CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2019
Cassazione n. 18181/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legalerappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eDaniela Milanesi.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 958/2019,pubblicata il 2/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6658/2020Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 18181/2026Data pubblicazione 05/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Oristano, lacompagnia di assicurazione [OSCURATO:PERSONA], allegando di essere stato suoagente in Oristano dal mese di settembre 2004 fino al giugno 2008 e diavere subito il recesso per giusta causa comunicato dalla predetta conlettera del 19/06/2008 in assenza dei relativi presupposti.L’attore chiese, pertanto, la condanna della convenuta: al pagamentodelle indennità e delle provvigioni a lui spettanti, maggiorate dirivalutazione e interessi, previo accertamento dell'insussistenza dellagiusta causa di recesso; alla restituzione delle rate di rivalsa corrisposteledall'attore, con rivalutazione e interessi, previo accertamento dei debitiingiustamente annotati sul suo conto; e alla restituzione delle sommerichieste in via di regresso dalla banca per le fideiussioni prestate inconseguenza dell'escussione di tali garanzie da parte della Compagniastessa, oltre al risarcimento dei danni.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiese il rigetto di tutte ledomande e, in via riconvenzionale, la condanna dell’agente al pagamento,in suo favore, della somma complessivamente ancora dovuta nella misuradi euro 555.171,58, già detratte le somme ricevute a titolo di cauzionedalla banca di importi pari a euro 137.000,00 e a euro 90.000,00 per i duerami assicurativi, oltre a interessi, ovvero, in via subordinata, lacompensazione dei reciproci crediti.Con sentenza n. 6/2018 del 08/01/2018, il Tribunale di Oristano dichiaròillegittimo, per difetto di giusta causa, il recesso esercitato da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dal contratto di agenzia e condannò la predetta alpagamento, in favore dell’agente, della somma di euro 307.327,59 a titolodi indennità di risoluzione e residue provvigioni, oltre a interessi moratorinella misura stabilita per le transazioni commerciali, con decorrenza dalladomanda al saldo, e della somma di euro 30.386,37 a titolo di indebito,oltre a interessi legali dalla domanda al saldo.Numero registro generale 6658/2020Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 18181/2026Data pubblicazione 05/06/20262. Il giudizio di gravame, interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., siconcluse, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] - che propose anche appelloincidentale, lamentando l'errato riconoscimento degli storni provvigionali afavore della compagnia assicuratrice, esclusi, invece, dal c.t.u., e l’erratadecorrenza degli interessi sulla rivalsa - con la sentenza n. 958/2019,pubblicata il 02/12/2019, con la quale la Corte d’appello di Cagliari, inparziale riforma della sentenza impugnata, condannò la [OSCURATO:PERSONA].p.a. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della minore somma dieuro 110.413,85 per i titoli, operate le compensazioni tra gli opposticrediti, rigettò l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ecompensò tra le parti, nella misura della metà, le spese di entrambi i gradidel giudizio.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che il diritto dellapreponente a stornare provvigioni indebitamente corrisposte non fossesoggetto a termine annuale di decadenza, non essendovi espressaprevisione in tal senso, e che l’agente non avesse mosso alcun rilievo sullaquantificazione degli storni provvigionali operata dal c.t.u.; la Corted’appello confermò poi la sentenza di primo grado in ordine alladecorrenza degli interessi moratori dalla data della domanda e non dalrecesso, atteso che, trattandosi di crediti contestati, non trovavanoapplicazione gli artt. 1182, terzo comma, e 1219, secondo comma, n. 3,c.c.2. Contro la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandolo a sei motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 37 ANA (Accordo nazionale agenti dell’Ina edell’Assitalia 2005), sotto il profilo dell'originario piano di rivalsa, e degliNumero registro generale 6658/2020Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 18181/2026Data pubblicazione 05/06/2026artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento all’art. 37 ANA, perché i giudici dimerito avevano ritenuto che, al momento della cessazione del rapporto diagenzia, il piano di rivalsa agevolato, originariamente concordato con laCompagnia, andasse sostituito da quello previsto dal comma 2 dell’art. 37ANA (Accordo nazionale agenti dell’Ina e dell’Assitalia 2005), cheprevedeva condizioni meno favorevoli, benché questo fosse stato impostounilateralmente e non fosse concordato, né mai applicato, in contrasto conla ratio della disposizione e in violazione delle norme di ermeneuticacontrattuale, che privilegiavano i criteri della volontà e del comportamentodelle parti.1.1. Il motivo è infondato.Va innanzitutto ricordato che il contratto col quale l’agente diassicurazione assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusionedi contratti di assicurazione, per conto di un'impresa assicurativa in unazona determinata, è disciplinato, nel codice civile, oltreché dall’art. 1903,che ne chiarisce i poteri, anche dall’art. 1753, il quale stabilisce che lenorme sul contratto di agenzia (artt. 1742-1752) sono applicabili ancheagli agenti di assicurazione quando non siano derogate dalle normecorporative, o dagli usi e siano compatibili con la natura di detta attività.Tale disposizione assume sostanzialmente una portata suppletiva, inquanto inverte l'ordine di precedenza delle fonti normative stabilito dagliartt. 1, 7 e 8 delle preleggi, ponendo le norme del codice civile in unaposizione subordinata rispetto agli accordi collettivi succedutisi nel tempo,tra cui quelli ANA, agli usi e alla natura dell'agenzia assicurativa (Cass.,Sez. L, 11/7/2001, n. 9386).Ciò detto, l'art. 37 dell’accordo richiamato nella rubrica riconosceall'impresa assicuratrice il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante perle indennità dovute all'agente cessato o ai suoi eredi, a eccezione dellesomme previste dall'art. 12, quarto, quinto e sesto comma, avendol'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia la duplice funzione diNumero registro generale 6658/2020Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 18181/2026Data pubblicazione 05/06/2026risarcire il danno subito dall'agente per la perdita della clientela e dicompensare l'incremento dell'avviamento della società preponente e ilgodimento dell'avviamento già costituito da parte del nuovo agente.La ratio della rivalsa, e quindi dell'obbligo dell'agente subentrante di farfronte all'inerente pagamento, va, dunque, individuata nel fatto che questitrae immediata utilità dall'avviamento cui accede e al quale sonocommisurate, in misura rilevante, le indennità riconosciute al suopredecessore, tant’è che l’entità economica della stessa dipende dal valoredel portafoglio acquisito dal subentrante che se ne avvale e che è tenuto arivalere la società preponente (Cass., Sez. 2, 23/7/2007, n. 16193; Cass.,Sez. L, 22/10/1998, n. 10510; Cass., Sez. L, 25/9/1991, n. 9987).In definitiva, la giustificazione causale di queste indennità non è ilcompenso per l'avviamento di cui viene a godere la società preponente,ma è l'avviamento goduto dal nuovo agente.Il ricorrente non contesta, in questo caso, l’entità della rivalsa, marivendica il mantenimento degli accordi sulle modalità e tempi dipagamento assunti con la preponente prima che questa recedesse dalcontratto di agenzia, sostenendo che le modalità più gravose sancitedall’art. 37 ANA, che la preponente receduta intendeva ripristinare, nonpotessero trovare applicazione in presenza di uno specifico accordo didiverso contenuto, siccome non concordato, né applicato.A questo riguardo, i giudici di merito hanno ritenuto fondata la pretesa delpreponente, sostenendo che le comunicazioni da questo a suo tempoinviate all’agente subentrante (ossia il ricorrente), che ammettevano ilpredetto a un piano di rivalsa agevolato (perché contenente unarateizzazione per più anni), contenessero anche la precisazione delripristino, in caso di cessazione per qualunque motivo dell’incaricoagenziale, del piano di rivalsa previsto dall’[OSCURATO:PERSONA]Ina e Assitalia, ossia dal comma 2 dell’art. 37, e che l’attuazione, per iprimi quattro ratei, del piano e delle relative condizioni fosse indicativaNumero registro generale 6658/2020Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 18181/2026Data pubblicazione 05/06/2026dell’accettazione della proposta e dei due diversi piani di ammortamentoda parte dell’agente.Tale accertamento in fatto non può essere rimesso in discussione daquesta Corte di legittimità, in quanto espressione della valutazione nonirragionevole operata dai giudici di merito in ordine alla conclusionedell’accordo alla luce della documentazione acquisita.Infatti, l’attività finalizzata a determinare una realtà storica e obiettivaquale è la volontà delle parti contrattuali è una tipica attività diaccertamento in fatto istituzionalmente riservata al giudice del merito ecensurabile in cassazione solo e nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbiaviolato i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. oppure abbiaapplicato in modo scorretto quei canoni e ciò risulti dalla motivazione dellasentenza; aspetti, questi, non ravvisabili nella specie (Cass. 12/7/2007, n.15604; Cass. 22/2/2007, n. 4178; Cass. 14/11/2003, n. 17248).2. Con il terzo motivo, la cui trattazione va anticipata per motivi di prioritàlogica, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 ANA, peravere la Corte di merito ritenuto che le indennità di risoluzione corrisposteall'agente predecessore non dovessero essere approvate perché accettatenel loro importo dal ricorrente con la sottoscrizione del piano di rivalsa,così computando anche la rivalsa sulle indennità di risoluzione cheGenerali, ancorché gravata del relativo onere, non aveva dimostrato diavere pagato.2.1. Il motivo è infondato.Il diritto di rivalsa nei confronti dell’agente subentrante non postula,infatti, la dimostrazione, da parte del preponente, dell’intervenutopagamento del relativo importo in favore dell’agente uscente, comepreteso con la censura, posto che, come si è detto a proposito del primomotivo, l’indennità è comunque dovuta quale corrispettivo dell’avviamentogoduto dal nuovo agente, sul quale grava esclusivamente e al quale lasocietà preponente è estranea, e che il diritto di rivalsa ha natura ancipite,Numero registro generale 6658/2020Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 18181/2026Data pubblicazione 05/06/2026in quanto risponde alla finalità non soltanto di assicurare al vecchio agentel'immediato pagamento di tutto il dovuto, ma anche di agevolare, alcontempo, l’ingresso del nuovo (Cass., Sez. L, 11/7/2001, n. 9386).3. Con il quarto motivo, da trattare prima del secondo per motivi dipriorità logica, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37ANA, perché i giudici di merito, nel conteggiare l’entità della rivalsa, nonavevano considerato che gli importi individuati nel piano originario daparte della Compagnia assicuratrice comprendevano anche componentiche non potevano rientrare nel concetto di “rivalsabilità” ai sensi dell’art.37 ANA, trovando la rivalsa una sua corrispettività nell’affidamentodell’agente subentrante di un portafoglio polizze e clienti della stessaentità di quello che era stato indennizzato al precedente agente. Da tantoconsegue, secondo il ricorrente, che la sentenza impugnata sarebbe errataper avervi compreso anche l'indennità sostitutiva di preavviso nella misuradi euro 486.717,00, che invece, per giurisprudenza costante, non nepoteva essere oggetto, in quanto finalizzata a compensare una scelta dellaparte recedente e non a indennizzare il portafoglio polizze e clienti. Eanche se la questione era stata sottoposta all’attenzione dei giudici, questiavevano omesso di esaminarla.3.1. Il motivo è fondato.Si è già detto che la rivalsa, che il preponente ha diritto di esercitare neiconfronti dell'agente subentrante a titolo di rimborso dell'indennità versataall'agente cessato a compensazione del perduto avviamento, deve esseredeterminata avendo riguardo al parametro preponderante, seppur nonesclusivo, del valore economico del portafoglio attribuito all'agentesubentrante (Cass., Sez. 2, 23/7/2007, n. 16193).In tale computo non può rientrare l’indennità sostitutiva di preavvisoprevista dall’art. 13 ANA, il quale stabilisce, al comma 1, che «Nel caso discioglimento del contratto di agenzia ai sensi degli artt. 16 e 17 è dovutoun mese di preavviso», e dunque nei casi di scioglimento per invaliditàNumero registro generale 6658/2020Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 18181/2026Data pubblicazione 05/06/2026totale dell'agente (art. 16) e di scioglimento per limiti di età (art. 17); alcomma 2 stabilisce che «Nelle ipotesi previste dal I comma del presentearticolo, è in facoltà dell'impresa di rinunciare al preavviso dovutole o disostituire quello dovuto all'agente, corrispondendo all'agente in entrambi icasi 1/19 delle provvigioni liquidategli nell'esercizio precedente quellodello scioglimento del contratto o in mancanza negli ultimi 12 mesi digestione»; al comma 3 che «L'impresa che recede dal contratto di agenziaai sensi dell'art. 12, II comma, deve dare preavviso» con termine dacalcolarsi sulla base degli anni di attività svolta, e al comma 4 che«L'impresa può sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto conun'indennità determinata» pari a una frazione di provvigione calcolatasulla base degli anni di attività svolta.Tale indennità, che si correla al recesso dal contratto ad nutum o pergiusta causa, sempre possibile per gli agenti di assicurazione (in tal sensoCass., Sez. L, 11/07/2001, n. 9386), risponde a finalità tutt’affattodifferenti dalle altre indennità dovute all’agente uscente, avendo naturaretributiva e indennitaria, tanto da essere quantificata sulla base dei duecriteri del periodo di attività svolta e della provvigione spettante, mentrenulla ha a che vedere col portafoglio dell’agente, se non incidentalmente,e, in definitiva, sull’avviamento, che costituiscono, invece, la ratio deldiritto di rivalsa.Dell’effettiva composizione delle somme liquidate e dell’eventualeinclusione in esse di quelle corrisposte o da corrispondere agli agentiuscenti a titolo di indennità di mancato preavviso i giudici di merito nonhanno tenuto conto nel calcolo delle somme spettanti al ricorrente, con laconseguenza che la censura è sotto questo profilo fondata.Deve del resto escludersi che la questione non sia stata mai sottopostaall’attenzione dei giudici di merito, come evidenziato dallacontroricorrente, posto che, secondo quanto risulta dalla stessa sentenza,il Tribunale aveva escluso la ripetibilità delle singole voci incluse nelle rateNumero registro generale 6658/2020Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 18181/2026Data pubblicazione 05/06/2026pagate, tra cui proprio il mancato preavviso, sostenendo che l’accettazionedi un determinato piano di ammortamento e il successivo pagamento deiratei senza riserve alle scadenze comportassero manifestazione tacita divolontà negoziale; argomentazione questa superata, del resto,dall’applicabilità, successivamente al recesso, dell’art. 37 ANA.4. Col secondo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, peravere i giudici di merito erroneamente quantificato la somma dovuta atitolo di rivalsa, in quanto, pur avendo ritenuto di applicare il pianooriginario più gravoso perché comprensivo di minori rate, avevano poiquantificato l’importo ponendo a base del calcolo il precedente pianoconcordato, che, prevedendo una rateizzazione più lunga, contemplavainteressi in misura superiore, con la conseguenza che era stato posto acarico del ricorrente un importo maggiore del dovuto.4.1. La censura rimane assorbita in conseguenza dell’accoglimento delquarto motivo.5. Con il quinto motivo, riferito all’appello incidentale, si lamenta laviolazione dell’art. 9 dell'[OSCURATO:PERSONA] del 2005 edell’art. 2697 c.c., per avere i giudici di merito escluso la naturadecadenziale del termine annuale entro cui il preponente avrebbe dovutoesercitare il diritto di stornare le provvigioni indebitamente corrisposteall’agente in assenza di espressa previsione in tal senso.5.1. Il motivo è infondato.Si premette che l’art. 9 ANA, rubricato “regolamento degli storni”,stabilisce, al comma 1, che «L'impresa ha diritto alla rifusione dellaprovvigione d'acquisto (o della metà della provvigione d'acquisto e incassounificata) per la parte del contratto di assicurazione rimasta ineseguita peranticipata risoluzione o riduzione del premio o della durata» e, al comma6, che « L'impresa addebita all'agente uscente o ai suoi eredi gli storni diprovvigione non appena sia in grado di liquidare l'importo, e comunqueNumero registro generale 6658/2020Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 18181/2026Data pubblicazione 05/06/2026non oltre 15 mesi dalla data di scioglimento del contratto di agenzia. Surichiesta dell’agente o dei suoi eredi l’impresa, entro 30 giorni, fornirà unelenco analitico e relativa causale degli storni addebitati».La Corte di merito ha escluso che quest’ultimo termine fosse stabilito apena di decadenza, non essendovi un’indicazione esplicita in tal senso, eche il ricorrente non avesse mai contestato la quantificazione degli stornineanche quando il c.t.u., che inizialmente aveva omesso di calcolare levoci da stornare, vi aveva, su impulso del giudice, provveduto.Quanto al primo punto, va in primo luogo detto che il fondamento delladecadenza, che comporta l’estinzione del diritto una volta decorso iltermine perentorio stabilito dalla legge o dalla volontà delle parti per ilcompimento di particolari atti, trova giustificazione nell’esigenza dieliminare la permanenza di una situazione di incertezza.Trattandosi, nella specie, di materia regolata da contrattazione collettiva,deve convenirsi con quanto affermato dalla Corte di merito allorché hastabilito che la sanzione della decadenza derivante dal decorso del termineper lo svolgimento di una certa attività, come nella specie, deve esseredisposta in modo inequivoco, inequivocità che, nella specie, non èravvisabile dal dato letterale dell’art. 9, laddove stabilisce che l’addebitodeve avvenire “non oltre 15 mesi”, specie se letto in combinazione con laprima parte che àncora tale adempimento al momento in cui il preponentesia in grado di liquidare l’importo.Quanto invece al quantum delle cifre da stornare, la censura, nella partein cui sconfessa l’assenza di contestazioni sul punto, non si confronta con iprincipi affermati da questa Corte, secondo cui l'accertamento dellasussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione,rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezzadell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabilein cassazione soltanto per vizio di motivazione (Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 27490 del 28/10/2019), mentre il ricorrente è tenuto, per il principio diNumero registro generale 6658/2020Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 18181/2026Data pubblicazione 05/06/2026autosufficienza del ricorso, a indicare in quale atto sia stata allegata lacircostanza asseritamente non contestata e in quale sede e modo sia statacontestata (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 24062 del 12/10/2017),incombente questo rimasto inadempiuto.6. Con il sesto motivo, si lamenta la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 231del 2002, anche in relazione agli artt. 1182, terzo comma virgola e 1219,secondo comma, n. 3, c.c., perché i giudici di merito, con riferimento alleindennità di risoluzione spettanti al ricorrente, avevano affermato che gliinteressi moratori spettavano a decorrere dalla domanda, senzaconsiderare che l’art. 34 dell’ANA prevede un termine di 4/5 mesi dallacessazione del rapporto per il pagamento della relativa obbligazione e cheai sensi del ridetto d.lgs. n. 231 non è necessaria la costituzione in morain caso di scadenza stabilita nel contratto.6.1. Il motivo è infondato.L’art. 34 ANA, che regola il “Pagamento dell'indennità di risoluzione”,stabilisce che «Fermo restando quanto previsto ai commi successivi delpresente articolo, il conteggio delle indennità previste dagli articoli da 24 a33 deve essere comunicato dall'impresa all'agente o ai suoi eredi entro 90giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia» (comma 1); che«Salvo quanto previsto al successivo IV comma, trascorsi 15 giorni dalladata della predetta comunicazione e sempre che l'agente abbia regolato isaldi di spettanza dell'impresa, quest'ultima paga per intero a chi di dirittole indennità non contestate, qualora l'agente abbia già costituito ai sensidell'art. 4, o costituisca, cauzione pari almeno al 30% delle indennitàmedesime» (comma 2); che «In caso diverso, le indennità vengonopagate nella misura del 70%; la restante parte viene pagata, maggioratadel 3% annuo, alla definitiva concorde chiusura dei conti con regolamentodell'eventuale saldo, non prima di un anno e non oltre 15 mesi dalloscioglimento del contratto di agenzia» (comma 3) e che «Qualora l'agentenon abbia regolato i saldi di spettanza dell'impresa, i pagamenti previstiNumero registro generale 6658/2020Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 18181/2026Data pubblicazione 05/06/2026dal comma precedente vengono effettuati al netto delle somme a debitodell'agente risultanti all'impresa. Il conguaglio con quanto già pagatoavviene alla definitiva concorde chiusura dei conti con regolamentodell'eventuale saldo, non prima di un anno e non oltre 15 mesi dalloscioglimento del contratto di agenzia».Orbene, si legge nella sentenza impugnata che la Corte di merito harespinto la censura relativa alla decorrenza degli interessi moratori dalladata della domanda, decisa dal Tribunale, sostenendo che, diversamenteda quanto lamentato, il Tribunale aveva ampiamente motivato sulleragioni della decisione assunta, rappresentando che, trattandosi di creditoin contestazione, non erano applicabili gli artt. 1182, terzo comma, e1219, secondo comma, n. 3, c.c., e che l’appellante non aveva allegato lasussistenza delle condizioni di cui al ridetto art. 34 ANA, ossia lacostituzione di cauzione e l’avvenuta regolazione dei saldi di spettanzadell’impresa da parte dell’agente.Tale argomentazione non si pone affatto in contrasto con le normeevidenziate nella rubrica della censura, né con l’art. 34 ANA, perché iltermine di pagamento è da questa norma attribuito alle sole spettanzenon contestate, mentre la contestazione impone la costituzione dicauzione da parte dell’agente, né con il d.lgs. n. 231 del 2002, ancorchéquesto sia applicabile alla specie, essendo il suo ambito applicativo estesodall’art. 2 alle prestazioni di servizi e, dunque, a tutte le prestazioni di fareo non fare che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzoin denaro (Cass., Sez. 3, 16/9/2025, n. 25300).Infatti, se è vero che, nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazionipecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto allacorresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs.n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo allascadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcunaformale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale ilNumero registro generale 6658/2020Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 18181/2026Data pubblicazione 05/06/2026creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (intal senso Cass., Sez. 3, 31/5/2019, n. 14911), è anche vero che nessunascadenza può dirsi prevista dal citato art. 35 ANA, quando, in seguito allacontestazione degli importi dovuti, l’agente non abbia assolto all’onere, sudi lui incombente, di costituire cauzione.Pertanto, pur non essendo la mora del debitore di un’obbligazionepecuniaria esclusa né dalla illiquidità del credito, né dalla difficoltà dideterminarne l'esatto ammontare, né dalla contestazione della misura diesso da parte del debitore, ma solo “dall’impossibilità di adempierederivante da una causa non imputabile (art. 1218 c.c.), ipotesi nonconcepibile con riferimento alle obbligazioni pecuniarie (Cass., Sez. 3,5/11/2024, n. 28413), va escluso, nella specie, che la sua decorrenzadebba farsi risalire al termine sancito dal ridetto art. 34, non avendol’agente neppure dedotto di avere costituito cauzione nonostante lecontestazioni sul quantum.7. In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente al quarto motivo; ilsecondo motivo di ricorso rimane assorbito, mentre sono rigettati tutti glialtri. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, conrinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.Il giudice di rinvio tornerà ad esaminare il punto oggetto dell’accoglimento P.Q.MAccoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara l’assorbimento del secondo erigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/5/2026.Il Presidente