CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 25966/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 gennaio 2021 (dep. il 10 marzo 2021) la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito del gravame interposto dal Pubblico ministero e in riforma della sentenza emessa il 5 giugno 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Enna - che all'esito di giudizio abbreviato condizionato aveva assolto Salvatore ZINGALE per aver non aver commesso il fatto dalle imputazioni di tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (in concorso con Marian GEORGESCU - capo 1 della rubrica) e falso in dichiarazione sostitutiva (ex artt. 76, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 483 cod. pen. sempre in concorso con Marian GEORGESCU - capo 2 della rubrica) nonché, perché il fatto non costituisce reato, dall'imputazione di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, aggravata perché concernente un atto dotato di fede privilegiata (artt. 476, comma 2, e 479 cod. pen. - capo 3 della rubrica) - ha dichiarato lo stesso imputato colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1 e 3, in quest'ultimo assorbito il fatto di cui al capo 2 ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale. L'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati predetti per avere, quale operatore e legale rappresentante di un Centro di assistenza agricola cui erano devoluti i controlli sulla regolarità formale del fascicolo aziendale e sulla completezza della documentazione allegata alla domanda unica di pagamento avanzata da Marian GEORGESCU (volta ad ottenere erogazioni per la propria attività agricola, poi non corrisposte perché l'ente pagatore ha rilevato la falsità delle dichiarazioni e non ha eseguito i pagamenti), redatto la relativa scheda di validazione, inserendo nel sistema informatico la medesima domanda e attestandone falsamente la regolarità formale e completezza (nei termini che si chiariranno ulteriormente in fra). 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha prospettato la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione, assumendo segnatamente che la sentenza di secondo grado non avrebbe reso la motivazione rafforzata, necessaria nel caso in cui venga riformata una pronuncia assolutoria di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il ricorrente - dopo aver riportato i princìpi giurisprudenziali in tema di motivazione rafforzata da parte del giudice di appello che riformi una sentenza assolutoria - ha rappresentato che, in mancanza di elementi sopravvenuti e sulla scorta di una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, la Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato: - valorizzando il mancato ritrovamento del documento di conduzione dei terreni all'interno del fascicolo cartaceo de quo, custodito dal centro di assistenza agricola gestito da Salvatore ZINGALE, e traendo da ciò la prova della sua responsabilità, nonostante tale circostanza sia stata ritenuta dal G.u.p. una lacuna probatoria di segno neutro rispetto all'accusa e nonostante non sia stata acquisita alcun elemento certo da cui evincere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che alla data di validazione della domanda inoltrata dall'imputato, quest'ultimo non avesse il «materiale possesso del contratto fornitogli da Marian GEORGESCU», che - col medesimo grado di probabilità - potrebbe essere stato smarrito per incuria dallo stesso ZINGALE o da Salvatore FALZONE (ossia il delegato che ha consegnato i fascicoli cartacea dell'autorità competente); - valorizzando la mancata registrazione del contratto validato dall'imputato, anch'essa circostanza del tutto neutra. 1.1. È ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, nel caso di riforma di una decisione assolutoria emessa in primo grado, al giudice di appello sia richiesta una motivazione rafforzata, che consiste «in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale», atto a «conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01) tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto; e ciò salvo che «il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d'appello l'unico realmente argomentato» (Sez .5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595 - 01). In altri termini, «il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati» (Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169 - 01). 1.2. Nel caso in esame è dirimente considerare che allo ZINGALE sono state contestate la tentata truffa in concorso con il GEORGESCU, oltre che i reati di falso, per aver falsamente attestato (come esposto, quale operatore e legale rappresentante di un Centro di assistenza agricola convenzionato con l'AGEA) la presenza nel fascicolo relativo all'impresa esercitata da Marian GEORGESCU di un contratto di affitto che non era in effetti presente, inoltrandone telematicamente la domanda funzionale all'ottenimento di erogazioni pubbliche. Rispetto a tale contestazione il primo Giudice, dopo aver affermato che l'attività devoluta allo ZINGALE era la verifica della regolarità formale del fascicolo medesimo, ha reso una motivazione inconducente, poiché ha fondato la decisione liberatoria sull'impossibilità - in difetto del detto contratto di affitto, non rinvenuto, e la cui mancata stipula era stata acclarata dopo aver escusso i proprietari degli appezzamenti di terreno - di attribuire allo ZINGALE la contezza della mancanza in capo al GEORGESCU di uno dei presupposti per ottenere l'erogazione. Tuttavia, si ribadisce, quel che è contestato all'imputato è - per quel che qui più importa - di aver falsamente attestato la presenza dell'atto nel fascicolo (e non la veridicità dell'atto stesso). Rispetto a tale argomentazione illogica, la Corte territoriale ha invece attribuito valenza probatoria al mancato rinvenimento di esso e alla circostanza che esso non fosse neppure stato registrato, così rendendo - a fronte dell'iter illogico esposto nella sentenza di primo grado - un'argomentazione effettivamente correlata al thema probandum e per nulla illogica, rispetto alla quale in questa sede di legittimità non è consentito neppure il diverso apprezzamento che il ricorso nel resto finisce col prospettare irritualmente (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 2. Al rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna