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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02702/2023

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 24433 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ( PEC [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, e congiunta al presente controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata con quest’ultima presso lo studio legale Castaldo, sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] 106 (P EC: [OSCURATO:EMAIL]; - contr o ricorrente - Oggetto: cartella di pagamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Campanian. 1658 / 0 8 / 21 depositata i n data 24 / 0 2 /20 21 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società contribuente impugnava la cartella di pagamento notificatale limitatamente all'omesso e carente versamento dell'Iva; - la CTP in parziale accoglimento del ricorso annullava l ’ at t o impugnato con riferimento all’IVA, che riteneva correttamente versata in forza del piano di rateizzazione; ne confermava la legittimità, quanto all’imposizione reddituale ritenendo non provatala sussistenza del credito I RES ; - appel lav a l’Uf ficio , quanto al riconoscimento della illegittimità della pretesariguardo all’IVA ; proponeva appello incidentale la società contribuentequanto alla non provata sussistenza del credito I RES ; - con la pronuncia gravata il giudice dell'appello riform ava la sentenza di prime cure accogliendo sia l 'appello incidentale sia l’appelloprincipale come i n motivazione ; - ricorre a questa Corte l' A mministrazione finanziaria con atto affidato a due motivi ; resiste con controricorso – illustrato da memoria- Ferrant e A ccessori s .r.l.

Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione censura la pronuncia gravata denunciandone la nullità assoluta per violazione e falsa applicazionedell'art. 36 c. 2 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e dell’ar t. 156 c. 2 c.p.c. p er insanabile contrasto tra dispositivo e motivazionein relazione all'art 360 c. 1 n. 3 c.p.c. ; secondo parte ricorrente la CTR avrebbe reso una decisione nella quale è presenteun insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo in quanto dalla lettura della stessa non risulterebbe possibile evincere con chiarezza la statuizione e il conseguente comando giudiziale; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - in particolare, mentre nella motivazione viene accolto l’appello incidentale della società, quanto al credito IRES, ai f ini della definibilità parziale della comunicazione di irregolarità e viene dichiarato assorbito il motivo di ricorso principale dell’Ufficio – finalizzato a censurare la possibilità di una definizione parziale limitata solo al debito iva - nel dispositiv o viene dichiarato l'accoglimentosia dell'appello principale presentato dall'ufficio sia di quello incidentale della società “ come in motivazione ”; nella motivazione tuttavia con lo stesso appello principale viene sostanzialmente rigettato attribuendo il collegio efficacia alla definizione e così superando la questione della parzialità indipendenza dall'accoglimento dell'appello incidentale con riguardoal riconoscimento del credito Ires ; - il secondo motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione degliartt. 2 e 3 del d.

Lgs. n. 467 del 1997, 36 bis del d.P.R. n. 600del 1973 , 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR erroneamente ritenuto definibile in parte la comunicazione di irregolarità, che invece poteva essere definita solo con il pagamentosia del debito Ires sia del debito Iva, debito iva estinto permezzo di rateizzazion e, risulta assorbito; - il Collegio rileva come il profilo di diritto posto con il secondo motivo non sia di immediata evidenza decisoria; conseguentemente la controversia va rinviata a lla pubb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 24433 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ( PEC [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, e congiunta al presente controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata con quest’ultima presso lo studio legale Castaldo, sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] 106 (P EC: [OSCURATO:EMAIL]; - contr o ricorrente - Oggetto: cartella di pagamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Campanian. 1658 / 0 8 / 21 depositata i n data 24 / 0 2 /20 21 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società contribuente impugnava la cartella di pagamento notificatale limitatamente all'omesso e carente versamento dell'Iva; - la CTP in parziale accoglimento del ricorso annullava l ’ at t o impugnato con riferimento all’IVA, che riteneva correttamente versata in forza del piano di rateizzazione; ne confermava la legittimità, quanto all’imposizione reddituale ritenendo non provatala sussistenza del credito I RES ; - appel lav a l’Uf ficio , quanto al riconoscimento della illegittimità della pretesariguardo all’IVA ; proponeva appello incidentale la società contribuentequanto alla non provata sussistenza del credito I RES ; - con la pronuncia gravata il giudice dell'appello riform ava la sentenza di prime cure accogliendo sia l 'appello incidentale sia l’appelloprincipale come i n motivazione ; - ricorre a questa Corte l' A mministrazione finanziaria con atto affidato a due motivi ; resiste con controricorso – illustrato da memoria- Ferrant e A ccessori s .r.l. Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione censura la pronuncia gravata denunciandone la nullità assoluta per violazione e falsa applicazionedell'art. 36 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’ar t. 156 c. 2 c.p.c. p er insanabile contrasto tra dispositivo e motivazionein relazione all'art 360 c. 1 n. 3 c.p.c. ; secondo parte ricorrente la CTR avrebbe reso una decisione nella quale è presenteun insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo in quanto dalla lettura della stessa non risulterebbe possibile evincere con chiarezza la statuizione e il conseguente comando giudiziale; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - in particolare, mentre nella motivazione viene accolto l’appello incidentale della società, quanto al credito IRES, ai f ini della definibilità parziale della comunicazione di irregolarità e viene dichiarato assorbito il motivo di ricorso principale dell’Ufficio – finalizzato a censurare la possibilità di una definizione parziale limitata solo al debito iva - nel dispositiv o viene dichiarato l'accoglimentosia dell'appello principale presentato dall'ufficio sia di quello incidentale della società “ come in motivazione ”; nella motivazione tuttavia con lo stesso appello principale viene sostanzialmente rigettato attribuendo il collegio efficacia alla definizione e così superando la questione della parzialità indipendenza dall'accoglimento dell'appello incidentale con riguardoal riconoscimento del credito Ires ; - il secondo motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione degliartt. 2 e 3 del d. Lgs. n. 467 del 1997, 36 bis del d.P.R. n. 600del 1973 , 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR erroneamente ritenuto definibile in parte la comunicazione di irregolarità, che invece poteva essere definita solo con il pagamentosia del debito Ires sia del debito Iva, debito iva estinto permezzo di rateizzazion e, risulta assorbito; - il Collegio rileva come il profilo di diritto posto con il secondo motivo non sia di immediata evidenza decisoria; conseguentemente la controversia va rinviata a lla pubb
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