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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 30541/2023

Testo disponibile della fonte

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l ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania; letta la nota scritta depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di difensore di G.A. , il quale si è associato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 28/06/2022, pronunciata in sede di riesame della pericolosità sociale di I G.A. l, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania dispose la trasformazione della misura di sicurezza del ricovero presso la REMS di omissis in quella della libertà vigilata per la durata di 1 anno, da eseguirsi in [OSCURATO:PERSONA], provincia di Bergamo, ove G.A. si era stabilito nel corso del 2021, secondo quanto riferito dalle Questure di Catania e Bergamo.

1.1. Con successivo provvedimento in data 26/08/2022, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Brescia dispose la restituzione degli atti a quello di Catania, non constando alcuna effettiva presenza di G.A. in provincia di Bergamo.

1.2. Con provvedimento in data 24/09/2022, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania ribadì la competenza dell'Ufficio di sorveglianza di Brescia, ritrasmettendo il fascicolo in questione, senza però sollevare alcun conflitto di competenza.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Brescia, con ordinanza in data 9/11/2022, ha, invece, sollevato il conflitto, rilevando che se dalla nota della Questura di Catania in data 5/04/2022 si desumevano tracce della presenza di G.A. nel territorio di Bergamo nel 2021 e se dalla nota del 4/05/2022 della Questura di Bergamo si evinceva che G.A. aveva dichiarato di voler domiciliare in [OSCURATO:PERSONA], dalla nota in data 9/05/2022 dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] si apprendeva, invece, che egli era risultato irreperibile nel febbraio 2022 presso il domicilio indicato; che dalla nota del 7/05/2022 dei Carabinieri di Grammichele si evinceva che G.A. era stato denunciato dalla Questura di Rimini per condotte illecite recentemente tenute in quei luoghi; e che dalla nota del 7/07/2022 dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] veniva confermato che G.A. era risultato irreperibile nel territorio bergamasco, nonostante le accurate ricerche svolte.

Su tali premesse, non essendo possibile individuare il luogo dell'attuale presenza del libero vigilato, il Giudice remittente ha ritenuto che la competenza territoriale a sovrintendere all'esecuzione di misura di sicurezza personale spetti, in base al criterio stabilito dall'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., al magistrato di sorveglianza che l'ha disposta, ovvero a quello di Catania.

2. Con nota in data 17/11/2022, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania ha posto in luce che: il fascicolo cartaceo del relativo procedimento è stato inviato al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Brescia, per cui l'Ufficio etneo non è in possesso di alcun documento; la misura di sicurezza del ricovero in REMS, poi trasformata in libertà vigilata presso la comunità terapeutica assistita di [OSCURATO:PERSONA] in omissis dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania, era stata originariamente applicata dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Mantova in data 7/12/2017, per poi essere nuovamente aggravata nel ricovero in REMS in data 27/05/2019 dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania, allorché G.A. si trovava a Bergamo presso l'abitazione della madre, ove era stata effettuata la notifica per l'udienza del relativo procedimento; in data 19/5/2020, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania aveva prorogato, per altri 2 anni, la misura del collocamento in REMS, che non era stata mai eseguita in quanto G.A. si era nel frattempo allontanato dalla comunità terapeutica assistita di omissis per ignota destinazione; in data 28/06/2022 il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania aveva disposto la trasformazione della misura di sicurezza dal ricovero in REMS alla libertà vigilata presso la propria abitazione in Bergamo, ove G.A. era stabilmente domiciliato, essendo stato controllato e ripetutamente denunciato dalle Forze dell'ordine di quel territorio e avendo eletto domicilio in [OSCURATO:PERSONA], sito in provincia di Bergamo.

3. In data 14/04/2023 è pervenuta la requisitoria scritta presentata Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania.

3.1. In data 28/04/2023 è pervenuta in Cancelleria una nota scritta a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di G.A. , il quale si è associato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del conflitto di competenza proposto, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l'intervento della Corte di cessazione.

2. Sempre in premessa, deve osservarsi che, come correttamente evidenziato dal Giudice remittente, secondo il condiviso indirizzo giurisprudenziale di legittimità la competenza a sovrintendere all'esecuzione di misura di sicurezza personale ordinata successivamente al giudizio di cognizione spetta, ai sensi dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., al magistrato di sorveglianza che l'ha disposta, quando, nonostante la formale dichiarazione di residenza da parte dell'interessato in luogo diverso da quello di emissione del provvedimento, si accerti l'assenza in quel luogo di una residenza o di un domicilio effettivo (così Sez. 1, n. 13795 del 13/03/2015, Vampo, Rv. 262890 - 01).

2.1. Nel caso in esame, se per un verso G.A. ha dichiarato di voler eleggere domicilio in [OSCURATO:PERSONA] (Bg), via Sant'Alessandro n. 8, deve, per altro verso, rilevarsi che secondo quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Brescia i successivi accertamenti svolti dalle Forze dell'ordine operanti nel territorio bergamasco non lo hanno reperito nel domicilio indicato, senza che sia stata individuata un'altra effettiva dimora del soggetto in quel territorio.

Ne consegue che, in applicazione del ricordato principio di diritto, la competenza deve essere attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza che aveva disposto, da ultimo, la misura della libertà vigilata.

3. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. 3.1.

In caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi del condannato. [OSCURATO:PERSONA] Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania, cui dispone trasmettersi gli atti.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in data 2/05/2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania; letta la nota scritta depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di difensore di G.A. , il quale si è associato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/06/2022, pronunciata in sede di riesame della pericolosità sociale di I G.A. l, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania dispose la trasformazione della misura di sicurezza del ricovero presso la REMS di omissis in quella della libertà vigilata per la durata di 1 anno, da eseguirsi in [OSCURATO:PERSONA], provincia di Bergamo, ove G.A. si era stabilito nel corso del 2021, secondo quanto riferito dalle Questure di Catania e Bergamo. 1.1. Con successivo provvedimento in data 26/08/2022, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Brescia dispose la restituzione degli atti a quello di Catania, non constando alcuna effettiva presenza di G.A. in provincia di Bergamo. 1.2. Con provvedimento in data 24/09/2022, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania ribadì la competenza dell'Ufficio di sorveglianza di Brescia, ritrasmettendo il fascicolo in questione, senza però sollevare alcun conflitto di competenza. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Brescia, con ordinanza in data 9/11/2022, ha, invece, sollevato il conflitto, rilevando che se dalla nota della Questura di Catania in data 5/04/2022 si desumevano tracce della presenza di G.A. nel territorio di Bergamo nel 2021 e se dalla nota del 4/05/2022 della Questura di Bergamo si evinceva che G.A. aveva dichiarato di voler domiciliare in [OSCURATO:PERSONA], dalla nota in data 9/05/2022 dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] si apprendeva, invece, che egli era risultato irreperibile nel febbraio 2022 presso il domicilio indicato; che dalla nota del 7/05/2022 dei Carabinieri di Grammichele si evinceva che G.A. era stato denunciato dalla Questura di Rimini per condotte illecite recentemente tenute in quei luoghi; e che dalla nota del 7/07/2022 dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] veniva confermato che G.A. era risultato irreperibile nel territorio bergamasco, nonostante le accurate ricerche svolte. Su tali premesse, non essendo possibile individuare il luogo dell'attuale presenza del libero vigilato, il Giudice remittente ha ritenuto che la competenza territoriale a sovrintendere all'esecuzione di misura di sicurezza personale spetti, in base al criterio stabilito dall'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., al magistrato di sorveglianza che l'ha disposta, ovvero a quello di Catania. 2. Con nota in data 17/11/2022, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania ha posto in luce che: il fascicolo cartaceo del relativo procedimento è stato inviato al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Brescia, per cui l'Ufficio etneo non è in possesso di alcun documento; la misura di sicurezza del ricovero in REMS, poi trasformata in libertà vigilata presso la comunità terapeutica assistita di [OSCURATO:PERSONA] in omissis dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania, era stata originariamente applicata dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Mantova in data 7/12/2017, per poi essere nuovamente aggravata nel ricovero in REMS in data 27/05/2019 dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania, allorché G.A. si trovava a Bergamo presso l'abitazione della madre, ove era stata effettuata la notifica per l'udienza del relativo procedimento; in data 19/5/2020, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania aveva prorogato, per altri 2 anni, la misura del collocamento in REMS, che non era stata mai eseguita in quanto G.A. si era nel frattempo allontanato dalla comunità terapeutica assistita di omissis per ignota destinazione; in data 28/06/2022 il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania aveva disposto la trasformazione della misura di sicurezza dal ricovero in REMS alla libertà vigilata presso la propria abitazione in Bergamo, ove G.A. era stabilmente domiciliato, essendo stato controllato e ripetutamente denunciato dalle Forze dell'ordine di quel territorio e avendo eletto domicilio in [OSCURATO:PERSONA], sito in provincia di Bergamo. 3. In data 14/04/2023 è pervenuta la requisitoria scritta presentata Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania. 3.1. In data 28/04/2023 è pervenuta in Cancelleria una nota scritta a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di G.A. , il quale si è associato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del conflitto di competenza proposto, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l'intervento della Corte di cessazione. 2. Sempre in premessa, deve osservarsi che, come correttamente evidenziato dal Giudice remittente, secondo il condiviso indirizzo giurisprudenziale di legittimità la competenza a sovrintendere all'esecuzione di misura di sicurezza personale ordinata successivamente al giudizio di cognizione spetta, ai sensi dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., al magistrato di sorveglianza che l'ha disposta, quando, nonostante la formale dichiarazione di residenza da parte dell'interessato in luogo diverso da quello di emissione del provvedimento, si accerti l'assenza in quel luogo di una residenza o di un domicilio effettivo (così Sez. 1, n. 13795 del 13/03/2015, Vampo, Rv. 262890 - 01). 2.1. Nel caso in esame, se per un verso G.A. ha dichiarato di voler eleggere domicilio in [OSCURATO:PERSONA] (Bg), via Sant'Alessandro n. 8, deve, per altro verso, rilevarsi che secondo quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Brescia i successivi accertamenti svolti dalle Forze dell'ordine operanti nel territorio bergamasco non lo hanno reperito nel domicilio indicato, senza che sia stata individuata un'altra effettiva dimora del soggetto in quel territorio. Ne consegue che, in applicazione del ricordato principio di diritto, la competenza deve essere attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza che aveva disposto, da ultimo, la misura della libertà vigilata. 3. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. 3.1. In caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi del condannato. [OSCURATO:PERSONA] Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania, cui dispone trasmettersi gli atti. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in data 2/05/2023 Il Consigliere estensore
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