CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10742/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di G. Morgione; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Il ricorso, avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è proposto per motivi manifestamente infondati relativi alla denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria per escutere la moglie dell'imputato. La richiesta è stata correttamente disattesa dalla Corte, in presenza di sentenza che non presenta alcuna carenza motivazionale in punto di ricostruzione del fatto e dell'elemento psicologico, sulla scorta della ineccepibile valutazione di non necessità della escussione, vieppiù in presenza di dichiarazioni rese al difensore ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen. generiche ed eccentriche rispetto alla contestazione, perché relative ad altri episodi (cfr. s.i. pag. 3). Il ricorso, pertanto, è generico. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 f