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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46866/2021

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' CRISTIAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; difensore di [OSCURATO:PERSONA]' CRISTIAN e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi dei ricorsi; lette la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]; che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 5 dicembre 2017, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, con la quale gli imputati erano stati condannati per i reati di tentata rapina aggravata ai sensi degli artt. 56, 110, 628 comma 1 n.1 cod.pen (perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, utilizzando violenza ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in particolare spingendolo contro un muro e cercando di colpirlo con una chiave inglese, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del gasolio contenuto nel serbatoio di un escavatore) e lesioni ai sensi degli art. 61 comma 1 n.2 cod.pen., 110 e 582 cod.pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]; osserva come con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato macroscopiche discrasie in punto di fatto tra quanto riferito in denuncia da [OSCURATO:PERSONA] e quanto emerso dalle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; malgrado ciò, la Corte di appello aveva confermato la pronuncia di condanna ritenendo che le contraddizioni evidenziate dalla difesa non avevano determinato alcuna discrasia in ordine alla dinamica dei fatti, non considerando in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva visto la chiave inglese di cui aveva parlato [OSCURATO:PERSONA]; era quindi necessario confrontarsi con un apparato motivazionale illogico, carente ed assente nella parte in cui i giudici di appello avrebbero dovuto descrivere il ruolo ed i compiti di ciascuno degli imputati, e quindi del ricorrente in ordine ai fatti contesati. 1.2 II difensore eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui confermava la pronuncia di condanna e non riqualificava la condotta di rapina nella forma tentata in quella di furto; non essendovi prova della sottrazione del gasolio ci si sarebbe trovati nell'ipotesi di rapina impropria nella forma tentata, ma non essendovi stata.alcuna sottrazione, la violenza esercitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere diretta ad assicurarsi il possesso della cosa sottratta, per cui era impossibile configurare il reato di rapina nella forma tentata; inoltre [OSCURATO:PERSONA], non essendo proprietario dell'escavatore, non poteva considerarsi persone offesa nel reato di natura patrimoniale. 1.3 II difensore lamenta la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: i giudici di appello avevano ritenuto esauriente la valutazione sulla personalità del ricorrente richiamando semplicemente la S condotta "spregiudicata e violenta tenuta", trascurando integralmente che siffatto giudizio avrebbe dovuto implicare un'indagine più penetrante e quindi esaustiva involgendo anche il vissuto dell'imputato; ed ancora, il tempo trascorso rispetto ai fatti in contestazione certamente avrebbe potuto costituire valido presupposto per la mitigazione della pena, facendo ricorso alla previsione ex art. 62 bis cod.pen. 1.4 II difensore depositava poi memoria nella quale insisteva nei motivi di ricorso, in particolare in quello relativo alla qualificazione giuridica.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Con un primo motivo di ricorso, identico al secondo motivo proposto nell'interesse di Alati, il difensore osserva che la condotta di rapina nella forma tentata avrebbe dovuto essere riqualificata nel reato di furto, in quanto il gasolio non era stato sottratto dal serbatoio dell'escavatore: la lettera di cui all'art. 628 comma 2 è chiara nello scandire un preciso ordine logico e cronologico che deve contraddistinguere la condotta come primo segmento e la violenza o minaccia come segmento successivo per cui, mancando il primo dei due segmenti, la norma non poteva venire ad esistenza; inoltre, la Corte di appello non aveva attribuito valore al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non era proprietario dell'escavatore e quindi non poteva considerarsi persona offesa nel reato di natura patrimoniale. 2.2 Con un secondo motivo di ricorso, identico al primo motivo proposto nell'interesse di Alati, il difensore rileva che già nell'atto di appello erano state evidenziate le macroscopiche discrasie tra quanto riferito in denuncia da [OSCURATO:PERSONA] e quanto emerso dalle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che non aveva visto la chiave inglese di cui aveva parlato [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con un terzo motivo di ricorso, identico al terzo motivo proposto nell'interesse di Alati, il difensore eccepisce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con motivi identici, anche nell'ordine di esposizione degli stessi, a quelli proposti nell'interesse di Burzì. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, quanto alle presunte discrasie tra le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i ricorsi non si confrontano con la motivazione della Corte di appello contenuta nella pagina 2 della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano dato la stessa descrizione dei fatti e che la [OSCURATO:PERSONA], avendo seguito l'aggressione dal balcone, potrebbe non aver visto la chiave inglese. 1.2 Relativamente alla richiesta riqualificazione del fatto, fermo restando che anche in questo caso non vi è alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata (pag.7), si deve rilevare come correttamente la stessa abbia rilevato la sussistenza di atti diretti in modo non equivoco alla sottrazione del gasolio, con conseguente configurabilità del tentativo di rapina impropria, visto che la condotta delittuosa si era arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa degli agenti ma per fattori esterni che ne avevano impedito la prosecuzione dell'azione (vedi Sez. 2, Sentenza n. 22977 del 2021 n.m.) e che la violenza era stata posta in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per assicurarsi l'impunità, con conseguente irrilevanza del fatto se il gasolio fosse stato o meno effettivamente già sottratto: è infatti configurabile il tentativo di rapina c.d. impropria anche in assenza dell'elemento dell'avvenuta sottrazione della cosa, giacché il capoverso dell'art. 628 cod.pen., dove è descritta la fattispecie del reato consumato, si integra necessariamente con la norma generale di cui all'art. 56 cod.pen., di guisa che non può escludersi che l'una o l'altra delle figure criminose unificate nella norma (il furto e la violenza o minaccia) possa presentarsi in astratto nella forma del tentativo e che non sia correlabile al fine specifico di assicurare al reo, o ad altri, se non il possesso della cosa, l'impunità della condotta; in altri termini, l'azione diretta alla sottrazione del bene, anche se incompiuta, assorbe, come nel reato consumato, l'azione violenta, strumentale alla sottrazione, ma non all'evento dell'impossessamento, perché questo è previsto in alternativa, nella norma, al fine dell'impunità.

Irrilevante è anche il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse proprietario dell'escavatore, visto che l'art. 628 comma 2 cod.pen. non richiede affatto che la violenza o minaccia sia posta in essere nei confronti del proprietario della cosa sottratta. 1.3 Quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado, sottolineando la condotta spregiudicata e violenta tenuta ed il controllo effettuato dai carabinieri avvenuto pochi giorni prima dei fatti, nel corso del quale gli imputati erano stati trovati con taniche piene di gasolio ed una pompa di pescaggio; a tale proposito si deve ricordare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato; nel caso in esame, a fronte della motivazione della Corte di appello, nessuna argomentazione viene esposta a sostegno della richiesta di concessione del beneficio, se non il tempo trascorso dai fatti; anche tale motivo è, pertanto, manifestamente infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 03/12/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' CRISTIAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; difensore di [OSCURATO:PERSONA]' CRISTIAN e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi dei ricorsi; lette la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]; che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 5 dicembre 2017, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, con la quale gli imputati erano stati condannati per i reati di tentata rapina aggravata ai sensi degli artt. 56, 110, 628 comma 1 n.1 cod.pen (perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, utilizzando violenza ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in particolare spingendolo contro un muro e cercando di colpirlo con una chiave inglese, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del gasolio contenuto nel serbatoio di un escavatore) e lesioni ai sensi degli art. 61 comma 1 n.2 cod.pen., 110 e 582 cod.pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]; osserva come con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato macroscopiche discrasie in punto di fatto tra quanto riferito in denuncia da [OSCURATO:PERSONA] e quanto emerso dalle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; malgrado ciò, la Corte di appello aveva confermato la pronuncia di condanna ritenendo che le contraddizioni evidenziate dalla difesa non avevano determinato alcuna discrasia in ordine alla dinamica dei fatti, non considerando in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva visto la chiave inglese di cui aveva parlato [OSCURATO:PERSONA]; era quindi necessario confrontarsi con un apparato motivazionale illogico, carente ed assente nella parte in cui i giudici di appello avrebbero dovuto descrivere il ruolo ed i compiti di ciascuno degli imputati, e quindi del ricorrente in ordine ai fatti contesati. 1.2 II difensore eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui confermava la pronuncia di condanna e non riqualificava la condotta di rapina nella forma tentata in quella di furto; non essendovi prova della sottrazione del gasolio ci si sarebbe trovati nell'ipotesi di rapina impropria nella forma tentata, ma non essendovi stata.alcuna sottrazione, la violenza esercitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere diretta ad assicurarsi il possesso della cosa sottratta, per cui era impossibile configurare il reato di rapina nella forma tentata; inoltre [OSCURATO:PERSONA], non essendo proprietario dell'escavatore, non poteva considerarsi persone offesa nel reato di natura patrimoniale. 1.3 II difensore lamenta la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: i giudici di appello avevano ritenuto esauriente la valutazione sulla personalità del ricorrente richiamando semplicemente la S condotta "spregiudicata e violenta tenuta", trascurando integralmente che siffatto giudizio avrebbe dovuto implicare un'indagine più penetrante e quindi esaustiva involgendo anche il vissuto dell'imputato; ed ancora, il tempo trascorso rispetto ai fatti in contestazione certamente avrebbe potuto costituire valido presupposto per la mitigazione della pena, facendo ricorso alla previsione ex art. 62 bis cod.pen. 1.4 II difensore depositava poi memoria nella quale insisteva nei motivi di ricorso, in particolare in quello relativo alla qualificazione giuridica. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Con un primo motivo di ricorso, identico al secondo motivo proposto nell'interesse di Alati, il difensore osserva che la condotta di rapina nella forma tentata avrebbe dovuto essere riqualificata nel reato di furto, in quanto il gasolio non era stato sottratto dal serbatoio dell'escavatore: la lettera di cui all'art. 628 comma 2 è chiara nello scandire un preciso ordine logico e cronologico che deve contraddistinguere la condotta come primo segmento e la violenza o minaccia come segmento successivo per cui, mancando il primo dei due segmenti, la norma non poteva venire ad esistenza; inoltre, la Corte di appello non aveva attribuito valore al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non era proprietario dell'escavatore e quindi non poteva considerarsi persona offesa nel reato di natura patrimoniale. 2.2 Con un secondo motivo di ricorso, identico al primo motivo proposto nell'interesse di Alati, il difensore rileva che già nell'atto di appello erano state evidenziate le macroscopiche discrasie tra quanto riferito in denuncia da [OSCURATO:PERSONA] e quanto emerso dalle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che non aveva visto la chiave inglese di cui aveva parlato [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con un terzo motivo di ricorso, identico al terzo motivo proposto nell'interesse di Alati, il difensore eccepisce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con motivi identici, anche nell'ordine di esposizione degli stessi, a quelli proposti nell'interesse di Burzì. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, quanto alle presunte discrasie tra le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i ricorsi non si confrontano con la motivazione della Corte di appello contenuta nella pagina 2 della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano dato la stessa descrizione dei fatti e che la [OSCURATO:PERSONA], avendo seguito l'aggressione dal balcone, potrebbe non aver visto la chiave inglese. 1.2 Relativamente alla richiesta riqualificazione del fatto, fermo restando che anche in questo caso non vi è alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata (pag.7), si deve rilevare come correttamente la stessa abbia rilevato la sussistenza di atti diretti in modo non equivoco alla sottrazione del gasolio, con conseguente configurabilità del tentativo di rapina impropria, visto che la condotta delittuosa si era arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa degli agenti ma per fattori esterni che ne avevano impedito la prosecuzione dell'azione (vedi Sez. 2, Sentenza n. 22977 del 2021 n.m.) e che la violenza era stata posta in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per assicurarsi l'impunità, con conseguente irrilevanza del fatto se il gasolio fosse stato o meno effettivamente già sottratto: è infatti configurabile il tentativo di rapina c.d. impropria anche in assenza dell'elemento dell'avvenuta sottrazione della cosa, giacché il capoverso dell'art. 628 cod.pen., dove è descritta la fattispecie del reato consumato, si integra necessariamente con la norma generale di cui all'art. 56 cod.pen., di guisa che non può escludersi che l'una o l'altra delle figure criminose unificate nella norma (il furto e la violenza o minaccia) possa presentarsi in astratto nella forma del tentativo e che non sia correlabile al fine specifico di assicurare al reo, o ad altri, se non il possesso della cosa, l'impunità della condotta; in altri termini, l'azione diretta alla sottrazione del bene, anche se incompiuta, assorbe, come nel reato consumato, l'azione violenta, strumentale alla sottrazione, ma non all'evento dell'impossessamento, perché questo è previsto in alternativa, nella norma, al fine dell'impunità. Irrilevante è anche il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse proprietario dell'escavatore, visto che l'art. 628 comma 2 cod.pen. non richiede affatto che la violenza o minaccia sia posta in essere nei confronti del proprietario della cosa sottratta. 1.3 Quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado, sottolineando la condotta spregiudicata e violenta tenuta ed il controllo effettuato dai carabinieri avvenuto pochi giorni prima dei fatti, nel corso del quale gli imputati erano stati trovati con taniche piene di gasolio ed una pompa di pescaggio; a tale proposito si deve ricordare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato; nel caso in esame, a fronte della motivazione della Corte di appello, nessuna argomentazione viene esposta a sostegno della richiesta di concessione del beneficio, se non il tempo trascorso dai fatti; anche tale motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/20
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