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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2021

Cassazione n. 04723/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 14/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 14/01/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al DPR n. 43 del 1973 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Il motivo è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, cod. proc. pen.

In disparte la genericità della dedotta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., le questioni relative al difetto dell'elemento psicologico e alla particolare tenuità del fatto non sono state motivo di appello, con conseguente improponibilità in questa sede.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 22/10/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 14/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 14/01/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al DPR n. 43 del 1973 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, cod. proc. pen. In disparte la genericità della dedotta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., le questioni relative al difetto dell'elemento psicologico e alla particolare tenuità del fatto non sono state motivo di appello, con conseguente improponibilità in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 04723/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris