CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16631/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aria Gabriella, rappresentata e difesa dagli Avv.tiMichele Sartoretti e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n.309/2020, pubblicata il 2 luglio 2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 5 marzo 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dalP.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilNumero registro generale 2948/2021Numero sezionale 560/2026Numero di raccolta generale 16631/2026Data pubblicazione 27/05/2026rigetto del ricorso; conclusioni ribadite nel corso dell’udienzapubblica.1.– [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale diUdine, [OSCURATO:PERSONA], per sentire accertare che laconvenuta si era resa inadempiente all’obbligo di rimborsareall’attrice le rate del mutuo bancario dalla stessa acceso perestinguere un debito assunto dal padre nell’esercizio dellafarmacia gestita dal medesimo in forma di impresa individuale e,quindi, ereditata da entrambe, benché fosse stata condotta dallasola convenuta, con la condanna di quest’ultima al rimborso dellerate già scadute e a tenerla indenne dalle rate successive nonché,previa declaratoria della decadenza dal beneficio del termine, alpagamento del prezzo delle quote cedute della società, che le duesorelle avevano costituito dopo la morte del padre per la gestionedella medesima farmacia, corrispettivo pari ad euro 307.720,00,oltre interessi legali.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la qualecontestava i fatti addotti e concludeva per il rigetto delle domandeavversarie avanzate.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1381/2018,depositata il 19 novembre 2018, rigettava le domande proposte,rilevando che, per effetto della devoluzione del patrimonioereditario, si era instaurata sulla farmacia una comunioneereditaria e che gli eredi erano subentrati pro quota anche neidebiti, con la conseguente estinzione per confusione di metà delNumero registro generale 2948/2021Numero sezionale 560/2026Numero di raccolta generale 16631/2026Data pubblicazione 27/05/2026credito vantato dall’attrice a titolo di restituzione del prestito, afronte del quale la restante parte dovuta era già stata soddisfatta.2.– Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2019,[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia diprimo grado, lamentando: 1) l’erronea qualificazione delladisposizione testamentaria riguardante la farmacia comeistituzione ereditaria ex re certa, anziché come legato, in ragionedel fatto che il testatore aveva disposto solo della casa conannessa farmacia, senza disporre alcunché quanto agli altricespiti, essendosi invece preoccupato di escludere espressamenteil figlio, in quanto già beneficiato in vita; 2) la mancataconsiderazione della circostanza che il trasferimento dellafarmacia, mediante legato, aveva riguardato i debiti aziendali inmodo separato rispetto al restante patrimonio e che le partiavevano attribuito al credito dell’attrice la natura di ulteriorecredito aziendale da riscuotere, sicché, in difetto di specificheindicazioni, doveva presumersi che l’attribuzione del 50%dell’azienda in favore dell’appellante non fosse avvenuta adestinzione del debito aziendale, che quindi doveva ritenersi, perl’intero, a carico dell’appellata, quale avente causa deltrasferimento di azienda.Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] DeBortoli, la quale instava per la dichiarazione di inammissibilitàovvero per il rigetto dell’appello spiegato e la conferma dellasentenza impugnata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diTrieste, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello econfermava la pronuncia impugnata.Numero registro generale 2948/2021Numero sezionale 560/2026Numero di raccolta generale 16631/2026Data pubblicazione 27/05/2026A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di meritorilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, attraversol’apertura della successione e la devoluzione testamentaria, glieredi erano subentrati pro quota in tutti i crediti e debiti deldefunto, con la conseguente estinzione per confusione della partedel debito aziendale nella quale era subentrata la creditriceappellante; b) che a diverse conclusioni non avrebbe potutopervenirsi neanche qualificando la disposizione testamentariariguardante la farmacia come legato, anziché come istituzioneereditaria ex re certa, poiché il legato di azienda aveva adoggetto, salvo diversa volontà del testatore, il complesso unitariodei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, comprensivo ditutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad essa facevanocapo, sicché, trovando applicazione le regole successorie, illegatario era tenuto al pagamento dei debiti aziendali, ancorchénei limiti del valore dell’azienda medesima ex art. 671 c.c.; c)che, dunque, pur qualificando la disposizione testamentaria comelegato, l’appellante avrebbe pur sempre assunto su di sé la partedel debito aziendale relativa alla propria quota, con identicheconseguenze sotto il profilo estintivo; d) che, inoltre, non essendocontroverso che l’esercizio della farmacia costituisse oggetto diun’impresa individuale da parte del de cuius, non poteva neppureconfigurarsi una separazione tra l’azienda e il relativo titolare,essendo l’imprenditore individuale responsabile con l’interopatrimonio personale per i debiti contratti nell’esercizio dellapropria attività; e) che era, invece, irrilevante il richiamo allapresunzione dettata dall’art. 659 c.c., non essendo mai stato incontestazione il fatto che l’attribuzione del 50% dell’azienda inNumero registro generale 2948/2021Numero sezionale 560/2026Numero di raccolta generale 16631/2026Data pubblicazione 27/05/2026favore dell’appellante non fosse avvenuta a saldo del debitoaziendale; f) che, ferma dunque restando l’estinzione della partedi debito nella quale era subentrata la creditrice, doveva essererilevato che, non essendo controverso, come del pari evidenziatoin prime cure, che quest’ultima avesse ricevuto l’integralerimborso delle rate del mutuo maturate dalla data del decesso delpadre sino al febbraio 2017, percependo così un importo superiorealla parte di credito non estinta per confusione, non vi era alcuninadempimento relativamente all’obbligo di restituzione delle ratedel mutuo, né quanto all’obbligo di pagamento del corrispettivodella cessione delle quote sociali, trattandosi pacificamente di undebito non ancora scaduto.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378,primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascrittein epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2555, 1324, 1362 e 1363 c.c., per avere laCorte di merito leso le regole sull’interpretazione dei contratti edegli atti unilaterali, con l’effetto di porsi contro la volontà deltestatore, sia con riferimento al significato letterale deltestamento sul tema del lascito della farmacia/azienda a favoredelle figlie, sia con riguardo al significato logico-sistematico delleNumero registro generale 2948/2021Numero sezionale 560/2026Numero di raccolta generale 16631/2026Data pubblicazione 27/05/2026varie disposizioni testamentarie, da cui sarebbe emerso che iltestatore aveva inteso destinare l’azienda alle figlie con tutti irapporti di debito-credito, ivi compreso il prestito della ricorrente,in modo tale che si realizzasse tra le stesse la perfetta paritàsostanziale, il che sarebbe invece venuto meno lasciando la solaricorrente gravata dal debito aziendale.Osserva l’istante che, caduto il giudicato sulla natura didebito aziendale del prestito concesso dalla ricorrente, taleprestito non avrebbe potuto essere considerato come un debitopersonale extra-aziendale, anziché come un cespite facente parteinscindibilmente del complesso organizzato costituente appuntol’azienda oggetto di lascito, al pari di tutti gli altri debiti aziendali,aspetto, questo, che avrebbe impedito un trattamentodifferenziato di tale debito aziendale rispetto a tutti gli altri debitiaziendali, escludendo la sua estinzione per confusione.2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1324, 1362, 1363, 1366, 1375 e 2313 c.c.nonché dell’art. 2 Cost., per avere la Corte territoriale mancato dirilevare che sia il testatore (dal 2006 fino al dicembre 2010), siala controricorrente (fino a febbraio 2017), nel restituiremensilmente le quote del prestito, avevano inteso lasciareindenne la ricorrente per quella posta di cui già aveva beneficiatol’azienda, tanto che tale parità delle parti si era realizzatapadre, in ordine alla valutazione del 50% delle quote dellaricorrente, nella misura di euro 307.720,00, ignorando che taleprestito aziendale neppure era presente nella perizia di stima.Numero registro generale 2948/2021Numero sezionale 560/2026Numero di raccolta generale 16631/2026Data pubblicazione 27/05/2026Obietta l’istante che tale conclusione avrebbe potutodesumersi dalla comune interpretazione data dalle parti altestamento e al prestito, anche in relazione al comportamentosuccessivo alla morte del padre e alla cessione delle quote dellaricorrente, così dando esecuzione al testamento secondo le regoledi buona fede.3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1324, 1362, 1363, 588 e 659 c.c., peravere la Corte distrettuale qualificato come disposizioni a titolouniversale quelle contenute nel testamento, senza tenere contoche dalla denuncia di successione risultavano esplicitamentelasciati fuori dal testamento alcuni cespiti, il che avrebbe dovutoindurre a qualificare tali disposizioni come legato, con laconseguenza della mancata estinzione del credito aziendale dellaricorrente.3.1.– Il primo, secondo e terzo motivo – che possonoessere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidentiragioni di connessione logica e giuridica – sono infondati.Con la premessa che le censure svolte saranno esaminatenei limiti in cui hanno attinenza alle sole dedotte violazioni dilegge, escludendo ogni rilievo che mira chiaramente a ottenereuna rivalutazione dei fatti di causa per giungere a una conclusionediversa, rivalutazione preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 5,Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez.6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014).Numero registro generale 2948/2021Numero sezionale 560/2026Numero di raccolta generale 16631/2026Data pubblicazione 27/05/2026Ora, le disposizioni testamentarie – qualunque sial’espressione usata dal testatore – sono a titolo universale euna quota dei beni del testatore. D’altro canto l’indicazione di benideterminati o di un complesso di beni non esclude che ladisposizione sia a titolo universale, quando risulti che il testatoreha inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio exart. 588, secondo comma, c.c. – quale institutio ex re certa –(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5920 del 06/03/2025; Sez. 2,Sentenza n. 42121 del 31/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 24163del 25/10/2013; Sez. 2, Sentenza n. 4865 del 10/11/1977).Tale verifica è stata correttamente svolta dalla pronunciad’appello nel rispetto dell’enunciato criterio distintivo, medianteun apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, in quantocongruamente motivato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23393 del06/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 24163 del 25/10/2013; Sez. 2,Sentenza n. 3016 del 01/03/2002).Pertanto, il fatto che il testatore non avesse disposto di tuttii suoi beni ma solo della casa e della farmacia, senza tenere contodi arredi ed effetti personali per un valore di euro 9.718,00, nonescludeva che si trattasse comunque di disposizioni a titolouniversale, come arguibile dalla constatazione che il de cuiusavesse disposto dei “suoi beni” in favore della moglie e delle duefiglie, escludendo da “ogni bene” il figlio, in quanto “già esauditoin contanti più l’appartamento di cui era proprietario, compratocon denaro del padre e a lui intestato”.Numero registro generale 2948/2021Numero sezionale 560/2026Numero di raccolta generale 16631/2026Data pubblicazione 27/05/2026La quasi totalità del valore del compendio ereditario oggettodi disposizione era, dunque, indicativa della natura universale enon particolare della disposizione.In conseguenza, ai sensi dell’art. 754, secondo comma,c.c., il coerede conservava la facoltà di chiedere il pagamento delcredito a lui personale non diversamente da ogni altro creditore,detratta la parte che doveva sopportare come coerede (appuntooggetto della dichiarata estinzione per confusione).E ciò sul presupposto che l’esercizio della farmaciacostituiva oggetto di un’impresa individuale da parte del de cuius,il che inibiva che potesse configurarsi una separazione tral’azienda e il relativo titolare, essendo l’imprenditore individualeresponsabile con l’intero patrimonio personale per i debiti contrattinell’esercizio della propria attività (debiti caduti, dunque,anch’essi in successione).D’altronde, come già argomentato dalla sentenzaimpugnata, nessun rilievo ha il riferimento alla presunzionedettata dall’art. 659 c.c., secondo cui, se il testatore, senza faremenzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non sipresume fatto per soddisfare il legatario del suo credito, poichéappunto è stato escluso che l’attribuzione del 50% dell’azienda infavore della ricorrente fosse avvenuta a saldo del debitoaziendale.Peraltro, quand’anche l’attribuzione della farmacia fossestata qualificata come disposizione a titolo particolare, laconclusione cui la Corte d’appello è pervenuta non sarebbemutata, come già evidenziato dalla sentenza impugnata.Numero registro generale 2948/2021Numero sezionale 560/2026Numero di raccolta generale 16631/2026Data pubblicazione 27/05/2026Infatti, il legato di azienda ha ad oggetto, salvo diversavolontà del testatore, il complesso unitario dei beni organizzatiper l’esercizio dell’impresa, comprensivo di tutti i rapportipatrimoniali di debito-credito che ad essa fanno capo, sicché,trovando applicazione le regole successorie, il legatario è tenuto alpagamento dei debiti aziendali, ancorché nei limiti del valoredell’azienda medesima, ex art. 671 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n.1720 del 29/01/2016).4.– Con il quarto motivo la ricorrente contesta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,con la violazione degli artt. 588 e 659 c.c., dell’art. 111, sestocomma, Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., peravere la Corte del gravame mancato di valutare che erano rimasteestranee al testamento alcune poste per l’importo di euro9.718,00, come risultante della denuncia di successione, posterappresentate da arredi ed effetti personali.Deduce l’istante che detta omissione aveva portato adescludere la configurabilità del lascito come legato, conmotivazione del tutto incomprensibile.4.1.– Il motivo è inammissibile.Ricorre, infatti, un’ipotesi di “doppia conforme” ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (norma oraripresa dall’art. 360, quarto comma, c.p.c.), a fronte di un giudiziod’appello instaurato dopo l’11 settembre 2012.Questo appunto perché nei due gradi di merito le “questionidi fatto” relative alla qualificazione delle disposizioni testamentariee all’avvenuta estinzione in parte qua per confusione del creditoNumero registro generale 2948/2021Numero sezionale 560/2026Numero di raccolta generale 16631/2026Data pubblicazione 27/05/2026vantato dall’erede per il prestito concesso (attraverso lastipulazione del mutuo volto a ripianare i debiti della farmacia dicui era titolare il padre) sono state decise in base alle “stesseragioni” e ripercorrendo il medesimo iter logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2,Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021;Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n.26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del10/03/2014).D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo diescludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez. L,Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’attointroduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.5.– In definitiva, alla stregua delle complessiveargomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.Le spese e compensi del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto.Numero registro generale 2948/2021Numero sezionale 560/2026Numero di raccolta generale 16631/2026Data pubblicazione 27/05/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, infavore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida incomplessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 5 marzo 2026.Il Consigliere estensoreCesare TrapuzzanoLa PresidenteMilena Falaschi