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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2023

Cassazione n. 08004/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione avverso la sentenza 6719/2015 emessa dalla Corte d'appello di Roma il 23 ottobre 2015.

Dopo aver ricordato che due precedenti istanze di revisione della sentenza, formulate dal condannato, erano già state dichiarate inammissibili nel 2018 e nel 2021, e dopo aver illustrato i principi che governano l'istituto, l'impugnata decisione ripercorrere gli snodi fondamentali della sentenza contestata ponendoli a confronto con le prove nuove indicate nell'istanza.

Tale operazione ermeneutica porta alla conclusione, espressa nel provvedimento impugnato, che gli elementi addotti non abbiano le necessarie caratteristiche di novità e che in ogni caso essi non siano sufficienti o idonei a dimostrare la incompatibilità della versione fornita dalla persona offesa con la comprovata partecipazione dell'imputato ad una seduta del consiglio circoscrizionale di cui era presidente nel giorno in cui si sarebbe verificato l'episodio ascritto al Benedetti.

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la erronea applicazione della legge penale in relazione alla dichiarata manifesta infondatezza dell'istanza, all'esclusione del requisito della novità delle prove nonché circa l'inverosimiglianza ed inattendibilità delle prove testimoniali e documentali.

In particolare, oltre a lamentare l'omessa considerazione della memoria difensiva depositata il 22 gennaio 2023, si contesta che la corte d'appello, decidendo in via preliminare, non abbia dato ingresso alle prove testimoniali richieste ed abbia quindi indebitamente limitato il campo della propria cognizione ledendo il diritto di difesa della ricorrente.

4. Con il secondo motivo si lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità delle argomentazioni poste a fondamento della dichiarazione di inammissibilità in relazione alla pertinenza, rilevanza e idoneità delle nuove prove dirette a determinare il proscioglimento del Benedetti.

Nella valutazione delle prove nuove nel ricorso, la Corte ha adottato un approccio verificazionista osservando che esse erano irrilevanti rispetto alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

Tale approccio rende impossibile qualsiasi deduzione difensiva poiché qualunque elemento in contrasto con le accuse della persona offesa sarebbe potenzialmente collocabile in quella porzione di tempo rimasta indefinita nell'ambito della quale è stata attuata la tentata concussione da parte del Benedetti.

La prova a discarico diventa pertanto, ancor prima che inutile, impossibile.

Infine, si lamenta la completa omissione di qualsivoglia considerazione in relazione alla consulenza tecnica redatta dal consulente di parte.

5. Tanto la procura generale ([OSCURATO:PERSONA]) quanto la difesa dell'imputato (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) hanno inviato memoria per mail.

La prima ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per la genericità delle doglianze mentre la seconda, deducendo "motivi nuovi e aggiunti", lamenta l'omessa considerazione della memoria difensiva di data 22 gennaio 2023 nonché della confutazione, ivi contenuta, della versione fornita dalla teste Castagna secondo cui all'epoca dei fatti l'imputato viveva ancora presso l'abitazione dei genitori.

Con successiva memoria, inoltre, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] replica alle deduzioni del Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei due motivi sui quali si basa.

Essi possono essere trattati unitariamente, per semplificazione e per esigenze espositive.

2. Occorre in primo luogo sottolineare che la presente istanza di revisione è la terza formulata dall'imputato dopo il passaggio in giudicato della condanna.

La lettura delle due sentenze che la Corte aveva pronunciato in relazione alla due precedenti istanze (Sez.6, n.24202/2019 del 22 febbraio 2019 e la Sez.2, n.25530/2022 del 3 giungo 2022) consente di comprendere non solo che la questione oggi riproposta (la incompatibilità temporale della versione resa dalla persona offesa con le attività svolte dal Benedetti la mattina in cui l'incontro concussivo aveva avuto luogo) è la stessa già esaminata e ritenuta infondata in precedenza ma anche che essa è fondata sostanzialmente sugli stessi elementi circostanziali, per quanto proposti con un corredo documentale parzialmente differente.

Infatti, pur variando le fonti di prova (nel primo ricorso, il verbale della seduta dell'il marzo 2010 del consiglio del XVII municipio e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nella seconda, documentazione fotografica della seduta analizzata attraverso consulenza tecnica; oggi, 76 immagini fotografiche della stessa seduta del Consiglio municipale accompagnate da consulenza tecnica e 'studio comparativo') la circostanza che si vuol provare è la medesima.

Ma in relazione ad essa, la Corte ha correttamente evidenziato che la attendibilità della deposizione della Cocco non dipende dalla precisione o meno del riferimento alla finestra temporale all'interno della quale l'incontro con il Benedetti era avvenuto poiché tale aspetto, indicato a distanza di tempo e inizialmente collegato al giorno in cui la donna aveva ricevuto la telefonata dal Benedetti con cui veniva preannunciato il buon fine del finanziamento, era rimasto indefinito poiché, come si legge nel provvedimento impugnato, "la persona offesa non fu mai precisa quanto all'individuazione dell'orario dell'incontro".

Ulteriore produzione allegata alla più recente istanza (certificazione medica della visita oculistica e testimonianza della madre dell'imputato che aveva accompagnato il figlio alla visita), a prescindere dalle 'perplessità quanto al contenuto' opportunamente espresse (a pg.5 del provvedimento impugnato), risultano inconferenti poiché troppo anteriori rispetto agli eventi per poter essere significativi o dimostrativi di alcunché -né la difesa ne ha illustrata la rilevanza ai fini della dimostrazione della tesi difensiva.

Anche in relazione alla dedotta mancata valutazione delle allegazioni documentali e della memoria difensiva depositata il 22 gennaio 2023, l'argomento è manifestamente infondato e generico.

Alla memoria, secondo quanto indicato dalla difesa, è allegata una comunicazione del Comando dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] dalla quale si evince l'insussistenza, tra marzo e maggio 2010, di una Stazione dei Carabinieri in Torricella in Sabina.

Da ciò, l'inconferenza della deposizione del [OSCURATO:PERSONA] resa nel corso del dibattimento, sull'effettiva residenza dell'imputato all'epoca dei fatti.

A ben vedere, l'osservazione difensiva non si confronta con il penultimo paragrafo della decisione, ove si sottolinea la irrilevanza della circostanza che la residenza del Benedetti fosse in Torricella.

Anche qualora se ne ponesse in dubbio l'effettività, si osserva nella decisione, non viene esclusa la frequentazione dell'abitazione dei genitori (ove è stato rinvenuto il materiale sequestrato -a testimonianza della presenza assidua dell'imputato) e dell'area limitrofa, ove si trovava il phone shop presso il quale furono attivate le utenze utilizzate per le telefonate 'incriminate'.

L'argomento utilizzato dalla Corte territoriale -nemmeno considerato nel ricorso- è congruo poiché è del tutto logico affermare che la presenza del Benedetti presso i genitori non implicasse -in presenza di impegni 'romani'- una costante permanenza in Torricella ma al tempo stesso che essa non escludesse la possibilità per l'imputato di frequentare la località, distante poche decine di chilometri dalla Capitale.

Il mancato esame della memoria, pertanto, si rivela irrilevante, data la congruità motivazionale, alla luce del principio ermeneutico per cui "l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive" (ex multis, Sez. 5, n.51117 del 21/09/2017 Imp.[OSCURATO:PERSONA]. 271600 - 01).

Congruità e correttezza logico-giuridica che nel caso di specie sono adeguatamente garantite, come si è detto.

In relazione all'ulteriore profilo di ricorso, attinente al criterio ('verificazionista') adottato nella valutazione del materiale offerto, ai fini del giudizio di ammissibilità dell'istanza di revisione, la Corte territoriale ha correttamente individuato lo standard applicabile e ne ha fatto uso adeguato, limitando la propria funzione, a dispetto di quanto osservato dalla difesa, alla analisi dell'idoneità del materiale probatorio a consentire una verifica circa l'eventuale esito del giudizio.

Sicché è rimasto del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, in quanto riservata alla eventuale fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 281422 - 01).

Ed in effetti, valorizzando il contenuto della deposizione della Cocco e gli apprezzamenti già in precedenza formulati sul punto, la Corte ha correttamente ritenuto, in applicazione del principio frustra probatur quod probatum non relevat, la manifesta infondatezza delle prove offerte, in quanto inidonee a scardinare (o anche solo a fragilizzare) l'apparato motivazionale della sentenza, senza ingerirsi nella valutazione del merito delle prove addotte con l'istanza.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione avverso la sentenza 6719/2015 emessa dalla Corte d'appello di Roma il 23 ottobre 2015. Dopo aver ricordato che due precedenti istanze di revisione della sentenza, formulate dal condannato, erano già state dichiarate inammissibili nel 2018 e nel 2021, e dopo aver illustrato i principi che governano l'istituto, l'impugnata decisione ripercorrere gli snodi fondamentali della sentenza contestata ponendoli a confronto con le prove nuove indicate nell'istanza. Tale operazione ermeneutica porta alla conclusione, espressa nel provvedimento impugnato, che gli elementi addotti non abbiano le necessarie caratteristiche di novità e che in ogni caso essi non siano sufficienti o idonei a dimostrare la incompatibilità della versione fornita dalla persona offesa con la comprovata partecipazione dell'imputato ad una seduta del consiglio circoscrizionale di cui era presidente nel giorno in cui si sarebbe verificato l'episodio ascritto al Benedetti. 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la erronea applicazione della legge penale in relazione alla dichiarata manifesta infondatezza dell'istanza, all'esclusione del requisito della novità delle prove nonché circa l'inverosimiglianza ed inattendibilità delle prove testimoniali e documentali. In particolare, oltre a lamentare l'omessa considerazione della memoria difensiva depositata il 22 gennaio 2023, si contesta che la corte d'appello, decidendo in via preliminare, non abbia dato ingresso alle prove testimoniali richieste ed abbia quindi indebitamente limitato il campo della propria cognizione ledendo il diritto di difesa della ricorrente. 4. Con il secondo motivo si lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità delle argomentazioni poste a fondamento della dichiarazione di inammissibilità in relazione alla pertinenza, rilevanza e idoneità delle nuove prove dirette a determinare il proscioglimento del Benedetti. Nella valutazione delle prove nuove nel ricorso, la Corte ha adottato un approccio verificazionista osservando che esse erano irrilevanti rispetto alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Tale approccio rende impossibile qualsiasi deduzione difensiva poiché qualunque elemento in contrasto con le accuse della persona offesa sarebbe potenzialmente collocabile in quella porzione di tempo rimasta indefinita nell'ambito della quale è stata attuata la tentata concussione da parte del Benedetti. La prova a discarico diventa pertanto, ancor prima che inutile, impossibile. Infine, si lamenta la completa omissione di qualsivoglia considerazione in relazione alla consulenza tecnica redatta dal consulente di parte. 5. Tanto la procura generale ([OSCURATO:PERSONA]) quanto la difesa dell'imputato (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) hanno inviato memoria per mail. La prima ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per la genericità delle doglianze mentre la seconda, deducendo "motivi nuovi e aggiunti", lamenta l'omessa considerazione della memoria difensiva di data 22 gennaio 2023 nonché della confutazione, ivi contenuta, della versione fornita dalla teste Castagna secondo cui all'epoca dei fatti l'imputato viveva ancora presso l'abitazione dei genitori. Con successiva memoria, inoltre, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] replica alle deduzioni del Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei due motivi sui quali si basa. Essi possono essere trattati unitariamente, per semplificazione e per esigenze espositive. 2. Occorre in primo luogo sottolineare che la presente istanza di revisione è la terza formulata dall'imputato dopo il passaggio in giudicato della condanna. La lettura delle due sentenze che la Corte aveva pronunciato in relazione alla due precedenti istanze (Sez.6, n.24202/2019 del 22 febbraio 2019 e la Sez.2, n.25530/2022 del 3 giungo 2022) consente di comprendere non solo che la questione oggi riproposta (la incompatibilità temporale della versione resa dalla persona offesa con le attività svolte dal Benedetti la mattina in cui l'incontro concussivo aveva avuto luogo) è la stessa già esaminata e ritenuta infondata in precedenza ma anche che essa è fondata sostanzialmente sugli stessi elementi circostanziali, per quanto proposti con un corredo documentale parzialmente differente. Infatti, pur variando le fonti di prova (nel primo ricorso, il verbale della seduta dell'il marzo 2010 del consiglio del XVII municipio e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nella seconda, documentazione fotografica della seduta analizzata attraverso consulenza tecnica; oggi, 76 immagini fotografiche della stessa seduta del Consiglio municipale accompagnate da consulenza tecnica e 'studio comparativo') la circostanza che si vuol provare è la medesima. Ma in relazione ad essa, la Corte ha correttamente evidenziato che la attendibilità della deposizione della Cocco non dipende dalla precisione o meno del riferimento alla finestra temporale all'interno della quale l'incontro con il Benedetti era avvenuto poiché tale aspetto, indicato a distanza di tempo e inizialmente collegato al giorno in cui la donna aveva ricevuto la telefonata dal Benedetti con cui veniva preannunciato il buon fine del finanziamento, era rimasto indefinito poiché, come si legge nel provvedimento impugnato, "la persona offesa non fu mai precisa quanto all'individuazione dell'orario dell'incontro". Ulteriore produzione allegata alla più recente istanza (certificazione medica della visita oculistica e testimonianza della madre dell'imputato che aveva accompagnato il figlio alla visita), a prescindere dalle 'perplessità quanto al contenuto' opportunamente espresse (a pg.5 del provvedimento impugnato), risultano inconferenti poiché troppo anteriori rispetto agli eventi per poter essere significativi o dimostrativi di alcunché -né la difesa ne ha illustrata la rilevanza ai fini della dimostrazione della tesi difensiva. Anche in relazione alla dedotta mancata valutazione delle allegazioni documentali e della memoria difensiva depositata il 22 gennaio 2023, l'argomento è manifestamente infondato e generico. Alla memoria, secondo quanto indicato dalla difesa, è allegata una comunicazione del Comando dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] dalla quale si evince l'insussistenza, tra marzo e maggio 2010, di una Stazione dei Carabinieri in Torricella in Sabina. Da ciò, l'inconferenza della deposizione del [OSCURATO:PERSONA] resa nel corso del dibattimento, sull'effettiva residenza dell'imputato all'epoca dei fatti. A ben vedere, l'osservazione difensiva non si confronta con il penultimo paragrafo della decisione, ove si sottolinea la irrilevanza della circostanza che la residenza del Benedetti fosse in Torricella. Anche qualora se ne ponesse in dubbio l'effettività, si osserva nella decisione, non viene esclusa la frequentazione dell'abitazione dei genitori (ove è stato rinvenuto il materiale sequestrato -a testimonianza della presenza assidua dell'imputato) e dell'area limitrofa, ove si trovava il phone shop presso il quale furono attivate le utenze utilizzate per le telefonate 'incriminate'. L'argomento utilizzato dalla Corte territoriale -nemmeno considerato nel ricorso- è congruo poiché è del tutto logico affermare che la presenza del Benedetti presso i genitori non implicasse -in presenza di impegni 'romani'- una costante permanenza in Torricella ma al tempo stesso che essa non escludesse la possibilità per l'imputato di frequentare la località, distante poche decine di chilometri dalla Capitale. Il mancato esame della memoria, pertanto, si rivela irrilevante, data la congruità motivazionale, alla luce del principio ermeneutico per cui "l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive" (ex multis, Sez. 5, n.51117 del 21/09/2017 Imp.[OSCURATO:PERSONA]. 271600 - 01). Congruità e correttezza logico-giuridica che nel caso di specie sono adeguatamente garantite, come si è detto. In relazione all'ulteriore profilo di ricorso, attinente al criterio ('verificazionista') adottato nella valutazione del materiale offerto, ai fini del giudizio di ammissibilità dell'istanza di revisione, la Corte territoriale ha correttamente individuato lo standard applicabile e ne ha fatto uso adeguato, limitando la propria funzione, a dispetto di quanto osservato dalla difesa, alla analisi dell'idoneità del materiale probatorio a consentire una verifica circa l'eventuale esito del giudizio. Sicché è rimasto del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, in quanto riservata alla eventuale fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 281422 - 01). Ed in effetti, valorizzando il contenuto della deposizione della Cocco e gli apprezzamenti già in precedenza formulati sul punto, la Corte ha correttamente ritenuto, in applicazione del principio frustra probatur quod probatum non relevat, la manifesta infondatezza delle prove offerte, in quanto inidonee a scardinare (o anche solo a fragilizzare) l'apparato motivazionale della sentenza, senza ingerirsi nella valutazione del merito delle prove addotte con l'istanza. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell