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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 novembre 2025

Cassazione n. 29779/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Napoli, aditonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto,emesso il 10 novembre 2025, con il quale il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli, ex art. 12-bis d.lgs n. 74 del 2000, aveva disposto, neiconfronti dei medesmi, sottoposti ad indagini per aver compiuto atti fraudolentiper rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva del debito tributarioaccumulato da [OSCURATO:PERSONA], già indagato per il delitto di cui all'art. 5 del d. lgs.n. 74 del 2000, ed ammontante ad euro 9.563.694,00 (comprensivi di interessidi mora), il sequestro preventivo diretto, finalizzato alla confisca, di alcuniimmobili, intestati agli stessi ricorrenti (e di altro immobile intestato a Carlottaconto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA], nonché il sequestro preventivo perequivalente, finalizzato alla confisca, dei beni nella disponibilità degli indagatifino alla concorrenza dell'importo di euro 335.000, rigettava l'istanza di riesame.In specie [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere una serie di atti didisposizione patrimoniale in favore dei propri familiari moglie e figli, inparticolare, una volta conferita procura speciale alla moglie [OSCURATO:PERSONA], avevavenduto due immobili e il ricavato della vendita era confluito sul conto correntedi quest'ultima, che aveva poi utilizzato le provviste, nella quasi totalità, peracquistare nuovi immobili da intestare ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla stessaMorvillo.2.

Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicatain epigrafe: [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in un unico atto, anch’esso sottoscritto dall’avv.toVincenzo [OSCURATO:PERSONA].2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il ricorso a un unico motivo col qualedenuncia la violazione dell'art. 11 del d. lgs. n. 74 del 2000 in quanto è stataritenuta sussistente la fattispecie in discorso nonostante gli atti di disposizionepatrimoniale indicati non presentassero alcuna componente artificiosa oingannevole (si citano, Sez. 3, n. 279 del 14/10/2025; Sez. 3, n. 29943 del10/07/2025, Sez.3, n. 26095 del 21/05/2025).2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno affidato i ricorsi a un unicomotivo, in parte sovrapponibile a quello di [OSCURATO:PERSONA], col quale denunciano,anch'essi, la violazione dell'art. 11 del d. lgs. n. 74 del 2000, in quanto è stataritenuta sussistente la fattispecie in discorso nonostante gli atti di disposizionepatrimoniale indicati non presentassero alcuna componente artificiosa oingannevole, rappresentando altresì che, in capo ai medesimi, non risultaconfigurabile neppure l'elemento soggettivo, considerato, quanto alla [OSCURATO:PERSONA],che questa si è limitata a porre in essere gli atti richiesti dal coniuge, nelperimetro del mandato ricevuto, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha soltanto acconsentitoall'intestazione del bene.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibili i ricorsi, osservando che gli stessi non individuano alcuna violazionedi legge e sono del tutto privi di un effettivo e concreto confronto con il percorsoargomentativo dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi, da trattare unitariamente attesa la sostanzialesovrapponibil ità dei motivi, sono tutti inammissibil i.2.

Contrariamente a quanto allega il ricorrente, l'ordinanza impugnataha vagliato, e correttamente disatteso, la doglianza sulla sussistenza del fumuscommissi delicti qui nuovamente riproposta, osservando che gli atti didisposizione patrimoniale in favore dei propri familiari, anche in virtù delparticolare modus operandi - in specie la vendita, repentina, mascheratadall'utilizzo di un procuratore speciale, degli immobili di valore nelladisponibilità del capofamiglia, gravato dall'ingente debito tributario, latrasformazione in liquidità direttamente versata sul conto della coniuge el’altrettanto tempestiva spendita della stessa per acquistare degli immobili,intestati anche ad altri familiari - erano bensì effettivi, e quindi non simulati, madovevano ritenersi fraudolentemente compiuti, realizzando una significativasottrazione del patrimonio alle azioni esecutive dell'Erario e la creazione di unoschermo soggettivo, costituito dalla intestazione dei nuovi immobili ad altrifamiliari.2.1.

Ad avviso del Collegio, si è fatto buon governo, del consolidatoorientamento di questa Corte giusto il quale il delitto previsto dall'art. 11 deld.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo, integrato dal compimento disecondo un giudizio "ex ente" che valuti la sufficienza della consistenzapatrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicarel'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 46975 del24/05/2018, F., Rv. 274066; Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass., Rv.266771).

Integra il reato una diminuzione, anche non totale, della garanziapatrimoniale generica offerta dal patrimonio del debitore fiscale (Sez. 3, n.6798 del 16/12/2015, dep. 2016, Arosio, Rv. 266134).Contrariamente a quanto opina il ricorrente, gli atti dispositivi compiutidall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hannonatura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, allorquando,pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati daelementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarrele garanzie patrimoniali all'esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, Auci,Rv. 273493; Sez. 3, n. 10161 del 16/05/2017, dep. 2018, Cennin, P.v.272547; Sez. 3, Sentenza n. 29943 del 9 luglio 2025, non mass.) e ciò inconformità a quanto hanno ritenuto le Sezioni unite di questa Corte conriguardo al delitto di cui all'art. 388 cod. pen. (Sez.

U, n. 12213 del21/12/2017, dep. 2018, Zucchi e aa., Rv. 272171, rispetto a cui si è precisatoche la natura simulata o fraudolenta di atti diretti a sottrarsi all'adempimento diobblighi nascenti da un provvedimento giudiziario postula che gli stessi sianoconnotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamenteidonea a vulnerare le legittime pretese del creditore).2.2.

Nel caso di specie la natura fraudolenta dell'atto è stata individuatanel fatto che, ragionevolmente ipotizzando l'instaurazione di una proceduracoattiva per i suoi ingentissimi debiti erariali, ammontanti a euro 9.563.694,l'indagato si era spogliato dei propri beni immobili senza ottenere uncorrispettivo, direttamente accreditato nei conti correnti della moglie che a suavolta lo aveva speso per l'acquisto di immobili intestati ai figli oltre che a sestessa per sottrarlo alla procedura di riscossione.2.3.

Considerando anche la natura sommaria dell'accertamento etenendo conto che tale ultima valutazione viene soltanto genericamentecontestata in ricorso, osserva il Collegio come non sia in questa sedesindacabile la motivazione, effettiva, sulla ritenuta natura fraudolenta dell'atto.Difatti, in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazioneè consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che talevizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte,sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazionecosì radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentitosolo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente,perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicendacontestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez.2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01).2.4.

In applicazione dei principi richiamati, anche la seconda doglianzasottoposta con i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è consentita.Il Tribunale del riesame, nel confutare analoga censura sottoposta con imotivi di riesame, ha infatti reso ampia e articolata motivazione (vedi pag. 5 e6), tutt'altro che apparente, evidenziando gli elementi fondanti la ritenutasussistenza, sotto il profilo indiziario, dell'elemento soggettivo del reato di cuiall'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 anche con riguardo ai concorrenti MariaMorvillo e [OSCURATO:PERSONA].Oltretutto, se è vero che siffatto controllo, anche in sede cautelare reale,non può essere meramente cartolare, ma va operato sulla base fattuale delsingolo caso concreto, dovendo necessariamente involgere anche i profiliinerenti all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, tuttavia, ilcontrollo operando nell'ambito del fumus e non già di un accertamento digravità indiziaria, importa che affinché rilevi in questa fase debba essere diimmediato rilievo, tale da emergere "ictu oculi" (si veda Sez. 3, n. 26007 del05/04/2019, Rv. 276015 - 01;, Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016; Sez. 6,Sentenza n. 16153 del 06/02/2014 Cc., Rv. 259337 - 01), ciò che non è statoneppure allegato dai ricorrenti, che si sono limitati a una inammissibile istanzarivalutativa.3.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguenteonere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lespese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che i ricorsi siano stato presentato senza "versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrentiversino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Napoli, aditonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto,emesso il 10 novembre 2025, con il quale il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli, ex art. 12-bis d.lgs n. 74 del 2000, aveva disposto, neiconfronti dei medesmi, sottoposti ad indagini per aver compiuto atti fraudolentiper rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva del debito tributarioaccumulato da [OSCURATO:PERSONA], già indagato per il delitto di cui all'art. 5 del d. lgs.n. 74 del 2000, ed ammontante ad euro 9.563.694,00 (comprensivi di interessidi mora), il sequestro preventivo diretto, finalizzato alla confisca, di alcuniimmobili, intestati agli stessi ricorrenti (e di altro immobile intestato a Carlottaconto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA], nonché il sequestro preventivo perequivalente, finalizzato alla confisca, dei beni nella disponibilità degli indagatifino alla concorrenza dell'importo di euro 335.000, rigettava l'istanza di riesame.In specie [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere una serie di atti didisposizione patrimoniale in favore dei propri familiari moglie e figli, inparticolare, una volta conferita procura speciale alla moglie [OSCURATO:PERSONA], avevavenduto due immobili e il ricavato della vendita era confluito sul conto correntedi quest'ultima, che aveva poi utilizzato le provviste, nella quasi totalità, peracquistare nuovi immobili da intestare ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla stessaMorvillo.2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicatain epigrafe: [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in un unico atto, anch’esso sottoscritto dall’avv.toVincenzo [OSCURATO:PERSONA].2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il ricorso a un unico motivo col qualedenuncia la violazione dell'art. 11 del d. lgs. n. 74 del 2000 in quanto è stataritenuta sussistente la fattispecie in discorso nonostante gli atti di disposizionepatrimoniale indicati non presentassero alcuna componente artificiosa oingannevole (si citano, Sez. 3, n. 279 del 14/10/2025; Sez. 3, n. 29943 del10/07/2025, Sez.3, n. 26095 del 21/05/2025).2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno affidato i ricorsi a un unicomotivo, in parte sovrapponibile a quello di [OSCURATO:PERSONA], col quale denunciano,anch'essi, la violazione dell'art. 11 del d. lgs. n. 74 del 2000, in quanto è stataritenuta sussistente la fattispecie in discorso nonostante gli atti di disposizionepatrimoniale indicati non presentassero alcuna componente artificiosa oingannevole, rappresentando altresì che, in capo ai medesimi, non risultaconfigurabile neppure l'elemento soggettivo, considerato, quanto alla [OSCURATO:PERSONA],che questa si è limitata a porre in essere gli atti richiesti dal coniuge, nelperimetro del mandato ricevuto, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha soltanto acconsentitoall'intestazione del bene.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibili i ricorsi, osservando che gli stessi non individuano alcuna violazionedi legge e sono del tutto privi di un effettivo e concreto confronto con il percorsoargomentativo dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi, da trattare unitariamente attesa la sostanzialesovrapponibil ità dei motivi, sono tutti inammissibil i.2. Contrariamente a quanto allega il ricorrente, l'ordinanza impugnataha vagliato, e correttamente disatteso, la doglianza sulla sussistenza del fumuscommissi delicti qui nuovamente riproposta, osservando che gli atti didisposizione patrimoniale in favore dei propri familiari, anche in virtù delparticolare modus operandi - in specie la vendita, repentina, mascheratadall'utilizzo di un procuratore speciale, degli immobili di valore nelladisponibilità del capofamiglia, gravato dall'ingente debito tributario, latrasformazione in liquidità direttamente versata sul conto della coniuge el’altrettanto tempestiva spendita della stessa per acquistare degli immobili,intestati anche ad altri familiari - erano bensì effettivi, e quindi non simulati, madovevano ritenersi fraudolentemente compiuti, realizzando una significativasottrazione del patrimonio alle azioni esecutive dell'Erario e la creazione di unoschermo soggettivo, costituito dalla intestazione dei nuovi immobili ad altrifamiliari.2.1. Ad avviso del Collegio, si è fatto buon governo, del consolidatoorientamento di questa Corte giusto il quale il delitto previsto dall'art. 11 deld.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo, integrato dal compimento disecondo un giudizio "ex ente" che valuti la sufficienza della consistenzapatrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicarel'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 46975 del24/05/2018, F., Rv. 274066; Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass., Rv.266771). Integra il reato una diminuzione, anche non totale, della garanziapatrimoniale generica offerta dal patrimonio del debitore fiscale (Sez. 3, n.6798 del 16/12/2015, dep. 2016, Arosio, Rv. 266134).Contrariamente a quanto opina il ricorrente, gli atti dispositivi compiutidall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hannonatura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, allorquando,pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati daelementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarrele garanzie patrimoniali all'esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, Auci,Rv. 273493; Sez. 3, n. 10161 del 16/05/2017, dep. 2018, Cennin, P.v.272547; Sez. 3, Sentenza n. 29943 del 9 luglio 2025, non mass.) e ciò inconformità a quanto hanno ritenuto le Sezioni unite di questa Corte conriguardo al delitto di cui all'art. 388 cod. pen. (Sez. U, n. 12213 del21/12/2017, dep. 2018, Zucchi e aa., Rv. 272171, rispetto a cui si è precisatoche la natura simulata o fraudolenta di atti diretti a sottrarsi all'adempimento diobblighi nascenti da un provvedimento giudiziario postula che gli stessi sianoconnotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamenteidonea a vulnerare le legittime pretese del creditore).2.2. Nel caso di specie la natura fraudolenta dell'atto è stata individuatanel fatto che, ragionevolmente ipotizzando l'instaurazione di una proceduracoattiva per i suoi ingentissimi debiti erariali, ammontanti a euro 9.563.694,l'indagato si era spogliato dei propri beni immobili senza ottenere uncorrispettivo, direttamente accreditato nei conti correnti della moglie che a suavolta lo aveva speso per l'acquisto di immobili intestati ai figli oltre che a sestessa per sottrarlo alla procedura di riscossione.2.3. Considerando anche la natura sommaria dell'accertamento etenendo conto che tale ultima valutazione viene soltanto genericamentecontestata in ricorso, osserva il Collegio come non sia in questa sedesindacabile la motivazione, effettiva, sulla ritenuta natura fraudolenta dell'atto.Difatti, in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazioneè consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che talevizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte,sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazionecosì radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentitosolo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente,perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicendacontestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez.2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01).2.4. In applicazione dei principi richiamati, anche la seconda doglianzasottoposta con i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è consentita.Il Tribunale del riesame, nel confutare analoga censura sottoposta con imotivi di riesame, ha infatti reso ampia e articolata motivazione (vedi pag. 5 e6), tutt'altro che apparente, evidenziando gli elementi fondanti la ritenutasussistenza, sotto il profilo indiziario, dell'elemento soggettivo del reato di cuiall'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 anche con riguardo ai concorrenti MariaMorvillo e [OSCURATO:PERSONA].Oltretutto, se è vero che siffatto controllo, anche in sede cautelare reale,non può essere meramente cartolare, ma va operato sulla base fattuale delsingolo caso concreto, dovendo necessariamente involgere anche i profiliinerenti all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, tuttavia, ilcontrollo operando nell'ambito del fumus e non già di un accertamento digravità indiziaria, importa che affinché rilevi in questa fase debba essere diimmediato rilievo, tale da emergere "ictu oculi" (si veda Sez. 3, n. 26007 del05/04/2019, Rv. 276015 - 01;, Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016; Sez. 6,Sentenza n. 16153 del 06/02/2014 Cc., Rv. 259337 - 01), ciò che non è statoneppure allegato dai ricorrenti, che si sono limitati a una inammissibile istanzarivalutativa.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguenteonere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lespese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che i ricorsi siano stato presentato senza "versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrentiversino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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