CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 14710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 23/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;letta la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato,che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 23 gennaio 2025, la Corte d’appello di Bologna haconfermato la decisione del Tribunale di Modena che ha ritenuto Pietro AntonioSarli responsabile del reato di cui all’art. 223, in relazione all’art. 217, legge fall.,condannandolo alla pena di giustizia.2. Avverso tale sentenza Sarli ha proposto ricorso per cassazioneprospettando due motivi di censura.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 99 cod.pen. per aver applicato la recidiva sulla sola base dei precedenti penali, senzasvolgere alcuna argomentazione in ordine al giudizio di maggior riprovevolezzaevidenziato dalla commissione dei fatti oggetto del giudizio.2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis, cod. proc. pen. e 95 d.lgs. n. 150 del 2022, nonché vizio dimotivazione. La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta diapplicazione della pena sostitutiva pecuniaria ovvero del lavoro di pubblica utilità,avanzata con l’atto di appello.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendol’annullamento della sentenza limitatamente al giudizio di applicabilità della penasostitutiva.4. Con memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’imputato hareplicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.2. Il primo motivo è infondato.La sentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio didiritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della rilevazione dellarecidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecitosia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suoautore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, allaconsecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametrosignificativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del meroe indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.La Corte territoriale, con motivazione corretta e adeguata, ha valutato lapregressa condotta criminosa, considerando i numerosi precedenti penali chegravano sull’imputato, tra cui taluni caratterizzati da fini lucrativi e altri attinentiallo svolgimento di attività economiche, ritenendo che essi non solo escludano laoccasionalità della ricaduta nel reato, ma siano sintomatici della accresciuta eduratura inclinazione al delitto e della sua pericolosità sociale.2. Il secondo motivo, concernente l’omessa pronuncia in ordine alla richiestadi applicazione della pena sostitutiva, è fondato.L’art. 95 del d.lgs. n 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) detta la disciplinatransitoria in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilendoespressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto piùfavorevoli, ai giudizi d’appello in corso all’entrata in vigore del citato decreto. Larelativa richiesta dell’imputato può essere formulata con l’atto d’appello, ovvero –secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità (explurimis, Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090; Sez. 6, n. 46782del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564) – con i motivi nuovi, o anche nel corso delladiscussione del giudizio d’appello.Nel caso in esame, la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 25novembre 2022, sicché, alla data di entrata in vigore della cd. riforma Cartabia(30 dicembre 2022), il giudizio di appello risultava pendente. Ne consegue che larichiesta di applicazione della pena sostitutiva deve ritenersi soggetta alladisciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, e chepertanto del tutto legittimamente l’imputato ha avanzato la richiesta diapplicazione delle pene sostitutive con l’atto di appello.Su tale istanza, tuttavia, la Corte territoriale non si è in alcun modopronunciata, omettendo di prenderla in considerazione.3. Ne discende che deve essere disposto l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente alla valutazione inerente all’istanza di sostituzione dellapena detentiva irrogata all'imputato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto adaltra sezione della Corte d’appello di Bologna. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione sostitutiva, conrinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 13/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli