CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27598/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per raccoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Lecce, pronunciando sul gravarne nel merito proposto dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, 22/2/2019, all'esito di giudizio ordinario, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002, per avere falsamente dic:hiarato, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata il 26/2/2016 innanzi al Tribunale di sorveglianza, di Lecce di essere nelle condizioni di reddito utili al fine di godere del beneficio, omettendo di dichiarare parte dei redditi propri, parte di quelli della moglie nonché quelli della figlia convivente. Con recidiva reiterata e infraquinquen- nale. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 95 DPR 115/2002. Ci si duole dell'omessa motivazione in relazione alle ragioni per cui l'imputato aveva dichiarato un reddito inferiore a quello accertato. [OSCURATO:PERSONA] -si ricorda in ricorso- ebbe a dichiarare che il proprio nucleo familiare stabilmente convivente era formato dalla moglie e dalle tre figlie Sabrina, Anna e Desirèe. Mentre la figlia Mariarosa si era trasferita di fatto presso l'appartamento posto nello stesso edificio di proprietà dell'ex IACP, oggi [OSCURATO:PERSONA], ubicato sullo stesso piano, in quanto, a partire da! 2011, prestava assistenza alla vecchia assegnataria che in cambio la ospitava unitamente al suo compagno poi divenuto marito e padre delle sue figlie. Il ricorrente espone di aver provato tale circostanza mediante la produzione dell'istanza di assegnazione della casa e della sentenza con la quale la figlia veniva assolta, insieme al marito, dai reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., avendo provato di convivere nell'abitazione con la vecchia assegnataria da prima della sua morte. Si precisa, inoltre, in ricorso che [OSCURATO:PERSONA] continuava ad essere pre- sente nello stato di famiglia anagrafico dei padre per l'impossibilità di ottenere la residenza in una casa di edilizia popolare prima della legittima assegnazione, [OSCURATO:PERSONA], pur lamentando che entrambi i giudici di merito avrebbero omesso ogni valutazione sulle richiamate considerazioni, si duole anche che il tribunale le avrebbe comunque ritenute sussistenti affermando che, anche ove il nucleo fami- liare fosse composto come dichiarato, il reato sarebbe comunque integrato in quanto la dichiarazione prodotta non corrisponde a quanto riferito dal brigadiere Pellegrino. Si lamenta, inoltre, la mancanza di qualsiasi indagine sulla sussistenza del dolo generico, essendosi limitata la Corte distrettuale a constatare l'esistenza og- gettiva della falsità, discostandosi dai principi stabiliti da questa Corte secondo cui l'indagine sui dolo è necessaria per accertare la consapevole consumazione dei reato. Si richiama la sentenza di questa Sez. 4 n. 14011 del 12/2/2015 Rv 26301301 in tema di falso nella dichiarazione concernente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, evidenziando che, nel caso che ci occupa, la dichiarazione sarebbe ininfluente ai fini dell'ammissione. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava, infatti, di avere percepito personalmente una retribu- zione mensile di C 700,00 per i mesi da ottobre a dicembre 2014 e un reddito di C 3.785,51 prodotto dalla moglie; mentre dagli accertamenti emergeva un reddito di C 3.784,75 per lui e di C 6.024,00 per la moglie. Sommando i redditi accertati con quello omesso della figlia Sabrina pari ad C 875,84, i redditi individuati dall'agente accertatore sono pari ad C 10.647,00 e quindi inferiori al limite per accedere a! beneficio. Di conseguenza, conclude il ricorrente, la valutazione compiuta dalla corte di appello ai fini della sussistenza del dolo non risponderebbe ai criteri stabiliti da questa Corte oltre a non corrispondere a verità. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge in relazione all'art. 99 co. 1 e 2 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. proc. peri. e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per la recidiva. Si richiama 111:1 il principio stabilito dalla sentenza 192/2007 della Corte Cost, e da numerose sentenze di questa Corte di legittimità in relazione all'obbligo di motivazione in tema di applicazione della recidiva al fine di evidenziare l'omessa motivazione sul punto essendosi limitati entrambi i giudici di merito ad eseguire una mera elencazione dei precedenti penali dell'imputato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza !imitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntual- mente esaminate e disattese con motivazione dei tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripro- ducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gra- vame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per !a sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argo- mentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugna- zione, dal mornento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni dei giudice censurato senza cadere nei vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 dei 15/7/2011, Cannavacciuolo non rnass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 dei 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sa inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motvi proposti con l'ap- pello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle va- lutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Per contro, 1"impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 2. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nei provvedimento im- pugnato tutte le tesi oggi riproposte- Manifestamente infondata appare la reiterata censura di omessa motivazione sulle ragioni per cui il Cavallo avrebbe omesso dalla dichiarazione i redditi della figlia Mariarosa in quanto già il tribunale ha escluso che del nucleo familiare fa- cesse parte la figlia Mariarosa che occupava fin dal 2011 altro alloggio popolare, prestando assistenza alla legittima assegnataria. L'odierno imputato, secondo la contestazione d'accusa convalidata da una doppia conforme affermazione di responsabilità, ha falsamente dichiarato, nell'i- stanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato inoltrata in data 22 febbraio 2016 a! Tribunale di sorveglianza di Lecce, per l'anno 2014, per sé e per i compo- nenti del proprio nucleo familiare, redditi inferiori ai limiti di legge per l'ammissione al beneficio. In particolare, i giudici di merito danno atto concordemente che dalla dichia- razionea firma del Cavallo si evince che egli ha dichiarato: a, di avere percepito in qualità di manovale una retribuzione di 700,00 euro mensili dall'ottobre al di- cembre 2014; b. che la moglie ha presentato modello UNICO 2015 dichiarando un reddito pari a 3.785,51; c. che le figlie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno dichiarato redditi; d. che la figlia [OSCURATO:PERSONA] vive con il proprio nucleo familiare in altra palazzina IACP occupata arbitrariamente. Come già ricordato dal giudice di primo grado, il teste Brig. Pellegrino, in ser- vizio presso la Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, ha riferito in dibattimento che, tramite accesso ai dati dell'Agenzia delle Entrate, ha potuto accertare che, diversamente da quanto di- chiarato, nell'anno fiscale 2014: 1. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato certificazione unica relativa al reddito pari a 3.748,75 euro e di tale certificazione non v'è traccia nell'istanza presentata; 2. la moglie Tamburrano aveva prodotto, oltre alla certifi- cazione unica citata dal Cavallo nell'istanza di ammissione al beneficio, anche mo- dello 730/15 dichiarando redditi del 2014 pari a 6.024,00; 3. la figlia [OSCURATO:PERSONA]- brina aveva prodotto redditi pari a 875,84. Quanto alla figlia [OSCURATO:PERSONA], è vero che il giudice di primo grado dava atto che secondo quanto riferito dal teste escusso, la stessa l'aceva ancora parte del nucleo familiare del Cavallo, posto che nell'appartamento indicato dal Cavallo come oggetto di arbitraria occupazione da parte della figlia, risiedeva la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui è deceduta. Ma in ogni caso la posizione della stessa risulta ininfluente ai fini del commesso reato, in quanto l'odierno ricorrente ha effettuato una dichiarazione non rispondente al vero per quanto attiene al reddito prodotto da lui, dalla moglie e dalla figlia [OSCURATO:PERSONA]. Come correttamente indicato dai giudici di merito si tratta di omissioni ricon- ducibili a redditi da lavoro, risultanti peraltro dai modelli 730, e non appare credi- bile che potesse trattarsi di circostanze ignorate dal ricorrente. A nulla vale la considerazione del ricorrente sulla circostanza che il totale dei redditi determinasse o meno il superamento dei limite per l'ammissione al beneri- do Sul punto, ancora di recente, è stato ribadito integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certifica- zione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Co- lombo, Rv. 282716). 3, Il secondo motivo di ricorso appare del tutto generico. Già il giudice di primo grado (cfr. pag. 6) aveva ritenuto di tener conto della contestata recidiva alla luce dei precedenti che ne avevano giustificato la conte- stazione della maggiore pericolosità sociale del soggetto dimostrata con la con- dotta ascrittagli. Rispetto a tale statuizione il gravame del merito era stato del tutto generico (cfr. l'ultima pagina dell'atto di appello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, sul punto, si limita a trascrivere la massima di Corte cost. n. 192/2007). In ogni caso, i giudici di appello hanno risposto motivatamente sul punto, evidenziando come il curriculum criminale del Cavallo sia indicativo di una stabile e protratta dedizione a delinquere, dando conto, dunque, di avere operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata , non presenta i de- nunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dicturn di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 7015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro„ Rv. 265684). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente al O pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo , P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda