CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18717/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02KZ29T) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] FRA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04FD53B) ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 032K04B) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Aidi, FRAJ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Samir - imputati di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (1 10TAY anche del reato di cui all'art.610 cod. pen.) - hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Grosseto; ritenuto che i ricorsi dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] siano radicalmente inammissibili perché del tutto privi di concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata; rilevato che il FRA) ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale per l'acquisizione del passaporto del ricorrente, e all'affermazione di responsabilità quanto alle cessioni di droga a FIORAVANTI e MEISTRO; ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, risultando dirimente l'assoluta genericità della richiesta, prospettata in termini sostanzialmente esplorativi (dal momento che il ricorrente aveva dedotto di "non ricordare a memoria" i periodi di assenza dall'Italia, impedendo alla Corte di apprezzarne l'effettiva rilevanza); ritenuto che le doglianze relative alle cessioni al FIORAVANTI siano inammissibili perché tendenti a sollecitare una rivalutazione del merito delle risultanze acquisite, avendo la Corte non illogicamente ritenuto raggiunta la prova della penale responsabilità alla luce dell'esito positivo della ricognizione fotografica, confermata dal teste sia pure all'esito di contestazione (v. in senso conforme pag. 4 seg. della sentenza di primo grado, il cui percorso argomentativo deve essere apprezzato congiuntamente a quello della sentenza impugnata, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme"); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi anche quanto alle cessioni in favore della MEISTRO, dovendo anche in questo caso la sentenza impugnata essere valutata unitamente a quanto esposto dal giudice di primo grado, secondo cui l'odierno ricorrente, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], era stato riconosciuto "con certezza" dalla MEISTRO "come persone da cui si era procurata lo stupefacente", avendo al contrario espresso dubbi sul terzo imputato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado); ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso