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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 40996/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 20 febbraio 2024 con cui la Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi due e giorni dieci di reclusione per la violazione degli artt. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011, 20 legge n. 110/1975 e 612 cod. pen.; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello respinto la richiesta di sostituzione della pena con la detenzione domiciliare solo sulla base dei suoi precedenti penali, in violazione del d.lgs. n. 150/2022, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello ha negato il beneficio richiesto esplicitamente citando, oltre ai precedenti penali, anche la già avvenuta applicazione di misure alternative alla detenzione in carcere, in un caso addirittura revocata, valutando che esse non hanno sortito alcun effetto special-preventivo, avendo il ricorrente continuato a delinquere, e ha ritenuto perciò impossibile formulare un giudizio prognostico favorevole circa l'osservanza delle prescrizioni collegate alla misura alternativa richiesta, stante la capacità a delinquere dell'imputato, valutata in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],..sid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 20 febbraio 2024 con cui la Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi due e giorni dieci di reclusione per la violazione degli artt. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011, 20 legge n. 110/1975 e 612 cod. pen.; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello respinto la richiesta di sostituzione della pena con la detenzione domiciliare solo sulla base dei suoi precedenti penali, in violazione del d.lgs. n. 150/2022, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello ha negato il beneficio richiesto esplicitamente citando, oltre ai precedenti penali, anche la già avvenuta applicazione di misure alternative alla detenzione in carcere, in un caso addirittura revocata, valutando che esse non hanno sortito alcun effetto special-preventivo, avendo il ricorrente continuato a delinquere, e ha ritenuto perciò impossibile formulare un giudizio prognostico favorevole circa l'osservanza delle prescrizioni collegate alla misura alternativa richiesta, stante la capacità a delinquere dell'imputato, valutata in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],..sid
Sentenza Cassazione n. 40996/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris