CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2022
Cassazione n. 47130/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19 maggio - 16 giugno 2022 il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza in data 9 aprile 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. con riguardo al clan Moccia, "con condotta perdurante fino al 2019". Nei confronti del medesimo indagato era stata eseguita in data 23 gennaio 2018 altra ordinanza custodiale, relativa alla medesima imputazione riferita al periodo dall'anno 2000 all'agosto 2013, in relazione a gravità indiziaria costituita da attività captativa effettuata negli anni 2011-2014 e dalle dichiarazioni di collaboratori relative al periodo sino all'anno 2017. se_4.0 i e, La p5zU ordinanza, relativa al periodo storico successivo, ere- stata fondata su captazioni compiute negli anni 2016 e 2017.- 6-presentemlinzaiguarda condotta associativa protrattasi sino al 2019, \dunque, fatto diverso e permanente sino a data successiva alla esecuzione della prima ordinanza (gennaio 2018) e al rinvio a giudizio (luglio 2018). ‘.14 tigs: Il quadro indiziario posto a fondamento elel+er ~ente ordinanza è stato acquisito solo nel marzo 2019 con il deposito dell'informativa della polizia giudiziaria, e dunque in data successiva al decreto di giudizio immediato relativo al primo fatto. 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione, con distinti atti di impugnazione. 2.1. Il ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che impone la retrodatazione automatica dei termini di custodia cautelare. La difesa aveva chiesto la retrodatazione dei termini di custodia, in quanto l'indagato era già stato attinto da due ordinanze cautelari per il medesimo fatto con riferimento al periodo storico dal 2000 al 2019. Non è rinvenibile alcun elemento significativo della permanenza del reato dopo l'esecuzione della prima ordinanza, eseguita nel gennaio 2018. Le ordinanze sono state emesse nel medesimo procedimento (n. 30350/2013) ovvero in procedimenti da quello stralciati; il protrarsi della condotta associativa è stata ritenuta senza alcuna prova specifica con riguardo al periodo più recente.Sulla questione processuale, inoltre, l'ordinanza impugnata risultava priva di una effettiva motivazione. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 297, comma 3 prima parte, cod. proc. pen., che impone la retrodatazione dei termini nel caso in cui gli elementi di prova fossero desumibili già dal compendio fondante la prima ordinanza cautelare. Il termine rispetto al quale va compiuta la verifica della conoscenza degli elementi probatori posti a fondamento della seconda ordinanza cautelare va individuato nella data di acquisizione delle risultanze medesime e non nella data di deposito della relazione conclusiva della polizia giudiziaria. 2.2. L'atto di impugnazione presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con il primo motivo, la decorrenza dei termini di custodia cautelare in ragione della retrodatazione dei termini a norma dell'art. 297 cod. proc. pen. Nei confronti dell'indagato era già stata emessa ordinanza custodiale in data 23 gennaio 2018 nello stesso procedimento e per il medesimo fatto. Con i motivi secondo, terzo, quarto e sesto viene denunciato, sotto diversi profili, il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria. Con il quinto motivo viene sollecitata la proposizione di questione di costituzionalità delle norme di cui agli artt. 238 e 238-bis cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I motivi dedotti dal ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], da esaminare congiuntamente, sono fondati, e quindi va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. I residui motivi di impugnazione, logicamente dipendenti dalla questione in ordine alla decorrenza, o meno, dei termini di custodia cautelare, sono assorbiti, e non preclusi. 1. L'ordinanza impugnata, premesso che la richiesta di riesame riguardava ordinanza custodiale emessa, in data 9 aprile 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome gravemente indiziato di partecipazione, con ruolo direttivo, al sodalizio di stampo camorristico denominato clan Moccia, con condotta perdurante sino al 2019, ha dato atto che nei confronti del medesimo indagato era già stata eseguita, in data 23 gennaio 2018, altra ordinanza custodiale in relazione alla medesima fattispecie, limitatamente alla condotta dall'anno 2000 sino all'agosto 2013. Il Tribunale del riesame, confrontandosi con l'eccezione proposta dalle difese, ha ritenuto che le menzionate ordinanze custodiali fossero state emesse in procedimenti distinti e in relazione a fatti-reato diversi, ma in connessione così detta qualificata tra loro, e che il compendio indiziario concernente il reato oggetto della seconda ordinanza era emerso dopo il 17 luglio 2018, data nella quale era stata esercitata l'azione penale in relazione al fatto oggetto della prima ordinanza custodiale. Di conseguenza, non era applicabile la norma di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e il computo dei termini di custodia doveva essere operato, con riferimento alla seconda ordinanza, dalla data di esecuzione della stessa. 2. La norma di cui all'art. 297 cod. proc. pen. disciplina il computo dei termini di durata delle misure cautelari e, in particolare al terzo comma, il caso di una pluralità di ordinanze che nei confronti dello stesso indagato dispongono la medesima misura per lo stesso fatto ovvero per fatti connessi. La norma è stata oggetto di declaratorie di incostituzionalità con sentenze n. 405/2008 e n. 233/2011, quest'ultima in ordine a profilo che non rileva nella presente vicenda. La giurisprudenza (Sez. U, n. 21957 del 22.3.2005, Rahulia, Rv. 231058; Sez. U, n. 14535 del 19.12.2006, Librato, Rv. 235911) ha distinto il caso in cui le ordinanze cautelari siano state emesse nel medesimo procedimento dal caso concernente ordinanze emesse in procedimenti distinti. Se le ordinanze cautelari sono emesse nello stesso procedimento, la retrodatazione dei termini della seconda ordinanza opera automaticamente se le ordinanze riguardano lo stesso fatto ovvero fatti diversi, connessi e commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza; nel caso in cui le ordinanze riguardino fatti diversi e non connessi, la retrodatazione opera solo se le prove del secondo reato erano desumibili dagli atti acquisiti al momento della prima ordinanza. Se le ordinanze vengono emesse in diversi procedimenti e riguardano fatti diversi, la retrodatazione opera nel caso di fatti connessi e desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il primo reato, ovvero nel caso di fatti non connessi e desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il primo reato se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero.Dunque, lo scrutinio giudiziale in ordine alla sussistenza, o meno, della fattispecie processuale della così detta retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare richiede la verifica se trattasi di ordinanze emesse nello stesso ovvero in procedimenti diversi; la relazione tra i reati in ordine ai quali sono stati emesse le ordinanze: se trattasi dello stesso fatto ovvero di fatti diversi, in rapporto di connessione, o meno; il momento in cui il compendio indiziario relativo al secondo reato era venuto a conoscenza dell'autorità giudiziaria. 2. La difesa dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], con la memoria depositata nel giudizio di riesame, aveva sostenuto che doveva operare automaticamente la così detta retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare in quanto le due ordinanze erano state emesse nel medesimo procedimento (rubricato al n. 30350/2013 r.g.n.r.), per lo stesso reato associativo e in relazione a condotte senza soluzione di continuità cronologica, ovvero, al più, per fatti diversi tra loro connessi e commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza custodiale. La difesa aveva anche osservato che, ove si intendesse valorizzare la separazione di procedimenti, conseguente alla richiesta di rinvio a giudizio operata in data 17 luglio 2018 per il fatto di cui alla prima ordinanza custodiale, e la diversità dei fatti, in ragione della contestazione "chiusa" con riferimento a data successiva all'esecuzione della prima ordinanza, il quadro indiziario posto a fondamento della seconda ordinanza era desumibile dagli atti acquisiti sino al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare. Infine, alcun indizio a carico era stato raccolto con riferimento al periodo successivo all'esecuzione della prima ordinanza custodiale, e dunque non vi era alcun elemento di prova con riguardo alla condotta associativa nel periodo dal 23 gennaio 2018 "fino al 2019". I temi affrontati nella memoria sono stati poi ripresi negli atti di impugnazione. 3. Come già rilevato, il Tribunale del riesame ha ritenuto che si trattasse di ordinanze emesse in procedimenti diversi, in relazione a fatti diversi e connessi; inoltre, il secondo reato risulterebbe commesso in epoca successiva all'emissione della prima ordinanza cautelare; infine, il quadro indiziario posto a fondamento della seconda ordinanza era stato acquisito solo nel marzo 2019, con il deposito della informativa di polizia giudiziaria "che ha compendiato la mole degli esiti dell'attività captativa svolta negli ultimi tre anni".3.1. Quanto all'identità o diversità di procedimento, l'ordinanza impugnata dà atto che la difesa aveva sostenuto che le ordinanze erano state emesse nel medesimo procedimento e quindi assume, invece, che si trattava di distinti procedimenti, senza dare specifica contezza di tale accertamento. Comunque, sul punto anche la difesa non era stata univoca, avendo dato atto che con la richiesta di rinvio a giudizio era stato effettuato uno stralcio. E' dunque pacifico che la seconda ordinanza è stata emessa in procedimento diverso da quello nel quale era stata emessa la prima, diversità di procedimenti che, però, è stata frutto di scelta del pubblico ministero che ha chiesto il rinvio a giudizio in ordine alla frazione di condotta in relazione alla quale aveva ottenuto la misura custodiale, e ha proseguito le indagini in relazione alla condotta successiva. 3.2. Con riguardo alla questione relativa ai reati in relazione ai quali sono state emesse le ordinanze cautelari, si deve osservare che le stesse, riguardando reato associativo con contestazione chiusa, si riferiscono a reati diversi e tra loro connessi. Invero, se il reato permanente, qual è la fattispecie associativa, è reato unico che si perfeziona nel momento in cui si ha la lesione del bene giuridico tutelato (nella specie, l'ordine pubblico) e si consuma nel momento in cui cessa . la condotta antigiuridica, si è peraltro precisato che con l'esercizio dell'azione penale la formulazione dell'imputazione determina l'apposizione di un termine finale alla condotta criminosa, che, in questo modo, viene considerata come interrotta. In particolare, l'effetto di cessazione della condotta criminosa viene a coincidere, nel caso di contestazione chiusa, con la data finale indicata nell'imputazione, ovvero, nel caso di contestazione aperta, con la data di pronuncia della sentenza di primo grado. Infine, nel caso di interruzione giudiziale della permanenza fra i diversi segmenti temporali della condotta criminosa vi è concorso materiale di reati, con applicabilità della continuazione (Corte costituzionale n.53/2018; Sez. 1, n. 31479 del 7.6.2013; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259482; Sez. 6, n. 51803 del 17/10/2018, IAZZETTA, Rv. 274577). Dunque, nel caso in esame le ordinanze custodiali hanno avuto riguardo a fatti diversi, tra loro connessi e commessi in successione e, precisamente, stando alla formulazione della seconda imputazione, sino a data successiva all'esecuzione della prima ordinanza custodiale. 3.3. In ordine alla verifica della desumibilità del secondo reato dagli atti a disposizione del pubblico ministero al momento del rinvio a giudizio in ordine al primo reato, l'ordinanza impugnata ha sostenuto che il quadro indiziario relativo al secondo reato era stato acquisito dall'autorità giudiziaria solo con il deposito dell'informativa conclusiva:avvenuto nel marzo 2019. Sul punto, peraltro, la motivazione resa è solo apparente. Infatti, a fronte delle deduzioni svolte dalla difesa con la menzionata memoria, laddove erano state documentate le diverse comunicazioni della polizia giudiziaria, tutte anteriori all'emissione della prima ordinanza custodiale, il Tribunale si limita ad evidenziare che l'informativa conclusiva della polizia giudiziaria era stata depositata nel marzo 2019, senza precisare se quella informativa conclusiva avesse fatto emergere circostanze nuove rispetto a quelle già acquisite e decisive nel dare al quadro indiziario quella caratteristica di gravità che, concorrendo le esigenze cautelari, giustifica la misura cautelare. Inoltre, la motivazione dell'ordinanza impugnata non dà conto di elementi indiziari, afferenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sopravvenuti alla prima ordinanza ovvero alla richiesta di rinvio a giudizio. L'ordinanza, alla pagina 27, rileva che il quadro indiziario a carico del ricorrente era stato costituito da dichiarazioni di collaboratori e dagli esiti di attività captativa. Quanto ai primi, si dice che "i loro narrati ... sono stati già ampiamente valutati nella "prima ordinanza cautelare. Quanto agli esiti dell'attività captativa, vengono valorizzate conversazioni risalenti al settembre 2013, all'anno 2016 e ai mesi di febbraio, agosto e dicembre 2017. Infine, l'ordinanza rileva che in relazione al periodo successivo all'esecuzione della prima ordinanza custodiale non erano emersi indicatori di una dissociazione ovvero allontanamento dal sodalizio, circostanza negativa che, letta unitamente alla solidità del vincolo associativo, consentiva di ritenere che lo stesso non fosse, successivamente, venuto meno. Dunque, in ordine alla decisiva questione relativa alla desumibilità, o meno, del compendio indiziario di accusa, posto a fondamento della seconda misura, dagli atti di indagine disponibili alla data della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio per il primo reato l'ordinanza impugnata non si è confrontata con le deduzioni della difesa e ha quindi giustificato il proprio accertamento, negativo, in termini solo apparenti.4. Va, quindi, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito del giudizio, deve compiere il riesame della ordinanza genetica, evitando, nella verifica della decorrenza dei termini di durata della misura, le carenze motivazionali evidenziate al punto 3.3. Gli ulteriori motivi di ricorso, logicamente dipendenti dalla questione processuale, non vengono esaminati e rimangono assorbiti, e dunque non preclusi alla cognizione del giudice di rinvio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinv