essere dichiarato nullo il contatto di leasing, nonvenendo spiegato in quale modo e in che misura si sarebbe verificatal’asserita alterazione del sinallagma negoziale.1.2) Si nota poi che, in ogni caso, il motivo è inammissibile perché sifonda sull’accertamento giurisdizionale di nullità del contratto collegato(sentenza n. 1025/2020 del 4/3/2020 della Corte d’Appello di Napoli),senza che, però, tale accertamento sia dedotto come giudicato.Ora, è vero che, come affermato da questa Corte, nell'eserciziodell'autonomia contrattuale le parti possono dar vita a diversi e distinticontratti i quali, pur conservando l'individualità propria di ciascun tiponegoziale, vengano collegati tra loro funzionalmente, in modo che levicende dell'uno si ripercuotano sugli altri condizionandone la validità el'efficacia; a tali contratti è applicabile la disposizione di cui all'art. 1419c.c., per cui la nullità parziale di uno dei contratti o quella di singoleclausole importa la nullità dell'intero contratto e tale forma di nullità puòessere ravvisata d'ufficio dal giudice, senza che sia onere delle parti, chenon abbiano mostrato interesse, dandovi esecuzione, a mantenere in vital'altro contratto, di allegare la situazione di interdipendenza funzionale(Cass. civ., sez. I, 06/07/2015, n. 13888).Tuttavia, ciò comporta un’indagine di merito, nel presente caso ancherelativamente all’accertamento di nullità del contratto collegato, rispetto alquale la dedotta pronuncia della Corte d’Appello del 2020, non costituendogiudicato, ha solo valenza di fonte di prova.Numero registro generale 27516/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 9212/2026Data pubblicazione 11/04/2026E una tale indagine è preclusa nella presente sede di legittimità.Si osserva, poi, fra l’altro, che risulta (dalla banca dati dellaCassazione) che la sentenza di accertamento della nullità del contratto diswap sia stata annullata con rinvio da Cass. civ., sez. I, 04/02/2025, n.2714.2) Secondo motivo di impugnazione:” Nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. anche inrelazione all’art. 1322 c.c.”.La ricorrente sostiene che l’impianto negoziale posto in essere dalleparti è nullo anche sotto diverso profilo, in quanto la finalità perseguitanon risponderebbe al canone di meritevolezza previsto dall’art. 1322 oc. 2c.c.La ricorrente aggiunge che, attraverso la violazione delle piùelementari regole di trasparenza, correttezza e buona fede, le odierneresistenti hanno, di fatto, posto in essere una condotta antigiuridica,finendo con il violare diverse norme di legge, ivi compresa la normativaantiusura, a prescindere dalla possibilità o meno di sommare i tassiprevisti dai contratti collegati.Il motivo è inammissibile.Si osserva, infatti, che la censura della ricorrente implicherebbe unaindagine di fatto sull’immeritevolezza dell’operazione contrattuale,indagine preclusa in sede di legittimità.Il motivo, inoltre, è generico e sembra accennare a questioni inerentiall’indagine sull’usura, che non è stata fatta oggetto di alcuno specificomotivo di ricorso in cassazione.3) Terzo motivo di impugnazione: “Nullità della sentenza ex art.360, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione della Circolare dellaBanca d’Italia n. 229 del 21.4.99 (Titolo X, Capitolo 1, Sezione III,Paragrafo 1), degli articoli 4 e 5 della Legge 17.2.1992 n. 154, nonché delNumero registro generale 27516/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 9212/2026Data pubblicazione 11/04/2026Decreto del Ministro del Tesoro in data 24.4.1992 in materia ditrasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”.Quarto motivo di impugnazione: “Nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 3 per violazione dell’art. 1362 c.c. e n. 5 c.p.c. peromesso esame di circostanze fattuali discusse tra le parti e di rilevanzadecisiva, afferenti l’omissione, nel contratto di leasing in esame,dell’indicazione numerica del tasso di interesse nonché di elementi, sia purestrinseci, tali da consentire la determinabilità, per relationem, del tassodi interesse praticato”.I due motivi vengono esaminati congiuntamente, attenendo almedesimo tema della lamentata indeterminatezza dell’indicazione deltasso di interesse nel contratto di leasing.La ricorrente riferisce di avere, fin dall’atto introduttivo del giudizio diprimo grado, invocato la nullità dell’art. 3 del contratto di leasing sia per lamancata indicazione del tasso di interesse applicato, sia per la mancataallegazione del piano di ammortamento, e censura la sentenza impugnataper aver statuito che la pattuizione contenuta nell’articolo 3 non puòritenersi nulla per indeterminatezza del tasso di interesse applicato, siaperché nessuna norma imponeva, all’epoca della stipula del contratto,l’indicazione del tasso leasing, sia perché il tasso di interesse applicato eracomunque desumibile dalle indicazioni contenute nel contratto (numero dirate da pagare, relativo quantum e periodicità; criteri di adeguamento delcorrispettivo della locazione).In particolare, con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrentesottolinea l’error in iudicando della Corte d’Appello, affermando che, inrealtà, la Circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21/4/1999, nellaversione aggiornata al 19/3/2003, conteneva la previsione dell’indicazionedel tasso di interesse per le operazioni di prestito, nelle quali dovevarientrare il leasing finanziario, e che, comunque, previsioni in tal sensoNumero registro generale 27516/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 9212/2026Data pubblicazione 11/04/2026erano contenute in varie fonti normative vigenti all’epoca dellastipulazione del leasing in esame.Con il quarto motivo la ricorrente contesta l’affermazione della Corted’Appello, secondo la quale il tasso di interesse era comunque desumibiledalle indicazioni contenute nel contratto, sostenendo che, invece, manca ilrinvio ad elementi esterni obiettivamente individuabili che rendesserodeterminabile il tasso di interesse e che lo stesso non era identificabileneppure sulla base dei soli elementi contrattualizzati.I motivi sono inammissibili.3.1) Si osserva che la decisione della Corte d’Appello, come soprariportata, contiene due rationes decidendi: l’indicazione del tasso diinteresse non è prescritta dalla Circolare della Banca d’Italia vigenteall’epoca; il tasso di interesse era comunque desumibile dal contenutocontrattuale (numero di rate, quantum e periodicità; criteri diadeguamento del corrispettivo della locazione).Il terzo motivo aggredisce la prima ratio, il quarto la seconda.A questo punto si nota che il quarto motivo è inammissibile, perché lacensura si concretizza in un giudizio di fatto circa il risultato interpretativo.Infatti, tale motivo implicherebbe il riesame nel merito dellavalutazione effettuata dalla Corte d’Appello circa la sufficienza deglielementi indicati nel contratto di leasing per la determinazione del tasso diinteresse, riesame precluso in sede di legittimità.E l’inammissibilità del quarto motivo determina la permanenza dellaseconda ratio, da cui deriva la non decisività, e pertanto l’inammissibilità,della censura alla prima ratio svolta nel terzo motivo.4) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheNumero registro generale 27516/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 9212/2026Data pubblicazione 11/04/2026ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente arimborsare alla parte controricorrente costituita le spese del presentegiudizio, che liquida in €. 12.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre allespese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge;Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 26/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 09212/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris