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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14048/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA], imputato per il delitto di cui agli artt. 61 n. 5 e 6, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio. 2.Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti penali dell'imputato, molti dei quali specifici per reati contro il patrimonio, come motivi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Giova inoltre precisare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis [..] per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass., sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 (dep. 07/09/2022), Rv. 283489, Guarnieri); stato di incensuratezza, peraltro, non posseduto dall'imputato nel caso di specie. 3.II ricorso si fonda pertanto su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila.

Così deciso in Roma, il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA], imputato per il delitto di cui agli artt. 61 n. 5 e 6, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio. 2.Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti penali dell'imputato, molti dei quali specifici per reati contro il patrimonio, come motivi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Giova inoltre precisare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis [..] per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass., sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 (dep. 07/09/2022), Rv. 283489, Guarnieri); stato di incensuratezza, peraltro, non posseduto dall'imputato nel caso di specie. 3.II ricorso si fonda pertanto su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Così deciso in Roma, il 27
Sentenza Cassazione n. 14048/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris