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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16579/2026

Testo disponibile della fonte

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utaria [OSCURATO:PERSONA] – sez. 17 - n. 6475/2016, depositata il 26 ottobre2016;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 17 febbraio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11196/2017Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 16579/2026Data pubblicazione 27/05/20261.

L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (successivamente [OSCURATO:PERSONA] diRiscossione s.p.a.) notificava a [OSCURATO:PERSONA] cartella dipagamento n. 097-2012-0140481485, con la quale venivarichiesta il pagamento di € 10.708,51 per omesso o carenteversamento dell’IRPEF per l’anno 2007, comprensivo disanzioni ed interessi.La cartella di pagamento veniva emessa a seguito di controlloformale ex art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n.600,effettuato sul Mod.

Unico 2008, per l’anno d’imposta 2007.2.

Avverso la cartella di pagamento in oggetto [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Roma la quale, con sentenza n. 7086/2015 – sez.46, depositata il 1° aprile 2015, lo rigettava.3.

Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale del Lazio, sez. 17, con sentenza n.6475/2017, pronunciata il 19 ottobre 2016 e depositata insegreteria il 26 ottobre 2016, dichiarava il proprio difetto digiurisdizione relativamente ai crediti di natura non tributaria;rigettava nel resto l’appello, condannando l’appellante allarifusione delle spese di lite.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneGiusti Luca, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 12dicembre 2016).L’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] di Riscossiones.p.a. sono rimasti intimati.5.

Con decreto presidenziale del 25 novembre 2025 è stataquindi fissata per la trattazione dinanzi a questa sezioneR.G.

N. 11196/2017 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 11196/2017Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 16579/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’adunanza in camera di consiglio del 17 febbraio 2026, ai sensidegli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, deve darsi atto che la notificazione delricorso all’Agenzia delle Entrate non risulta perfezionata, nonessendo stata prodotto l’avviso di ricevimento della relativaraccomandata postale.Anche la notificazione alla [OSCURATO:PERSONA] di Riscossiones.p.a. risulta non regolare, in quanto effettuata presso la sededella società, e non presso il procuratore costituito in appello.La Corte procede tuttavia all’esame del ricorso, stante la suainfondatezza per i motivi che saranno in seguito indicati, nonpregiudicandosi, in tal modo, il diritto di difesa delle intimate,in ossequio anche al principio di ragionevole durata delprocesso ex art. 111 Cost. (Cass. 26 settembre 2019, n.24071).Invero, la reiterazione del giudizio in assenza di qualsivoglialesione della posizione giuridica dei litisconsorti pretermessi edi qualsivoglia pregiudizio patito dal diritto di difesa degli attori(e dei convenuti, integralmente vittoriosi) risulterebbecontraria alle esigenze di economia processuale strumentaliall'attuazione del principio della ragionevole durata delprocesso sancito dal novellato art. 111 Cost., comma 2, u.p.,che impone un'interpretazione costituzionalmente orientatadelle disposizioni del codice di rito in chiave accentuatamentefunzionale e antiformalistica.

In coerenza con tale letturasistematica del principio della ragionevole durata del processo,è stato affermato che, nel caso di evidente inammissibilità delricorso per cassazione, o di ricorso prima facie infondato, èR.G.

N. 11196/2017 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 11196/2017Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 16579/2026Data pubblicazione 27/05/2026superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa,del medesimo alla parte totalmente vittoriosa in appello,chiarendo che il rispetto del diritto fondamentale ad unaragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost.,comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea deidiritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice(ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedirecomportamenti che siano di ostacolo ad una sollecitadefinizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelliche si traducono in un inutile dispendio di attività processuali eformalità superflue perché non giustificate dalla strutturadialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivodel principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c.,da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto allapartecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'attofinale è destinato ad esplicare i suoi effetti (v.

Cass., SS.UU., 3novembre 2008, n. 26373; Cass. 18 dicembre 2009, n. 26773;Cass. 22 marzo 2010, n. 6826; Cass. 17 giugno 2013, n.15106; Cass. 10 maggio 2018, n. 11287; Cass. 21 maggio2018, n. 12515; Cass. 15 maggio 2020, n. 8980; Cass. 5maggio 2025, n. 11825).2.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.2.1.

Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto, omessa pronuncia ed errore difatto e di diritto su questione rilevabile d’ufficio, omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, violazione e falsa applicazione dell’art.36-ter del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (recte: d.P.R. 29R.G.

N. 11196/2017 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 11196/2017Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 16579/2026Data pubblicazione 27/05/2026settembre 1973, n. 600), in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che l’Amministrazionefinanziaria non aveva effettuato alcuna comunicazionedell’esito del controllo formale, e che la C.T.R. si era limitata aprendere atto di quanto dichiarato dall’Ufficio, circa l’avvenutacomunicazione.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce violazionedella l. 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, che era stato violato il disposto dell’art.7 della l. n. 212/2000, con riferimento alla motivazione dell’attoimpugnato.2.3.

Con il terzo motivo, infine, si eccepisce violazione dellenorme sulla giurisdizione.Deduce il ricorrente che con la cartella impugnata venivarichiesto il pagamento di una sanzione amministrativapecuniaria da parte della Prefettura di Vercelli, che era stataintegralmente pagata, e che non era sufficiente che la C.T.R.dichiarasse, sul punto, il proprio difetto di giurisdizione, inquanto la prova dell’avvenuto pagamento costituiva comunquein vizio della cartella.3.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.3.1.

Il primo motivo è infondato.La C.T.R., con valutazione di fatto insindacabile in questasede, ha rilevato che l’esito del controllo formale ex art. 36-ter,comma 4, d.P.R. n. 600/1973, era stato notificato alcontribuente in data 1° luglio 2011 (provvedimento di rettificaR.G.

N. 11196/2017 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 11196/2017Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 16579/2026Data pubblicazione 27/05/2026cod. n. 07942040887), e che, in assenza di chiarimento,l’Ufficio aveva iscritto a ruolo le somme dovute.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenutolegittimo l’operato dell’Ufficio.3.2.

Il secondo motivo è invece inammissibile, in quanto vienelamentata la violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000, ma conriferimento alla cartella di pagamento impugnata, rispetto allaquale viene dedotto un vizio di motivazione.In ogni caso la C.T.R. dà atto che la cartella di pagamentorispetta i requisiti minimi di legge, e soddisfa pienamente irequisiti della c.d. motivazione sintetica.3.3.

Il terzo motivo, infine, è infondato.Il ricorrente sostiene che con la cartella impugnata vienerichiesto anche un importo relativo ad una sanzioneamministrativa della prefettura di Vercelli, che risulta pagata.Su tale questione, tuttavia, si è pronunciata la C.T.R.,dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi dicredito di natura non tributaria.Trattandosi di questione pregiudiziale, non vi era quindi lapossibilità, per la Corte regionale, di pronunciare l’illegittimitàin parte qua della cartella, essendo il giudice tributario privo diogni potestà decisoria su tale questione.4.

Consegue il rigetto integrale del ricorso.Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’Agenziadelle Entrate e dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]Sussistono i presupposti processuali per dichiarare GiustiLuca tenuto al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, seR.G.

N. 11196/2017 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 11196/2017Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 16579/2026Data pubblicazione 27/05/2026dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare [OSCURATO:PERSONA] tenuto al pagamento di una somma diimporto pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 17 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 11196/2017 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
utaria [OSCURATO:PERSONA] – sez. 17 - n. 6475/2016, depositata il 26 ottobre2016;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 17 febbraio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11196/2017Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 16579/2026Data pubblicazione 27/05/20261. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (successivamente [OSCURATO:PERSONA] diRiscossione s.p.a.) notificava a [OSCURATO:PERSONA] cartella dipagamento n. 097-2012-0140481485, con la quale venivarichiesta il pagamento di € 10.708,51 per omesso o carenteversamento dell’IRPEF per l’anno 2007, comprensivo disanzioni ed interessi.La cartella di pagamento veniva emessa a seguito di controlloformale ex art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n.600,effettuato sul Mod. Unico 2008, per l’anno d’imposta 2007.2. Avverso la cartella di pagamento in oggetto [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Roma la quale, con sentenza n. 7086/2015 – sez.46, depositata il 1° aprile 2015, lo rigettava.3. Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale del Lazio, sez. 17, con sentenza n.6475/2017, pronunciata il 19 ottobre 2016 e depositata insegreteria il 26 ottobre 2016, dichiarava il proprio difetto digiurisdizione relativamente ai crediti di natura non tributaria;rigettava nel resto l’appello, condannando l’appellante allarifusione delle spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneGiusti Luca, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 12dicembre 2016).L’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] di Riscossiones.p.a. sono rimasti intimati.5. Con decreto presidenziale del 25 novembre 2025 è stataquindi fissata per la trattazione dinanzi a questa sezioneR.G. N. 11196/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 11196/2017Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 16579/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’adunanza in camera di consiglio del 17 febbraio 2026, ai sensidegli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, deve darsi atto che la notificazione delricorso all’Agenzia delle Entrate non risulta perfezionata, nonessendo stata prodotto l’avviso di ricevimento della relativaraccomandata postale.Anche la notificazione alla [OSCURATO:PERSONA] di Riscossiones.p.a. risulta non regolare, in quanto effettuata presso la sededella società, e non presso il procuratore costituito in appello.La Corte procede tuttavia all’esame del ricorso, stante la suainfondatezza per i motivi che saranno in seguito indicati, nonpregiudicandosi, in tal modo, il diritto di difesa delle intimate,in ossequio anche al principio di ragionevole durata delprocesso ex art. 111 Cost. (Cass. 26 settembre 2019, n.24071).Invero, la reiterazione del giudizio in assenza di qualsivoglialesione della posizione giuridica dei litisconsorti pretermessi edi qualsivoglia pregiudizio patito dal diritto di difesa degli attori(e dei convenuti, integralmente vittoriosi) risulterebbecontraria alle esigenze di economia processuale strumentaliall'attuazione del principio della ragionevole durata delprocesso sancito dal novellato art. 111 Cost., comma 2, u.p.,che impone un'interpretazione costituzionalmente orientatadelle disposizioni del codice di rito in chiave accentuatamentefunzionale e antiformalistica. In coerenza con tale letturasistematica del principio della ragionevole durata del processo,è stato affermato che, nel caso di evidente inammissibilità delricorso per cassazione, o di ricorso prima facie infondato, èR.G. N. 11196/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 11196/2017Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 16579/2026Data pubblicazione 27/05/2026superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa,del medesimo alla parte totalmente vittoriosa in appello,chiarendo che il rispetto del diritto fondamentale ad unaragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost.,comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea deidiritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice(ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedirecomportamenti che siano di ostacolo ad una sollecitadefinizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelliche si traducono in un inutile dispendio di attività processuali eformalità superflue perché non giustificate dalla strutturadialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivodel principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c.,da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto allapartecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'attofinale è destinato ad esplicare i suoi effetti (v. Cass., SS.UU., 3novembre 2008, n. 26373; Cass. 18 dicembre 2009, n. 26773;Cass. 22 marzo 2010, n. 6826; Cass. 17 giugno 2013, n.15106; Cass. 10 maggio 2018, n. 11287; Cass. 21 maggio2018, n. 12515; Cass. 15 maggio 2020, n. 8980; Cass. 5maggio 2025, n. 11825).2. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto, omessa pronuncia ed errore difatto e di diritto su questione rilevabile d’ufficio, omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, violazione e falsa applicazione dell’art.36-ter del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (recte: d.P.R. 29R.G. N. 11196/2017 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 11196/2017Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 16579/2026Data pubblicazione 27/05/2026settembre 1973, n. 600), in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che l’Amministrazionefinanziaria non aveva effettuato alcuna comunicazionedell’esito del controllo formale, e che la C.T.R. si era limitata aprendere atto di quanto dichiarato dall’Ufficio, circa l’avvenutacomunicazione.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce violazionedella l. 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, che era stato violato il disposto dell’art.7 della l. n. 212/2000, con riferimento alla motivazione dell’attoimpugnato.2.3. Con il terzo motivo, infine, si eccepisce violazione dellenorme sulla giurisdizione.Deduce il ricorrente che con la cartella impugnata venivarichiesto il pagamento di una sanzione amministrativapecuniaria da parte della Prefettura di Vercelli, che era stataintegralmente pagata, e che non era sufficiente che la C.T.R.dichiarasse, sul punto, il proprio difetto di giurisdizione, inquanto la prova dell’avvenuto pagamento costituiva comunquein vizio della cartella.3. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.3.1. Il primo motivo è infondato.La C.T.R., con valutazione di fatto insindacabile in questasede, ha rilevato che l’esito del controllo formale ex art. 36-ter,comma 4, d.P.R. n. 600/1973, era stato notificato alcontribuente in data 1° luglio 2011 (provvedimento di rettificaR.G. N. 11196/2017 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 11196/2017Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 16579/2026Data pubblicazione 27/05/2026cod. n. 07942040887), e che, in assenza di chiarimento,l’Ufficio aveva iscritto a ruolo le somme dovute.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenutolegittimo l’operato dell’Ufficio.3.2. Il secondo motivo è invece inammissibile, in quanto vienelamentata la violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000, ma conriferimento alla cartella di pagamento impugnata, rispetto allaquale viene dedotto un vizio di motivazione.In ogni caso la C.T.R. dà atto che la cartella di pagamentorispetta i requisiti minimi di legge, e soddisfa pienamente irequisiti della c.d. motivazione sintetica.3.3. Il terzo motivo, infine, è infondato.Il ricorrente sostiene che con la cartella impugnata vienerichiesto anche un importo relativo ad una sanzioneamministrativa della prefettura di Vercelli, che risulta pagata.Su tale questione, tuttavia, si è pronunciata la C.T.R.,dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi dicredito di natura non tributaria.Trattandosi di questione pregiudiziale, non vi era quindi lapossibilità, per la Corte regionale, di pronunciare l’illegittimitàin parte qua della cartella, essendo il giudice tributario privo diogni potestà decisoria su tale questione.4. Consegue il rigetto integrale del ricorso.Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’Agenziadelle Entrate e dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]Sussistono i presupposti processuali per dichiarare GiustiLuca tenuto al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, seR.G. N. 11196/2017 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 11196/2017Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 16579/2026Data pubblicazione 27/05/2026dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare [OSCURATO:PERSONA] tenuto al pagamento di una somma diimporto pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 17 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 11196/2017 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16579/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris