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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 34321/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12428/2024 R.G. proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, con domicili o digitale ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], BUNONEANNA e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura allegata al controricorso; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 649/2024 , depositata il 17/4/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: dopo aver ottenuto dal Tribunale di Agrigento un risarcimento di € 449.358,04 per l’uccisione del figlio- avvenuta per errore nel corso di un agguato mafioso all’indirizzo di altra persona -, [OSCURATO:PERSONA] si vide rigettare l’istanza di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime di reati di tipo mafioso, in ragione del ritenuto difetto del requisito dell’estraneità della vittima agliambienti delinquenziali, di cui al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, della l. n. 512/1999 e 1, comma 2, lett. b, della l. n. 302/1990; per far accertare il proprio dirittodi accesso al Fondo , la Brugognone adì, allora, il Tribunale di Palermo, il quale accolse la domanda, sottolineando il carattere “accidentale” dell’uccisione di [OSCURATO:PERSONA], posto che (come accertato nel giudizio penale) l’agguato era in realtà preordinato all’assassinio di altra persona, risultando pertanto integrata la clausola di salvezza contemplata dall’art. 1, comma 2, lett. b), della l. n. 302/1990 (secondo cui condizione per beneficiare della provvidenza è che “il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”); la Corte d’appello di Palermo confermò la decisione di primo grado, anche con riguardo alla misura e alla decorrenza degli interessi (liquidati dal giudice di prime cure nella misura legalea partire dalla scadenza del termine per il completamento del procedimento amministrativo, e nella misura di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale di riconoscimento del diritto di accesso al Fondo), sul presupposto che il credito della Brugognone fosse sin dall’origine certo, liquido ed esigibile; ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno, sulla base di tre motivi; Anna, Antonio e [OSCURATO:PERSONA](quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) hanno depositato controricorso, nonché memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; con il primo motivo di ricorso è denunziata la falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, della l. n. 512/1999, nella parte in cui rinvia all’art. 1, comma 2, lett. b, della l. n. 302/1990, per avere la sentenza di merito erroneamente ritenuto “ininfluenti (…) le circostanze emergenti dalle risultanze istruttorie prefettizie, circa la non totale estraneità della vittima e del richiedente ad ambienti criminosi ai fini del diritto di accesso”; il secondo motivo deduce la “falsa applicazione del concetto della non occasionalità delle frequentazioni della vittima ai fini del diritto di accesso al Fondo, ex art. 4, comma 3, della l. n. 512/1999, laddove rinvia all’art. 1, comma 2, lett. b), della legge 20 ottobre 1990,n. 302, con riguardo alla nozione di accidentalità del coinvolgimento passivo della vittima ai fini della valutazione dei requisiti di accesso al Fondodi rotazione ex lege 512/1999”; con il terzo motivo di ricorso la decisione impugnata è censurata per violazione dell’art. 1284, comma 4, c.c. e dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 231/2002.

Sostiene il ricorrente , da un lato, che il dies a quo della decorrenza degli interessi legali sulla somma liquidata dal Fondo è quello della relativa delibera(e non quello della scadenza del termine di sessanta giorni, previsto quale spatium deliberandi del Fondo dall’art. 6, comma 1, della l. n. 512/1999); dall’altro, che non sarebbe applicabile all’obbligazione de qua l’art. 1284, comma 4, c.c., non ponendosi “questione di comportamenti in mala fede nell’ambito di un rapporto pubblicistico” (pag. 26 del ricorso per cassazione); ritenuto che: le questioni poste dai motivi, e in particolare la seconda censura contenuta nel terzo motivo - relativa alla applicabilità o meno, dal giorno della proposizione della domanda giudiziale, dei cd. super- interessi di cui all’art. 1284, comma4, c.c., anche all ’ obbligazion e a carico del Fondo di rotazione, già ricostruita dalla giurisprudenza di questa Corte alla stregua di una “peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, volta a riparare, almeno in parte, le conseguenze negative per le vittime di quei reati normativamente valutati di particolare gravità e riprovevolezza, quali appunto quelli di tipo mafioso” (Cass., n. 25573/2024; Cass., n. 17438/2019)- fa ccia no ritenere opportuno un rinvio a nuovo ruolo per la discussione del ricorso in pubblica udienza, non essendo ancora stato scandagliato , dalla giurisprudenza successiva alla pronuncia delle Sezioni unite n. 12449 del 2024, l’ambito di applicazione della disposizione suddetta in relazione a tutte le possibili categorie di fattispecie (in particolare, per quanto qui più direttamente interessa, alle obbligazioni ex lege in capo al Fondo); la causa vada, pertanto , rinviata a nuovo ruolo ai fini della discussione in pubblica udienza; P.Q.M Rinvia il ricorso a nuovo ruoloper la fissazione in pubb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12428/2024 R.G. proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, con domicili o digitale ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], BUNONEANNA e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura allegata al controricorso; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 649/2024 , depositata il 17/4/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: dopo aver ottenuto dal Tribunale di Agrigento un risarcimento di € 449.358,04 per l’uccisione del figlio- avvenuta per errore nel corso di un agguato mafioso all’indirizzo di altra persona -, [OSCURATO:PERSONA] si vide rigettare l’istanza di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime di reati di tipo mafioso, in ragione del ritenuto difetto del requisito dell’estraneità della vittima agliambienti delinquenziali, di cui al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, della l. n. 512/1999 e 1, comma 2, lett. b, della l. n. 302/1990; per far accertare il proprio dirittodi accesso al Fondo , la Brugognone adì, allora, il Tribunale di Palermo, il quale accolse la domanda, sottolineando il carattere “accidentale” dell’uccisione di [OSCURATO:PERSONA], posto che (come accertato nel giudizio penale) l’agguato era in realtà preordinato all’assassinio di altra persona, risultando pertanto integrata la clausola di salvezza contemplata dall’art. 1, comma 2, lett. b), della l. n. 302/1990 (secondo cui condizione per beneficiare della provvidenza è che “il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”); la Corte d’appello di Palermo confermò la decisione di primo grado, anche con riguardo alla misura e alla decorrenza degli interessi (liquidati dal giudice di prime cure nella misura legalea partire dalla scadenza del termine per il completamento del procedimento amministrativo, e nella misura di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale di riconoscimento del diritto di accesso al Fondo), sul presupposto che il credito della Brugognone fosse sin dall’origine certo, liquido ed esigibile; ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno, sulla base di tre motivi; Anna, Antonio e [OSCURATO:PERSONA](quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) hanno depositato controricorso, nonché memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; con il primo motivo di ricorso è denunziata la falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, della l. n. 512/1999, nella parte in cui rinvia all’art. 1, comma 2, lett. b, della l. n. 302/1990, per avere la sentenza di merito erroneamente ritenuto “ininfluenti (…) le circostanze emergenti dalle risultanze istruttorie prefettizie, circa la non totale estraneità della vittima e del richiedente ad ambienti criminosi ai fini del diritto di accesso”; il secondo motivo deduce la “falsa applicazione del concetto della non occasionalità delle frequentazioni della vittima ai fini del diritto di accesso al Fondo, ex art. 4, comma 3, della l. n. 512/1999, laddove rinvia all’art. 1, comma 2, lett. b), della legge 20 ottobre 1990,n. 302, con riguardo alla nozione di accidentalità del coinvolgimento passivo della vittima ai fini della valutazione dei requisiti di accesso al Fondodi rotazione ex lege 512/1999”; con il terzo motivo di ricorso la decisione impugnata è censurata per violazione dell’art. 1284, comma 4, c.c. e dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 231/2002. Sostiene il ricorrente , da un lato, che il dies a quo della decorrenza degli interessi legali sulla somma liquidata dal Fondo è quello della relativa delibera(e non quello della scadenza del termine di sessanta giorni, previsto quale spatium deliberandi del Fondo dall’art. 6, comma 1, della l. n. 512/1999); dall’altro, che non sarebbe applicabile all’obbligazione de qua l’art. 1284, comma 4, c.c., non ponendosi “questione di comportamenti in mala fede nell’ambito di un rapporto pubblicistico” (pag. 26 del ricorso per cassazione); ritenuto che: le questioni poste dai motivi, e in particolare la seconda censura contenuta nel terzo motivo - relativa alla applicabilità o meno, dal giorno della proposizione della domanda giudiziale, dei cd. super- interessi di cui all’art. 1284, comma4, c.c., anche all ’ obbligazion e a carico del Fondo di rotazione, già ricostruita dalla giurisprudenza di questa Corte alla stregua di una “peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, volta a riparare, almeno in parte, le conseguenze negative per le vittime di quei reati normativamente valutati di particolare gravità e riprovevolezza, quali appunto quelli di tipo mafioso” (Cass., n. 25573/2024; Cass., n. 17438/2019)- fa ccia no ritenere opportuno un rinvio a nuovo ruolo per la discussione del ricorso in pubblica udienza, non essendo ancora stato scandagliato , dalla giurisprudenza successiva alla pronuncia delle Sezioni unite n. 12449 del 2024, l’ambito di applicazione della disposizione suddetta in relazione a tutte le possibili categorie di fattispecie (in particolare, per quanto qui più direttamente interessa, alle obbligazioni ex lege in capo al Fondo); la causa vada, pertanto , rinviata a nuovo ruolo ai fini della discussione in pubblica udienza; P.Q.M Rinvia il ricorso a nuovo ruoloper la fissazione in pubb
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