CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 giugno 2021
Cassazione n. 27009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (con due atti rispettivamente a firma dell'[OSCURATO:PERSONA]Isa e dell'[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con il predetto atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) ricorrono avverso il decreto emesso in data 1 giugno 2021 dalla Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma del decreto di confisca del 2 luglio 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha revocato ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 la confisca del terreno agricolo sino in [OSCURATO:PERSONA], foglio 46, p.11a 655, acquistato da [OSCURATO:PERSONA] il 20 dicembre 1994, confermando nel resto il provvedimento impugnato. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi persona pericolosa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto soggetto abituato a vivere, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose, dal 2002 al 2019, posto che dal 2002 al 2005 era stato partecipe di associazione per delinquere finalizzata a truffe assicurative e riciclaggio di autovetture, nonché aveva commesso numerosi reati fine, come accertato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione del 23 settembre 2014 e del 18 maggio 2016. Lo stesso, inoltre, nel 2019, mediante manomissione dei manufatti di proprietà dell'Enel, aveva lucrato sul fatto che tutti gli appartamenti di sua proprietà e concessi in locazione del fabbricato in via Boccaccio n. 13 fossero riforniti gratuitamente di energia elettrica. Il giudice di merito, quindi, ha ritenuto che tra il 2006 e il 2018 non vi fossero ragioni per ritenere che l'abitudine di [OSCURATO:PERSONA] a vivere di profitto delittuoso si fosse interrotta, anche considerando i fatti di cui alle ulteriori sentenze di proscioglimento agli atti. Per tali ragioni, il giudicante ha ritenuto di revocare la confisca dei beni acquistati da [OSCURATO:PERSONA] prima del 2002, confermando nel resto il decreto impugnato. 2. Con l'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], vengono articolati tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché il decreto di confisca era stato notificato ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. mediante deposito presso la Casa comunale di [OSCURATO:PERSONA], senza il preventivo tentativo di effettuare la notifica con le modalità indicate nei precedenti commi del medesimo articolo, con particolare riferimento alla notifica personale all'interessato. L'omissione di tali adempimenti, pertanto, avrebbe determinato una nullità della notifica a norma dell'art. 171, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159 del 2011, nonché mancanza assoluta di motivazione, tale da integrare una violazione di legge, perché il giudice di merito avrebbe in maniera apodittica ritenuto sussistente la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] dal 2006 al 2018, senza fornire sul punto alcuna motivazione. In particolare, nel ricorso si evidenzia che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto (e non prosciolto, come erroneamente riportato nel provvedimento impugnato) dal Tribunale di Napoli-Nord in ordine ai delitti di ricettazione e altro, rispetto ai quali la Corte di appello non avrebbe indicato in maniera specifica quali sarebbero stati gli elementi sintomatici della perdurante pericolosità sociale. Anche con riferimento ai fatti di cui alla presunta truffa ai danni dell'assicurazione per l'incendio di un immobile, la Corte di appello, pur avendo dato atto dell'esclusione della natura fraudolenta e dolosa della condotta, avrebbe richiamato l'episodio per giustificare la correttezza del provvedimento di confisca. Con riferimento, infine, all'episodio della presunta ricettazione di vetture rubate, la Corte di appello non avrebbe potuto superare la dichiarata inutilizzabilità effettuata nel procedimento di cognizione dell'accertamento tecnico da cui sarebbe risultata l'abrasione del numero di telaio. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159 del 2011, e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché la Corte territoriale non avrebbe offerto motivazione alcuna in ordine al richiesto requisito dell'incidenza economica delle condotte delittuose sul reddito prodotto da [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di merito, infatti, non avrebbe dimostrato che i delitti non solo erano commessi abitualmente dal predetto, nei confronti del quale avevano generato profitti, ma che avevano costituito per lo stesso l'unica, o quantomeno una rilevante fonte di reddito, nell'arco temporale considerato. In merito a tale circostanza, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] negli anni 1996 - 1999 aveva prodotto costanti e significativi redditi leciti derivanti dall'attività di rappresentante farmaceutico e che lo stesso nel 2002 aveva usufruito del c.d. condono tombale, attinente con tutta evidenza a redditi prodotti in un periodo precedente all'arco temporale considerato nel provvedimento impugnato e, quindi, non utilizzabile nel caso in esame. Su tale punto, inoltre, il giudice di merito avrebbe in maniera apodittica ritenuto la sussistenza di delitti di evasione fiscale, omettendo di considerare che, secondo la normativa dell'epoca, le condotte avrebbero anche potuto costituire delle semplici violazioni amministrative. Secondo il ricorrente, quindi, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ad un'autonoma e affidabile quantificazione della somma evasa, detrarre l'importo versato in sede di condono, e solo successivamente parametrare l'importo sul valore degli investimenti realizzati a partire dal 2002, nei limiti di un'affidabile ricostruzione di pertinenzialità. 3. Con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Isa, il ricorrente articola quattro motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che, successivamente al decreto n. 82/2015 con il quale era stata respinta la richiesta di applicazione della misura di prevenzione, fossero sopraggiunti nuovi elementi, tali da ritenere superata la violazione del principio del divieto del ne bis in idem. Secondo la Corte territoriale, infatti, le sentenze di proscioglimento per prescrizione, successive al predetto decreto del 2015, offrivano nuovi elementi che dovevano essere considerati nella ricostruzione fattuale ai fini della prevenzione. In realtà, il ricorrente evidenzia che, nel precedente procedimento di prevenzione, il Tribunale, rispetto a tali procedimenti, aveva avuto modo di vagliare le informative delle Forze dell'ordine e, nonostante la lettura di tali atti (che riportavano analiticamente i fatti contestati, le denunce e le notizie di reato), aveva deciso di non ritenere [OSCURATO:PERSONA] quale persona socialmente pericolosa. Il giudicante, quindi, era già entrato nel merito dei medesimi fatti e, nonostante ciò, aveva deciso di respingere la richiesta di applicazione della misura di prevenzione, che non poteva essere reiterata. 3.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575, 1, comma 1, lett. b), d.lgs n. 159 del 2011 e 125 cod. proc. pen., perché la Corte di appello non avrebbe indicato alcun elemento dal quale poter evincere che [OSCURATO:PERSONA] avesse realizzato attività delittuose produttive di reddito illecito, tali da rappresentare una chiara sproporzione tra i redditi dichiarati e la massa patrimoniale. In particolare, il giudice di merito avrebbe ritenuto sussistente la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] tra il 2005 e il 2019, omettendo di considerare che tutte le condotte indicate nel provvedimento impugnato non avevano determinato proventi illeciti, anche in considerazione del fatto che, dalla lettura degli atti processuali dei procedimenti relativi alle truffe assicurative e di riciclaggio, emergeva che non vi era stata una liquidazione degli indennizzi agli assicurati. Con riferimento, invece, ai fatti del 2019, nel ricorso si evidenzia che gli appartamenti di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] risultavano non occupati. 3.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il c.d. condono tombale, del quale aveva usufruito [OSCURATO:PERSONA] nel 2002, era relativo ad anni pregressi all'arco temporale considerato. Secondo il ricorrente, inoltre, il giudice di merito non avrebbe vagliato attentamente i documenti relativi alla vicenda della vendita del terreno vegetale, nonché quelli relativi all'indennizzo assicurativo concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] (quale reddito dichiarato a giustificazione degli acquisti immobiliari) e alla vicenda relativa alla quota di partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, infine, avrebbe erroneamente affermato che [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, non potesse provvedere al sostentamento del proprio nucleo familiare, contrariamente a quanto si evinceva dai documenti versati in atti. 3.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1, 18 d.lgs. n. 159 del 2011 e 125 cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la pericolosità sociale doveva essere accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene oggetto della richiesta ablatoria. Il terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non poteva essere oggetto del provvedimento di prevenzione, posto che il contratto preliminare di vendita, al momento nel quale era stato versato il prezzo per l'acquisto, era stato concluso nel 2001, a nulla rilevando che, per questioni prettamente documentali, il contratto definitivo di acquisto era stato poi differito al 2003. Anche per quanto riguarda il fabbricato e il terreno in [OSCURATO:PERSONA] e il fabbricato di [OSCURATO:PERSONA], non vi era prova del fatto che tali beni fossero stati realizzati o acquistati nel periodo di pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti che seguono. 1.1. Giova evidenziare che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605). In tale materia, pertanto, ad assumere rilievo non è tanto la qualità di pericolo sociale del titolare, in sé considerata, quanto piuttosto la circostanza che egli fosse tale al momento dell'acquisto del bene. In ogni caso, spetta alla parte pubblica l'onere della prova in ordine alla sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale nonché all'illecita provenienza, da dimostrare anche in base a presunzioni. Nondimeno, al proposto è riconosciuta la facoltà di offrire prova contraria e liberatoria, atta a neutralizzare quelle presunzioni, così da dimostrare la legittima provenienza degli stessi beni. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito una motivazione carente in ordine al periodo temporale nel quale dover ritenere [OSCURATO:PERSONA] soggetto socialmente pericoloso, considerando che nel provvedimento impugnato non si evidenzia alcun elemento in forza del quale poter affermare che lo stesso, nell'arco temporale indicato dal giudice di merito, stesse vivendo abitualmente con i proventi delle attività delittuose. Come ha scritto la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 24.1.2019 (G.U. 6.3.2019 n. 10) con riferimento alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti devono essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare. Dal momento che, secondo quanto autorevolmente affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, la necessità della correlazione temporale in parola «discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4880), l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare.1.2. È inammissibile per carenza di interesse, invece, il primo motivo del ricorso dell'avv. 3appelli attinente alla nullità della notifica del decreto impugnato, posto che era onere del ricorrente dedurre e dimostrare di aver avuto effettiva conoscenza del decreto in un momento successivo a quello della presunzione legale di conoscenza, la quale soccombe rispetto al momento di conoscenza effettiva dell'atto. In mancanza di tale deduzione, pertanto, va ritenuto che, essendosi verificata la giacenza dell'avviso per mancata consegna dovuta a temporanea assenza del destinatario, sussista una presunzione di conoscenza legale per giacenza presso l'ufficio postale per dieci giorni successivi alla seconda raccomandata di avviso. Pertanto, la doglianza appare priva di pregio, considerando che il ricorso per cassazione è tempestivo e non è stata formulata alcuna istanza di rimessione in termini da parte dell'interessato. 1.3. Anche il primo motivo del ricorso dell'avv. D'Isa non può trovare accoglimento in sede di legittimità. In tema di misure di prevenzione, è applicabile il principio del ne bis in idem, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una misura precedentemente rigettata, nel caso in cui siano sopravvenuti elementi nuovi, che possono consistere anche in modifiche normative (Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585). Pertanto, ferma restando la non riferibilità della nozione di giudicato in senso proprio alle misure di prevenzione, stante la natura della decisione che le applica, la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto l'applicabilità anche a questo settore della categoria della «preclusione processuale», già utilizzata per disciplinare le possibili interferenze fra procedimenti distinti nel campo degli incidenti cautelari e di esecuzione: qualora una questione sia stata già decisa, per esigenze di certezza del diritto e di efficienza processuale, la stessa non può formare oggetto di rinnovata delibazione in diverso procedimento, salva l'ipotesi di deduzione di nuovi elementi non previamente considerati, come avvenuto nel caso in esame. Nel ricorso, infatti, non si tiene conto del fatto che, successivamente all'emissione del decreto n. 82/2015 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], erano stati definiti i procedimenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA], circostanza qualificata dal giudice di merito quale elemento di novità rispetto alla precedente decisione del giudice della prevenzione. Le valutazioni di merito offerte in tali provvedimenti, infatti, dovevano intendersi nuove rispetto alla ricostruzione fattuale contenuta nella precedente decisione relativa alla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA].2. All'accoglimento dei ricorsi consegue l'annullamento del de