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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 38406/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in data 25 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e lesioni personali aggravate.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: a) violazione di legge e vizi della motivazione, per essere la sentenza rimasta silente sul ruolo che l'imputato avrebbe avuto nel concorso di persone nei reati.

Non sarebbe dato comprendere se il contributo agevolatore, che sarebbe consistito nel palpare la persona offesa alla ricerca di qualcosa da sottrarle, fosse da intendere come azione rilevante ai sensi dell'art. 116 ovvero 110 cod. pen.; b) violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., per il mancato riconoscimento dell'attenuante de qua, pur avendo l'imputato risarcito il danno alla prima occasione utile dopo la scelta del rito abbreviato.

3. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per motivi privi di specificità.

Il ricorrente, difatti, ha reiterato censure già disattese con argomentazioni corrette, logiche e non contraddittorie dalla Corte d'appello, che - quanto al concorso di persone nel reato - ha osservato che la circostanza che l'imputato con gli altri correi avesse iniziato a "palpare" la persona offesa alla ricerca verosimilmente di un portafoglio o di altri beni di valore, dopo averla immobilizzata, è sicuramente una condotta agevolatrice del reato di rapina per cui si procede, avendone favorito la realizzazione.

La Corte d'appello ha rimarcato che la persona offesa aveva dichiarato che tutti e tre gli individui avevano partecipato all'azione, cosicché nessuno dei tre poteva non essersi accorto di quanto stava accadendo e/o alcuno di loro aveva cercato in qualche modo di fermare gli altri e/o di farli desistere dal rapinarla.

Il contributo non poteva, quindi, definirsi di lieve entità.

4. Anche la motivazione in ordine al diniego dell'attenuante sfugge ad ogni rilievo.

La Corte d'appello, nel ritenere che il risarcimento fosse avvenuto tardivamente, ossia oltre l'ordinanza con cui era stato ammesso il rito abbreviato, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 3, n. 15750 del 16/1/2020, Rv. 279270), secondo cui, in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. 5.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in data 25 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e lesioni personali aggravate. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: a) violazione di legge e vizi della motivazione, per essere la sentenza rimasta silente sul ruolo che l'imputato avrebbe avuto nel concorso di persone nei reati. Non sarebbe dato comprendere se il contributo agevolatore, che sarebbe consistito nel palpare la persona offesa alla ricerca di qualcosa da sottrarle, fosse da intendere come azione rilevante ai sensi dell'art. 116 ovvero 110 cod. pen.; b) violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., per il mancato riconoscimento dell'attenuante de qua, pur avendo l'imputato risarcito il danno alla prima occasione utile dopo la scelta del rito abbreviato. 3. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per motivi privi di specificità. Il ricorrente, difatti, ha reiterato censure già disattese con argomentazioni corrette, logiche e non contraddittorie dalla Corte d'appello, che - quanto al concorso di persone nel reato - ha osservato che la circostanza che l'imputato con gli altri correi avesse iniziato a "palpare" la persona offesa alla ricerca verosimilmente di un portafoglio o di altri beni di valore, dopo averla immobilizzata, è sicuramente una condotta agevolatrice del reato di rapina per cui si procede, avendone favorito la realizzazione. La Corte d'appello ha rimarcato che la persona offesa aveva dichiarato che tutti e tre gli individui avevano partecipato all'azione, cosicché nessuno dei tre poteva non essersi accorto di quanto stava accadendo e/o alcuno di loro aveva cercato in qualche modo di fermare gli altri e/o di farli desistere dal rapinarla. Il contributo non poteva, quindi, definirsi di lieve entità. 4. Anche la motivazione in ordine al diniego dell'attenuante sfugge ad ogni rilievo. La Corte d'appello, nel ritenere che il risarcimento fosse avvenuto tardivamente, ossia oltre l'ordinanza con cui era stato ammesso il rito abbreviato, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 3, n. 15750 del 16/1/2020, Rv. 279270), secondo cui, in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. 5. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]