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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 22684/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15394-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BARI, VIA G. PASCOLI N. 39,rappresentato e difeso in proprio; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI , depositato il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con ricorso depositato in data 06.0 3 .2020, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d’Appello di Bari il riconoscimento del proprio diritto all’equa riparazione, ex lege24 marzo 2001, n. 89 (c.d.

«legge Pinto»),per l’irragionevole durata di diversi giudizi presuppost i: Ric. 2021 n. 15394 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 2 - A) di cognizione, neiquali egli aveva assistito la parte privata dapprima dinanzi al Tribunale del Lavoro di Bari quale difensore antistatario, in seconda istanza innanzi alla Corte d’Appello di Bari, la quale chiudeva la fase di cognizione con sentenza esecutiva n. 4654/2009; B) di esecuzione, con i qualiil Lojodice azionava in proprio esecutivamente la sentenza n. 4654/2009 attraverso successivi giudiz i finalizzati al pagamento delle sue spettanze in qualità di difensore antistatario, giunti ad una fase di merito dichiarata estinta il 13.09.2017 con ordinanza del Tribunale di Bari.

Avverso detto provvedimento proponeva appelloil Lojodice, insistendo ne lle proprie pretese innanzi alla Corte d’Appello di Bari che, in accoglimento del gravame, dichiarava la nullità dell’ordinanza di estinzionee rimetteva le parti al primo giudice: riassunto il procedimento, pende -ancora d alla data di proposizione del ricorso per equo indennizzo– la fase esecutiva .

1.3. [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte d’Appello di Bari rigettava la domanda di equa riparazione ritenendo il valore del pregiudizio per durata irragionevole insussistente perché irrisorio, non avendo il ricorrente provato o allegato alcun concreto pregiudizio.

1.4. Il professionista opponeva il decreto del procedimento monitorio innanzi alla Corte d’Appello di Bari che , con decreto n. 966/2021, richiamando l’orientamento di legittimità (Cass n. 8428/2017): - rigettava la domanda proposta nei confronti del Ministero della Giustizia, in quanto il ricorrente non era stato parte dei procedimenti di cognizione presupposti promossi nell’esclusivo interesse della parte assistita, irrilevante essendo, a tal fine, la domanda di distrazione delle spese presentata dal Lojodice quale avvocato antistatario; - riteneva che l’irragionevole durata del processo di esecuzione debbaessere calcolata in maniera autonoma rispetto all’irragionevole Ric. 2021 n. 15394 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 3 - durata del processo di opposizione all’esecuzione (v.

Cass. n. 5769/2017); - dichiarava, in parte qua , la domanda infondata, in quanto in nessuno dei procedimenti di esecuzione e di opposizione risultano superatii termini di ragionevole durata, ex art. 2, comma 2 - bis , legge Pinto, non potendosi appunto considerare unitarie le due fasi del processo, posto che l’odierno ricorrente non aveva assunto – come sopra detto -la veste di parte nella fase di cognizione . [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in più censure,si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 112 cod. proc. civ. – omesso esame del thema decidendum ed omessa decisione sulla domanda proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in proprio – erronea motivazione e violazione artt. 1 bise 3, comma 1, legge n. 89/2001 e dell’art. 6, par. 1, Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo – sentenza della Corte di Cassazione –Sezioni Unite n. 19883/2019.

1.1. Con il primo profilo dicensura, il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe travisato la propria domanda, in quanto egli non avrebbe indicato come giudizio presupposto, rispetto al vantato diritto all’equa riparazione, la causa promossa nell’interesse del proprio assistito, ma lo speciale procedimento introdotto nel proprio esclusivo interesse ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.per ottenere la distrazione delle spese.

Né il ricorrente avrebbe chiesto al giudice di merito di valutare la ragionevole durata di due distinti procedimenti, l’uno di cognizione e l’altro di esecuzione, avendo invece dedotto un unico giudizio presupposto(v.

Cass. Sez.

U, n. 19883 del 2019), la cui fase di cognizione, relativa alla domanda exart. 93 cod. proc. civ. proposta innanzi alla Corte d’Appello di Bari, avrebbe dovuto essere valutata unitariamente, a prescindere dalla contestualità nei ricorsi introduttivi Ric. 2021 n. 15394 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 4 - avviati, nei due gradi di giudizio, riguardanti la domanda formulata in proprio ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. ela domanda formulata per conto della cliente.Allo stesso modo, la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare unitariamente i procedimenti di esecuzione e di opposizione all’esecuzione, come unica fase di esecuzione (v.

Cass. Sez.

U, n. 19883 del 2019).

1.2. Sotto altro aspetto, il Lojodice sostiene che la Corte distrettuale, nel negargli la qualità di parte nella fase di cognizione del giudizio presupposto, avrebbe disatteso l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte ( espresso con sentenza n. 21070 del 01.10.2009), secondo cui l’avvocato munito di procura che chiede la distrazione delle spese assume la qualità di parte processuale nello speciale procedimento disciplinato dall’art. 93 cod. proc. civ., ove egli agisce per un diritto proprio ed autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente.

1.3. Il ricorrente lamenta, ancora, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1-bis, comma 1, legge n. 89 del 2001, e dell’art. 6, par. 1 CEDU –sentenza Corte di Cassazione Sezioni unite n. 193883/2019 e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritto dell’Uomo ivi richiamata per un’interpretazione «convenzionalmente» orientata , secondo cui, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, allorquando sia fatta valere dinanzi al giudice, nel processo civile o amministrativo, una situazione giuridica soggettiva di vantaggio riconosciuta con decisione definitiva e obbligatoria – come quella attribuita al Lojodice ex art. 93 cod. proc. civ.: Cass. n. 16037/2010 - e tale decisione non sia stata spontaneamente ottemperata dall’obbligato, ove il titolare di detta situazione giuridica soggettiva abbia scelto di promuovere l’esecuzione del titolo si impone Ric. 2021 n. 15394 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 5 - di considerare l’articolato procedimento come unico.Da quanto detto, ne deriva la diretta applicabilità del principio di effettività della tutela giurisdizionale al processo avviato dall’odierno ricorrente con la richiesta di distrazione delle spese.

2. Il motivo di ricorso risulta infondatosotto tutti i profili in cui è prospettato.

2.1. Non può, innanzitutto, trovare accoglimento la tesi del ricorrente, secondo cui l’istanza di distrazione delle spese costituirebbe la domanda introduttiva di uno speciale procedimento, disciplinato dall’art. 93 cod. proc. civ. , nel quale l’avvocato antistatario assumerebbe la veste di parte e sarebbe, pertanto, legittimato a dolersi della relativa irragionevole durata.

2.1.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio,perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017, Rv. 646824; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010, Rv. 612482; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022, Rv. 664884).

Si è chiarito, altresì, che la domanda di distrazione delle spese, che non può essere proposta in un giudizio autonomo e separato (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 809 del 14/01/2011, Rv. 616326), non presenta i caratteri della domanda giudiziale in senso proprio, posto che può essere avanzata anche oralmente all’udienza di discussione della causa, o in sede di precisazione delle conclusioni, o anche nella comparsa conclusionale, Ric. 2021 n. 15394 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 6 - sottraendosi al regime processuale di tipo preclusivo e decadenziale proprio della domanda giudiziale.

Il distrattario, inoltre, non è gravato dall’onere della prova della sua dichiarazione di anticipazione delle spese, la quale è da ritenersi vincolante per il giudice, nel senso che questi non ha alcun margine di sindacato su di essa.

Conseguentemente, il provvedimento che dispone sulla distrazione, piuttosto che una statuizione della sentenza in senso stretto, è considerato alla stregua di un autonomo provvedimento formalmente cumulato con questa, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore ed il suo cliente vittorioso. (cfr. Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 31033 del 27/11/2019; Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 8562 del 26/03/2021).

In coerenza con tali principi, si è affermato che, in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, il difensore può far luogo non già all’impugnazione della sentenza nelle vie ordinarie, ma soltanto al procedimento di correzione dell’errore materiale (cfr. Cass., Sez.

Un., sentenza n. 16037 del 07/07/2010 , peraltro richiamata dal ricorrente in maniera inconferente).

2.1.2. Deve essere,pertanto, confermata la pronuncia della Corte d’Appello di Bari, nella parte in cui ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal Lojodice contro il Ministero della Giustizia, per l’irragionevole durata della fase cognitiva del giudizio presupposto, nella quale egli non ha assunto la veste di parte.

2.2. Né hanno pregio le affermazioni del ricorrente,secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare unitariamente i procedimenti di esecuzione e di opposizione all’esecuzione, come unica fase (v. ricorso, p. 10 righi 8-12): correttamente la Corte distrettuale richiama quanto ben chiarito da Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 5769 del 07/03/2017 (Rv. 643259 - 01), secondo cui le opposizioni esecutive, Ric. 2021 n. 15394 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 7 - cioè i giudizi di ordinaria cognizione che, eccezion fatta per l'opposizione a precetto, si insinuano nel corso di un processo esecutivo già pendente, conservano, rispetto alla vicenda esecutiva cui ineriscono e che le occasiona, un'indubitabile «autonomia strutturale».

Ed infatti, a far data da Cass. n. 18197/2015, che ha avuto modo di confrontarsi con la previsione di cui all'art. 2, comma 2-quater della leg ge n. 89/2001, introdotto a seguito dellanovella del 2012 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83), è stato ritenuto che la disposizione, secondocui non si tiene conto ai fini del computo della durata «deltempo in cui il processo è sospeso», include non solo l'ipotesidi sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.ma tutte le altre ipotesi di sospensione, tra cui anche quella di cui all'art. 624 cod. proc. civ., attesa l'ampiezza della formula introdotta dal legislatore del 2012, restando comunque salva la possibilità per la parte, che ritenga di aver subito un pregiudizio dall'eccessiva durata del processo pregiudicante, di proporre un'autonoma domanda di equa riparazione specificamente riferita a quest'ultimo giudizio(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16328 del 2020).

2.2.1. Del resto,il ricorrente non ha specificamente preso posizione sulla statuizione della Corte distrettuale in merito al superamento dei termini di ragionevole durata, e in particolare nulla ha riferito sullo svolgimento del giudizio di ottemperanza, sui provvedimenti resi e sull’attività svolta in sede esecutiva.

3. Ri badita la non autonomia della pretesa del difensore antistatario, ne consegue che non ha pregio neanche l’affermazione del ricorrente (v. ricorso, p. 12, righi 8-15) secondo la quale il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente.

Si deve, infatti, rilevare che, potendo il difensore distrattario rivolgere sempre le proprie pretese anche direttamente nei confronti della parte rappresentata, la doglianza circa l’irragionevole durata dei tempi Ric. 2021 n. 15394 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 8 - processuali di soddisfazione del credito professionale avrebbe comunque dovuto essere «assistita quantomeno da allegazioni sulla effettiva incapienza del cliente nel soddisfare il credito, donde la sofferenza per la dilatazione irragionevole dei tempi del giudizio presupposto»(cfr., in motivazione, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, richiamata da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18577 del 09/06/2022; nonché Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022, la quale esclude che in capo all’istante possa venirsi a configurare un danno di natura patrimoniale, per essere i compensi comunque dovuti all’avvocato dal proprio cliente, indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali).

3.1. Orbene, nella fattispeciein esame, il ricorrente non ha allegato alcunché circa l’eventuale incapienza del proprio assistito, o circa l’impossibilità di rivolgersi direttamente a quest’ultimo per neutralizzare il dedotto pregiudizio derivante dal ritardo nella soddisfazione del credito fatto valere nei confronti dello Stato.

4. L’istanza di distrazione ha, dunque, valenza meramente incidentale ed accessoria, identificandosi in una postulazione soltanto complementare e sussidiaria, occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito – e ai cui tempi – resta condizionata.

Accessorietà, peraltro, di secondo grado, giacché derivata ed ulteriore rispetto alla natura già accessoria dell’istanza di liquidazione delle spese (cfr. Cass., Sez. 2, sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022). 4.1.Il consolidato orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, ha dunque escluso che l’avvocato antistatario possa aver diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo nel quale abbia prestato la propria opera professionale, in quanto il conseguimento della pronuncia sulla distrazione è evento che dipende, Ric. 2021 n. 15394 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 9 - sia nell’an che nel quando , dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l’insorgere del relativo processo, sicché l’istanza di distrazione, proprio per il suo carattere accessorio (viepiù di secondo grado), non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsia quelli dettati per il giudizio sulla pretesa «principale» (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11623 del 04/05/2023 - Rv. 667764 –01; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022; Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21654 del 26/10/2016; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089), e pertanto non può essere equiparata ad una situazione giuridica soggettiva autonoma (come si deduce chiaramente da Cass. n. 16037/2010).

Tale conclusione, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non si risolve in una violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU: infatti, «… sebbene l’art. 86 cod. proc. civ. abiliti l’avvocato alla difesa personale in giudizio, una cosa è l’agire a tutela d’un proprio diritto, altra è utilizzare il patrocinio di terzi per veicolare in aggiunta una pretesa propria di carattere dipendente.

L’art. 6, par. 1 CEDU, in attuazione del quale opera la legge n. 89/01, stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il «suo» processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto» (così, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18577 del 09/06/2022).

5. Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza esi liquidano come da dispositivo.

5.1. Ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001.

Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (cfr.Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 15394 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 10 - La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15394-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BARI, VIA G. PASCOLI N. 39,rappresentato e difeso in proprio; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI , depositato il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con ricorso depositato in data 06.0 3 .2020, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d’Appello di Bari il riconoscimento del proprio diritto all’equa riparazione, ex lege24 marzo 2001, n. 89 (c.d. «legge Pinto»),per l’irragionevole durata di diversi giudizi presuppost i: Ric. 2021 n. 15394 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 2 - A) di cognizione, neiquali egli aveva assistito la parte privata dapprima dinanzi al Tribunale del Lavoro di Bari quale difensore antistatario, in seconda istanza innanzi alla Corte d’Appello di Bari, la quale chiudeva la fase di cognizione con sentenza esecutiva n. 4654/2009; B) di esecuzione, con i qualiil Lojodice azionava in proprio esecutivamente la sentenza n. 4654/2009 attraverso successivi giudiz i finalizzati al pagamento delle sue spettanze in qualità di difensore antistatario, giunti ad una fase di merito dichiarata estinta il 13.09.2017 con ordinanza del Tribunale di Bari. Avverso detto provvedimento proponeva appelloil Lojodice, insistendo ne lle proprie pretese innanzi alla Corte d’Appello di Bari che, in accoglimento del gravame, dichiarava la nullità dell’ordinanza di estinzionee rimetteva le parti al primo giudice: riassunto il procedimento, pende -ancora d alla data di proposizione del ricorso per equo indennizzo– la fase esecutiva . 1.3. [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte d’Appello di Bari rigettava la domanda di equa riparazione ritenendo il valore del pregiudizio per durata irragionevole insussistente perché irrisorio, non avendo il ricorrente provato o allegato alcun concreto pregiudizio. 1.4. Il professionista opponeva il decreto del procedimento monitorio innanzi alla Corte d’Appello di Bari che , con decreto n. 966/2021, richiamando l’orientamento di legittimità (Cass n. 8428/2017): - rigettava la domanda proposta nei confronti del Ministero della Giustizia, in quanto il ricorrente non era stato parte dei procedimenti di cognizione presupposti promossi nell’esclusivo interesse della parte assistita, irrilevante essendo, a tal fine, la domanda di distrazione delle spese presentata dal Lojodice quale avvocato antistatario; - riteneva che l’irragionevole durata del processo di esecuzione debbaessere calcolata in maniera autonoma rispetto all’irragionevole Ric. 2021 n. 15394 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 3 - durata del processo di opposizione all’esecuzione (v. Cass. n. 5769/2017); - dichiarava, in parte qua , la domanda infondata, in quanto in nessuno dei procedimenti di esecuzione e di opposizione risultano superatii termini di ragionevole durata, ex art. 2, comma 2 - bis , legge Pinto, non potendosi appunto considerare unitarie le due fasi del processo, posto che l’odierno ricorrente non aveva assunto – come sopra detto -la veste di parte nella fase di cognizione . [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in più censure,si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 112 cod. proc. civ. – omesso esame del thema decidendum ed omessa decisione sulla domanda proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in proprio – erronea motivazione e violazione artt. 1 bise 3, comma 1, legge n. 89/2001 e dell’art. 6, par. 1, Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo – sentenza della Corte di Cassazione –Sezioni Unite n. 19883/2019. 1.1. Con il primo profilo dicensura, il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe travisato la propria domanda, in quanto egli non avrebbe indicato come giudizio presupposto, rispetto al vantato diritto all’equa riparazione, la causa promossa nell’interesse del proprio assistito, ma lo speciale procedimento introdotto nel proprio esclusivo interesse ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.per ottenere la distrazione delle spese. Né il ricorrente avrebbe chiesto al giudice di merito di valutare la ragionevole durata di due distinti procedimenti, l’uno di cognizione e l’altro di esecuzione, avendo invece dedotto un unico giudizio presupposto(v. Cass. Sez. U, n. 19883 del 2019), la cui fase di cognizione, relativa alla domanda exart. 93 cod. proc. civ. proposta innanzi alla Corte d’Appello di Bari, avrebbe dovuto essere valutata unitariamente, a prescindere dalla contestualità nei ricorsi introduttivi Ric. 2021 n. 15394 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 4 - avviati, nei due gradi di giudizio, riguardanti la domanda formulata in proprio ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. ela domanda formulata per conto della cliente.Allo stesso modo, la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare unitariamente i procedimenti di esecuzione e di opposizione all’esecuzione, come unica fase di esecuzione (v. Cass. Sez. U, n. 19883 del 2019). 1.2. Sotto altro aspetto, il Lojodice sostiene che la Corte distrettuale, nel negargli la qualità di parte nella fase di cognizione del giudizio presupposto, avrebbe disatteso l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte ( espresso con sentenza n. 21070 del 01.10.2009), secondo cui l’avvocato munito di procura che chiede la distrazione delle spese assume la qualità di parte processuale nello speciale procedimento disciplinato dall’art. 93 cod. proc. civ., ove egli agisce per un diritto proprio ed autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente. 1.3. Il ricorrente lamenta, ancora, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1-bis, comma 1, legge n. 89 del 2001, e dell’art. 6, par. 1 CEDU –sentenza Corte di Cassazione Sezioni unite n. 193883/2019 e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritto dell’Uomo ivi richiamata per un’interpretazione «convenzionalmente» orientata , secondo cui, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, allorquando sia fatta valere dinanzi al giudice, nel processo civile o amministrativo, una situazione giuridica soggettiva di vantaggio riconosciuta con decisione definitiva e obbligatoria – come quella attribuita al Lojodice ex art. 93 cod. proc. civ.: Cass. n. 16037/2010 - e tale decisione non sia stata spontaneamente ottemperata dall’obbligato, ove il titolare di detta situazione giuridica soggettiva abbia scelto di promuovere l’esecuzione del titolo si impone Ric. 2021 n. 15394 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 5 - di considerare l’articolato procedimento come unico.Da quanto detto, ne deriva la diretta applicabilità del principio di effettività della tutela giurisdizionale al processo avviato dall’odierno ricorrente con la richiesta di distrazione delle spese. 2. Il motivo di ricorso risulta infondatosotto tutti i profili in cui è prospettato. 2.1. Non può, innanzitutto, trovare accoglimento la tesi del ricorrente, secondo cui l’istanza di distrazione delle spese costituirebbe la domanda introduttiva di uno speciale procedimento, disciplinato dall’art. 93 cod. proc. civ. , nel quale l’avvocato antistatario assumerebbe la veste di parte e sarebbe, pertanto, legittimato a dolersi della relativa irragionevole durata. 2.1.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio,perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017, Rv. 646824; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010, Rv. 612482; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022, Rv. 664884). Si è chiarito, altresì, che la domanda di distrazione delle spese, che non può essere proposta in un giudizio autonomo e separato (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 809 del 14/01/2011, Rv. 616326), non presenta i caratteri della domanda giudiziale in senso proprio, posto che può essere avanzata anche oralmente all’udienza di discussione della causa, o in sede di precisazione delle conclusioni, o anche nella comparsa conclusionale, Ric. 2021 n. 15394 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 6 - sottraendosi al regime processuale di tipo preclusivo e decadenziale proprio della domanda giudiziale. Il distrattario, inoltre, non è gravato dall’onere della prova della sua dichiarazione di anticipazione delle spese, la quale è da ritenersi vincolante per il giudice, nel senso che questi non ha alcun margine di sindacato su di essa. Conseguentemente, il provvedimento che dispone sulla distrazione, piuttosto che una statuizione della sentenza in senso stretto, è considerato alla stregua di un autonomo provvedimento formalmente cumulato con questa, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore ed il suo cliente vittorioso. (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 31033 del 27/11/2019; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8562 del 26/03/2021). In coerenza con tali principi, si è affermato che, in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, il difensore può far luogo non già all’impugnazione della sentenza nelle vie ordinarie, ma soltanto al procedimento di correzione dell’errore materiale (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 16037 del 07/07/2010 , peraltro richiamata dal ricorrente in maniera inconferente). 2.1.2. Deve essere,pertanto, confermata la pronuncia della Corte d’Appello di Bari, nella parte in cui ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal Lojodice contro il Ministero della Giustizia, per l’irragionevole durata della fase cognitiva del giudizio presupposto, nella quale egli non ha assunto la veste di parte. 2.2. Né hanno pregio le affermazioni del ricorrente,secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare unitariamente i procedimenti di esecuzione e di opposizione all’esecuzione, come unica fase (v. ricorso, p. 10 righi 8-12): correttamente la Corte distrettuale richiama quanto ben chiarito da Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 5769 del 07/03/2017 (Rv. 643259 - 01), secondo cui le opposizioni esecutive, Ric. 2021 n. 15394 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 7 - cioè i giudizi di ordinaria cognizione che, eccezion fatta per l'opposizione a precetto, si insinuano nel corso di un processo esecutivo già pendente, conservano, rispetto alla vicenda esecutiva cui ineriscono e che le occasiona, un'indubitabile «autonomia strutturale». Ed infatti, a far data da Cass. n. 18197/2015, che ha avuto modo di confrontarsi con la previsione di cui all'art. 2, comma 2-quater della leg ge n. 89/2001, introdotto a seguito dellanovella del 2012 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83), è stato ritenuto che la disposizione, secondocui non si tiene conto ai fini del computo della durata «deltempo in cui il processo è sospeso», include non solo l'ipotesidi sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.ma tutte le altre ipotesi di sospensione, tra cui anche quella di cui all'art. 624 cod. proc. civ., attesa l'ampiezza della formula introdotta dal legislatore del 2012, restando comunque salva la possibilità per la parte, che ritenga di aver subito un pregiudizio dall'eccessiva durata del processo pregiudicante, di proporre un'autonoma domanda di equa riparazione specificamente riferita a quest'ultimo giudizio(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16328 del 2020). 2.2.1. Del resto,il ricorrente non ha specificamente preso posizione sulla statuizione della Corte distrettuale in merito al superamento dei termini di ragionevole durata, e in particolare nulla ha riferito sullo svolgimento del giudizio di ottemperanza, sui provvedimenti resi e sull’attività svolta in sede esecutiva. 3. Ri badita la non autonomia della pretesa del difensore antistatario, ne consegue che non ha pregio neanche l’affermazione del ricorrente (v. ricorso, p. 12, righi 8-15) secondo la quale il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente. Si deve, infatti, rilevare che, potendo il difensore distrattario rivolgere sempre le proprie pretese anche direttamente nei confronti della parte rappresentata, la doglianza circa l’irragionevole durata dei tempi Ric. 2021 n. 15394 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 8 - processuali di soddisfazione del credito professionale avrebbe comunque dovuto essere «assistita quantomeno da allegazioni sulla effettiva incapienza del cliente nel soddisfare il credito, donde la sofferenza per la dilatazione irragionevole dei tempi del giudizio presupposto»(cfr., in motivazione, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, richiamata da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18577 del 09/06/2022; nonché Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022, la quale esclude che in capo all’istante possa venirsi a configurare un danno di natura patrimoniale, per essere i compensi comunque dovuti all’avvocato dal proprio cliente, indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali). 3.1. Orbene, nella fattispeciein esame, il ricorrente non ha allegato alcunché circa l’eventuale incapienza del proprio assistito, o circa l’impossibilità di rivolgersi direttamente a quest’ultimo per neutralizzare il dedotto pregiudizio derivante dal ritardo nella soddisfazione del credito fatto valere nei confronti dello Stato. 4. L’istanza di distrazione ha, dunque, valenza meramente incidentale ed accessoria, identificandosi in una postulazione soltanto complementare e sussidiaria, occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito – e ai cui tempi – resta condizionata. Accessorietà, peraltro, di secondo grado, giacché derivata ed ulteriore rispetto alla natura già accessoria dell’istanza di liquidazione delle spese (cfr. Cass., Sez. 2, sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022). 4.1.Il consolidato orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, ha dunque escluso che l’avvocato antistatario possa aver diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo nel quale abbia prestato la propria opera professionale, in quanto il conseguimento della pronuncia sulla distrazione è evento che dipende, Ric. 2021 n. 15394 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 9 - sia nell’an che nel quando , dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l’insorgere del relativo processo, sicché l’istanza di distrazione, proprio per il suo carattere accessorio (viepiù di secondo grado), non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsia quelli dettati per il giudizio sulla pretesa «principale» (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11623 del 04/05/2023 - Rv. 667764 –01; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022; Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21654 del 26/10/2016; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089), e pertanto non può essere equiparata ad una situazione giuridica soggettiva autonoma (come si deduce chiaramente da Cass. n. 16037/2010). Tale conclusione, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non si risolve in una violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU: infatti, «… sebbene l’art. 86 cod. proc. civ. abiliti l’avvocato alla difesa personale in giudizio, una cosa è l’agire a tutela d’un proprio diritto, altra è utilizzare il patrocinio di terzi per veicolare in aggiunta una pretesa propria di carattere dipendente. L’art. 6, par. 1 CEDU, in attuazione del quale opera la legge n. 89/01, stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il «suo» processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto» (così, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18577 del 09/06/2022). 5. Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza esi liquidano come da dispositivo. 5.1. Ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (cfr.Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915). P.Q.M. Ric. 2021 n. 15394 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 10 - La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e
Decreto Cassazione n. 22684/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris