CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 00017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio e inammissibilita' nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 6/12/2019, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva riconosciuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di estorsione aggravata dall'aver agito in più persone riunite ai danni di [OSCURATO:PERSONA], costretto a versare la somma di euro 300,00 per la restituzione di un veicolo [OSCURATO:PERSONA] che gli era stato rubato: la Corte ha assolto il Grande ed il Miceli dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto, confermando, invece, la condanna del Berlingeri alla pena di anni quattro di reclusone ed euro mille di multa. 2. Avverso la pronuncia della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il Berlingeri deducendo: 2.1. vizio di motivazione, fino al travisamento della prova, per avere la Corte ritenuto che il denaro sia stato consegnato al predetto ricorrente, mentre le persone offese nulla hanno dichiarato circa il [OSCURATO:PERSONA], e soprattutto non hanno dichiarato di avergli consegnato denaro in occasione di un incontro al bar [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Violazione di legge laddove, nonostante l'assoluzione del Grande e del Micheli per non aver commesso il fatto (e, prima ancora, l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]) si è riconosciuta l'aggravante delle "più persone riunite", con conseguente eccessività della pena. 3. Il ricorso è parzialmente fondato, e la sentenza impugnata va annullata nei limiti di cui si dirà. 3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché volto ad una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944): nella ricostruzione dei fatti condivisa dalla sentenza impugnata perché fondata sulla registrazione dell'incontro dall'impianto di videosorveglianza del bar e su quanto riferito dalla persona offesa in ordine alla dazione del denaro, infatti, [OSCURATO:PERSONA] si era recato al [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] (assolto in primo grado) e lì aveva incontrato la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva consegnato il denaro pattuito; come meglio esplicitato, poi, nella sentenza di primo grado - alla quale anche deve far riferimento il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, giacchè le sentenze di primo e secondo grado, si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617) - poco dopo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si allontanavano a bordo della vettura in uso al primo, per far ritorno sul posto con il furgone oggetto di furto, restituito quindi al Bonacci. Con un percorso argornentativo privo di vizi logici, pertanto, i giudici di merito hanno riconosciuto la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di estorsione posto in essere ai danni del Bonucci. . 3.2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso in quanto, a seguito del'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato per cui si procede la mera presenza di costoro sul luogo dell'estorsione non è sufficiente ad integrare la contestata aggravante delle più persone riunite: secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di estorsione, condivisa dal Collegio, infatti, l'aggravante delle "più persone riunite" sussiste ogni qualvolta il soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che la violenza o la minaccia non provengano solo dal singolo soggetto che le pone in essere, ma siano manifestazione delle comuni e inique intenzioni di più persone di cui questi si faccia portavoce (Sez. 1, n. 40494 del 25/09/2007, Rv. 237862), sicché non è necessaria né sufficiente la presenza contestuale di più correi nel luogo di esecuzione del reato, ma è sufficiente che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengono da più persone, avendo tale fatto, per se stesso, maggiore effetto intimidatorio (Sez. 1, n. 46254 del 24/10/2007, Rv. 238485). La sentenza impugnata, invece, ha assolto il Grande perché ritenuto un mero intermediario che avrebbe agito nell'interesse della persona offesa e su richiesta di questa, ed il Miceli perché presente solo nella prima fase di ricerca del mezzo, senza poi partecipare a trattative, né pagamento della somma di denaro: conseguentemente nessuna percezione avrebbe avuto la persona offesa di una provenienza della minaccia da più persone. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui agli artt. 629 comma 2 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui agli artt. 629 comma 2 cod. pen. e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 21 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]