CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 gennaio 2025
Cassazione n. 35591/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' V.F.S. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Chieti ha rigettato l'appello avanzato ex art. 322 bis cod. proc. pen. dalla società V.F.S. servizi finanziari s.p.a. avverso il provvedimento emesso il 10 gennaio 2025 con il quale il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Chieti ha disposto il non luogo a procedere all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Chieti in data 24 settembre 2024 in relazione a 30 autotelai Volvo FL 512 R 4X2 e 29 autotelai Volvo FM 640 Cv 6X, 6X2, acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con pagamento rateale del corrispettivo e con patto di riservato dominio dal venditore [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Nel presentare ricorso per Cassazione, la società V.F.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce violazione di legge ex art. 325 e 606 lett. b, cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la pronuncia dei conseguenti provvedimenti di legge. In particolare, dopo aver riassunto i termini procedurali della vicenda, così come gli aspetti sostanziali della sottesa vicenda economica, si lamenta che l'ordinanza non abbia effettivamente risposto all'argomento fondante l'appello, incentrato sull'assenza di prova dell'effettiva alienazione dei telai e, in ogni caso, della buona fede degli acquirenti, in mancanza dei certificati di origine dei telai medesimi, ancora detenuti dalla proprietaria, [OSCURATO:SOCIETA].. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Anche la ricorrente ha inviato memoria di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. b, cod. proc. pen. non essendo ammessa alcuna forma di impugnazione avverso il provvedimento in contestazione. 2. Va premesso che l'impugnazione, a dispetto del riferimento all'art. 606, lett. b, cod. proc. pen., risulta essere stata formulata per fare valere un asserito vizio di motivazione, poiché si lamenta che l'ordinanza non abbia effettivamente risposto all'argomento su cui si fonda l'appello, incentrato sull'assenza di prova dell'effettiva alienazione dei telai e, in ogni caso, della buona fede degli acquirenti. Dunque, si tratta di un motivo diverso da quelli concernenti la violazione di legge che, a mente dell'art. 325 cod. proc. pen., sono gli unici che possono essere dedotti con il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure cautelari reali. Già questo è sufficiente a dichiarare inammissibile l'appello. In ogni caso, per completezza va evidenziato che tanto con il riesame avverso il decreto genetico del sequestro preventivo, quanto con l'appello nella stessa materia, i soggetti legittimati possano far valere le proprie ragioni in ordine all'esistenza o alla persistenza dei presupposti di applicazione della misura cautelare reale. Ciò si desume indirettamente ma inequivocabilmente dal fatto che l'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., cui il citato art. 322 bis è chiaramente collegabile, faccia riferimento all'istanza con la quale si chiede la revoca del sequestro preventivo per la mancanza, eventualmente anche sopravvenuta, delle condizioni originarie di applicabilità della stessa misura. Al contrario, le questioni che attengono alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo - del tipo di quelle denunciate nel caso di specie - non possono essere fatte valere propriamente con una richiesta di riesame. Tanto meno sono appellabili ex art. 322 bis o ricorribili per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen., le ordinanze che il giudice che procede dovesse avere eventualmente adottato in merito, trattandosi di questioni che devono essere portate all'attenzione del giudice competente con la distinta procedura dell'incidente di esecuzione (in questi termini Sez. 3, n. 26729 del 23/03/2011, Lannino, Rv. 250637; Sez. 6, n. 1 6170 del 02/04/2014, Stollo, Rv. 259769 - 01; Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265103 - 01; Sez. 1, Ord. n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, Mancuso, Rv. 280604 - 01; Sez. 2, n. 9833 del 15/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA] - Caf s.r.I., Rv. 286977 - 01). Il potere di fissazione delle modalità esecutive di un provvedimento di sequestro preventivo spetta al Pubblico Ministero per il chiaro disposto dell'art. 655, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 92 disp. att. cod. proc. pen.. L'appello avrebbe dovuto essere qualificato come incidente di esecuzione con conseguente applicazione dell'art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen.. La sequela procedimentale non è stata conforme al modello tipico, ma la tesi del Tribunale non merita censure dal momento che la conclusione è esatta: il Pubblico Ministero ha legittimamente esercitato una facoltà che gli competeva. 3. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la persona offesa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24