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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 41395/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla omessa applicazione di sanzioni sostitutive, come introdotte dalla

I. n. 134 del 2021 e dal decreto legislativo n. 150 del 2022.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti: quanto ai vizi concernenti l'art. 129 cod. proc. pen., cfr. tra tante, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102; in relazione alla mancata applicazione "d'ufficio" delle sanzioni sostitutive (la richiesta di pena concordata proposta in data 24 maggio 2023, allorquando era già operativa la riforma delle suddette sanzioni, non prevedeva l'applicazione di pene sostitutive), cfr. Sez. 3, n. 16357 del 2023, Cinque; Sez. 4, n. 32694 del 23/06/2023.

Ne consegue la inammissibilità del ricorso, che va dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla omessa applicazione di sanzioni sostitutive, come introdotte dalla I. n. 134 del 2021 e dal decreto legislativo n. 150 del 2022. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti: quanto ai vizi concernenti l'art. 129 cod. proc. pen., cfr. tra tante, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102; in relazione alla mancata applicazione "d'ufficio" delle sanzioni sostitutive (la richiesta di pena concordata proposta in data 24 maggio 2023, allorquando era già operativa la riforma delle suddette sanzioni, non prevedeva l'applicazione di pene sostitutive), cfr. Sez. 3, n. 16357 del 2023, Cinque; Sez. 4, n. 32694 del 23/06/2023. Ne consegue la inammissibilità del ricorso, che va dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Decreto Cassazione n. 41395/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris