CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 40561/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; `P RG. 20197/25 ritenuto che la Corte di appello di Torino ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che già aveva valutato l'equivalenza nel bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, tenuto conto della valutazione operata sulla gravità dei fatti, sui motivi a delinquere, in assenza di ragioni che giustificassero un giudizio di prevalenza delle attenuanti, anche considerando il suo stato di emarginazione sociale; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo di ricorso sono generiche perché reiterative delle stesse doglianze che investono la valutazione della gravità dei fatti, senza confrontarsi con le emergenze istruttorie; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 21 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente