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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21184/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01LYK4D) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si censura violazione di legge in ordine alla omessa esclusione della sussistenza della recidiva, nonostante la non particolare gravità del reato commesso e la scarsa pericolosità e colpevolezza dell'imputato, che sarebbe stato indotto al crimine a causa dell'influenza del proprio contesto socio-economico - è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Il ricorrente tende ad ottenere, in altre parole, una inammissibile ricostruzione alternativa della vicenda di cui è protagonista, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4);

3. Considerato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);

3.1. Rilevato ancora che il ricorso si rivela anche piuttosto generico e, per questo, incorre in un ulteriore profilo di inammissibilità;

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01LYK4D) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si censura violazione di legge in ordine alla omessa esclusione della sussistenza della recidiva, nonostante la non particolare gravità del reato commesso e la scarsa pericolosità e colpevolezza dell'imputato, che sarebbe stato indotto al crimine a causa dell'influenza del proprio contesto socio-economico - è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il ricorrente tende ad ottenere, in altre parole, una inammissibile ricostruzione alternativa della vicenda di cui è protagonista, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4); 3. Considerato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 3.1. Rilevato ancora che il ricorso si rivela anche piuttosto generico e, per questo, incorre in un ulteriore profilo di inammissibilità; 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23
Sentenza Cassazione n. 21184/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris