CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23872/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7, ,z' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Milano, pronunciata il 13 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni personali. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, è privo di concreta specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già oggetto di appello, senza la necessaria analisi critica delle argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici poste a fondamento della sentenza impugnata ove, a pagina 5, la Corte territoriale ha ribadito l'attendibilità della persona offesa e del suo riconoscimento dell'imputato quale autore del fatto e ha sottolineato come il ruolo svolto dallo stesso in altre rapine non avesse alcuna rilevanza, risolvendosi la censura in una mera reiterazione del motivo di appello al fine di giungere ad una non consentita lettura alternativa del merito; considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che reiterativo è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il P