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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 25994/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02Z4VLO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. L. Miranda, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le richieste della Difesa, Avv.

F. Poggi, che ha fatto pervenire memoria di replica con la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, la CortevappellovNapoli, in funzione di [OSCURATO:PERSONA] (A, dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza promossa da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la nullità o inefficacia dell'ordine di carcerazione, emesso in data 8 gennaio 2025, con rimessione nel termine per proporre richiesta di misure alternative, previa declaratoria di nullità del decreto di irreperibilità, nonché quella diretta ad ottenere la declaratoria di estinzione della pena detentiva e di quella pecuniaria nella misura di diecimila euro di multa, con immediata scarcerazione della condannata.

La Corte territoriale ha deciso emettendo un unico provvedimento in relazione alle due istanze che avevano dato luogo a due procedimenti riuniti,dando atto che la Procura generale, medio tempore, con provvedimento del 27 ottobre 2025, aveva applicato l'indulto ex lege n. 241 del 2006, in relazione alla pena detentiva residua di anni due, mesi otto e giorni ventidue di reclusione, con immediata scarcerazione della condannata, escludendo che sussistesse un residuo interesse alla pronuncia della richiesta che il difensore aveva specificato dovesse intendersi come principale, in definitiva da reputarsi già accolta nelle more della definizione del procedimento.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la condannata, attraverso il difensore, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 672 cod. proc. pen., agli artt. 1 legge n. 241 del 2006 e 174 cod. pen.

L'ordinanza impugnata è viziata, secondo la ricorrente, nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ritenuto insussistente l'interesse dichiarando inammissibile il ricorso per la sopravvenuta applicazione dell'indulto.

Il provvedimento emesso dalla Procura generale, in data 27 ottobre 2025, contestualmente all'applicazione provvisoria dell'indulto e alla scarcerazione della condannata disposta ex art. 672, comma 3, cod. proc. pen., contiene anche istanza alla Corte di appello per l'applicazione definitiva dell'indulto, come si legge nel testo dell'ordine di scarcerazione.

Su tale richiesta la Corte di appello non ha provveduto ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ma, vista la pendenza dell'altra procedura diretta a dichiarare la nullità dell'ordine di esecuzione per il quale era in corso la detenzione, ha proceduto, nelle forme di cui agli artt. 665, 666, comma 4, cod. proc. pen. riservando la decisione all'udienza del 5 novembre 2025, decisione che veniva adottata con il provvedimento impugnato.

La ricorrente osserva che la pronuncia nulla ha disposto in ordine alla pena pecuniaria e, comunque, ha confuso le proprie competenze in via definitiva nella veste di [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione con quelle interinali attribuite all'Ufficio della Procura generale. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non ha provveduto in via definitiva all'applicazione dell'indulto rispetto alla pena detentiva né sulla pena pecuniaria nella misura di euro 10.000, come richiesto originariamente con ricorso depositato il 10 ottobre 2025 nel quale veniva invocata l'applicazione dell'indulto per l'intera pena detentiva e solo quale conseguenza della dichiarazione di estinzione della pena detentiva l'immediata scarcerazione della condannata.

Deduce la ricorrente che, dunque, la scarcerazione della condannata non ha esaurito la materia del contendere, tenuto conto peraltro che il provvedimento di indulto da applicare in via definitiva spetta, in via esclusiva, al [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione individuato nella Corte di Appello di Napoli, così permanendo un 2interesse alla dichiarazione di estinzione della pena.

Infine, si rileva che l'originaria istanza era diretta anche alla declaratoria di estinzione della pena pecuniaria sulla quale nemmeno in via provvisoria ha disposto la Procura generale.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, M. L. Miranda, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Nella specie, l'incidente di esecuzione aveva un oggetto composito perché, con una prima richiesta, veniva proposto ricorso al [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., chiedendo dichiararsi la nullità del titolo esecutivo, con conseguente restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. per proporre impugnazione e liberazione della condannata.

Il secondo incidente di esecuzione riunito alla descritta procedura, aveva ad oggetto, ancorché indicato come domanda principale secondo la Corte di appello, l'applicazione dell'indulto.

Quindi, risulta che il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione / per entrambe le richieste riunite, ha fissato udienza e ha adottato il provvedimento di inammissibilità per carenza di interesse dopo aver riservato la decisione all'esito dell'instaurato contraddittorio ex art. 666 cod. proc. pen.

La mancata statuizione sul ricorso ex art. 670 cod. proc. pen. è, dunque, effetto della sopravvenuta applicazione dell'indulto in via incidentale da parte della Procura generale e la decisione di inammissibilità per riscontrata carenza di interesse investe anche la richiesta avanzata in via subordinata ex art. 670 cod. proc. pen. 1.2.

Tanto premesso, si rileva che il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non ha tenuto conto, nel riscontrare la carenza di interesse, in primo luogo,d`fa mancanza di decisione circa l'applicazione dell'indulto per la pena pecuniaria.

Infatti, la precisazione operata nel senso di considerare principale la richiesta di applicazione dell'indulto sulla pena detentiva non elide la necessità di deligre (A- anche sulla richiesta di applicazione dell'indulto relativamente alla pena pecuniaria.

In secondo luogo, quanto alla decisione definitiva, effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione omette di considerare che la Procura generale presso la Corte d'appello, nell'applicare l'indulto in via d'urgenza, ex art. 672, comma 3, cod. proc. pen., aveva chiesto di provvedere in via definitiva sulla concessione del beneficio. 3Del resto, tale richiesta è in linea con la natura del provvedimento adottato ex art. 672, comma 3, cod. proc. pen., a carattere provvisorio e destinato ad essere assorbito dalla pronunzia definitiva che compete al [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo.

Sul punto, va ribadito l'orientamento di questa Corte di legittimità che si è espressa nel condivisibile senso (Sez. 1, n. 39285 del 13/10/2010, Acerra, Rv. 248840 - 01; Sez. 1, n. 40548 del 07/10/2009, Rv. 245357 - 01) secondo cui il Pubblico ministero, quando procede al cumulo delle pene, deve tenere conto dell'eventuale incidenza dell'indulto sull'entità della pena eseguibile, anche se questo non è stato ancora applicato dal giudice dell'esecuzione, e, conseguentemente, deve sospendere provvisoriamente l'esecuzione qualora all'esito del calcolo così effettuato la pena non superi i limiti previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

Tanto, nonostante il contenuto (apparentemente) dissonante di alcuni, più risalenti, arresti (Sez. 1, n. 2232 del 9/01/2007, Oloncino, Rv. 235903, Sez. 1, n. 46246 del 5/11/2008, Sanna, Rv. 242087), considerato che nell'emettere l'ordine di esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva, il Pubblico ministero deve tener conto, nella determinazione della pena ancora da espiare, dell'applicazione del beneficio dell'indulto anche se non ancora concretamente concesso dal giudice dell'esecuzione.

Se è indubbio che spetta al [OSCURATO:PERSONA] dell'Esecuzione valutare la applicabilità o meno del provvedimento di clemenza ed eventualmente statuire sull'estinzione della pena o di parte di essa, non può per ciò solo escludersi una "anticipata incidenza" del provvedimento contemplante il beneficio.

Tale interpretazione si impone non solo per esigenze di razionalità del sistema (che tende ad evitare la carcerazione di soggetti condannati a pene detentive brevi e a privilegiare, ove possibile, l'espiazione delle pene mediante ricorso a misure alternative alla detenzione) ma anche in ragione del disposto di cui all'art. 672, comma 3, cod. proc. pen. che consente all'Organo che cura l'esecuzione della sentenza di condanna di disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto, dovendosi ritenere che quanto previsto in relazione al condannato detenuto sia, a maggior ragione, applicabile allorquando il possibile fruitore del beneficio si trovi in stato di libertà.

2. Consegue l'annullamento con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione perché provveda a prendere in esame tutte le istanze formulate dal condannato.

P. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso, il 14 aprile 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]•ara [OSCURATO:PERSONA] I a L CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE prnPEìnIeDeposita:a in Cancelieria oggi Roma, lì 1IL [OSCURATO:PERSONA] \P/ ft RhIZIARIO 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02Z4VLO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. L. Miranda, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le richieste della Difesa, Avv. F. Poggi, che ha fatto pervenire memoria di replica con la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la CortevappellovNapoli, in funzione di [OSCURATO:PERSONA] (A, dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza promossa da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la nullità o inefficacia dell'ordine di carcerazione, emesso in data 8 gennaio 2025, con rimessione nel termine per proporre richiesta di misure alternative, previa declaratoria di nullità del decreto di irreperibilità, nonché quella diretta ad ottenere la declaratoria di estinzione della pena detentiva e di quella pecuniaria nella misura di diecimila euro di multa, con immediata scarcerazione della condannata. La Corte territoriale ha deciso emettendo un unico provvedimento in relazione alle due istanze che avevano dato luogo a due procedimenti riuniti,dando atto che la Procura generale, medio tempore, con provvedimento del 27 ottobre 2025, aveva applicato l'indulto ex lege n. 241 del 2006, in relazione alla pena detentiva residua di anni due, mesi otto e giorni ventidue di reclusione, con immediata scarcerazione della condannata, escludendo che sussistesse un residuo interesse alla pronuncia della richiesta che il difensore aveva specificato dovesse intendersi come principale, in definitiva da reputarsi già accolta nelle more della definizione del procedimento. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la condannata, attraverso il difensore, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 672 cod. proc. pen., agli artt. 1 legge n. 241 del 2006 e 174 cod. pen. L'ordinanza impugnata è viziata, secondo la ricorrente, nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ritenuto insussistente l'interesse dichiarando inammissibile il ricorso per la sopravvenuta applicazione dell'indulto. Il provvedimento emesso dalla Procura generale, in data 27 ottobre 2025, contestualmente all'applicazione provvisoria dell'indulto e alla scarcerazione della condannata disposta ex art. 672, comma 3, cod. proc. pen., contiene anche istanza alla Corte di appello per l'applicazione definitiva dell'indulto, come si legge nel testo dell'ordine di scarcerazione. Su tale richiesta la Corte di appello non ha provveduto ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ma, vista la pendenza dell'altra procedura diretta a dichiarare la nullità dell'ordine di esecuzione per il quale era in corso la detenzione, ha proceduto, nelle forme di cui agli artt. 665, 666, comma 4, cod. proc. pen. riservando la decisione all'udienza del 5 novembre 2025, decisione che veniva adottata con il provvedimento impugnato. La ricorrente osserva che la pronuncia nulla ha disposto in ordine alla pena pecuniaria e, comunque, ha confuso le proprie competenze in via definitiva nella veste di [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione con quelle interinali attribuite all'Ufficio della Procura generale. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non ha provveduto in via definitiva all'applicazione dell'indulto rispetto alla pena detentiva né sulla pena pecuniaria nella misura di euro 10.000, come richiesto originariamente con ricorso depositato il 10 ottobre 2025 nel quale veniva invocata l'applicazione dell'indulto per l'intera pena detentiva e solo quale conseguenza della dichiarazione di estinzione della pena detentiva l'immediata scarcerazione della condannata. Deduce la ricorrente che, dunque, la scarcerazione della condannata non ha esaurito la materia del contendere, tenuto conto peraltro che il provvedimento di indulto da applicare in via definitiva spetta, in via esclusiva, al [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione individuato nella Corte di Appello di Napoli, così permanendo un 2interesse alla dichiarazione di estinzione della pena. Infine, si rileva che l'originaria istanza era diretta anche alla declaratoria di estinzione della pena pecuniaria sulla quale nemmeno in via provvisoria ha disposto la Procura generale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, M. L. Miranda, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Nella specie, l'incidente di esecuzione aveva un oggetto composito perché, con una prima richiesta, veniva proposto ricorso al [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., chiedendo dichiararsi la nullità del titolo esecutivo, con conseguente restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. per proporre impugnazione e liberazione della condannata. Il secondo incidente di esecuzione riunito alla descritta procedura, aveva ad oggetto, ancorché indicato come domanda principale secondo la Corte di appello, l'applicazione dell'indulto. Quindi, risulta che il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione / per entrambe le richieste riunite, ha fissato udienza e ha adottato il provvedimento di inammissibilità per carenza di interesse dopo aver riservato la decisione all'esito dell'instaurato contraddittorio ex art. 666 cod. proc. pen. La mancata statuizione sul ricorso ex art. 670 cod. proc. pen. è, dunque, effetto della sopravvenuta applicazione dell'indulto in via incidentale da parte della Procura generale e la decisione di inammissibilità per riscontrata carenza di interesse investe anche la richiesta avanzata in via subordinata ex art. 670 cod. proc. pen. 1.2. Tanto premesso, si rileva che il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non ha tenuto conto, nel riscontrare la carenza di interesse, in primo luogo,d`fa mancanza di decisione circa l'applicazione dell'indulto per la pena pecuniaria. Infatti, la precisazione operata nel senso di considerare principale la richiesta di applicazione dell'indulto sulla pena detentiva non elide la necessità di deligre (A- anche sulla richiesta di applicazione dell'indulto relativamente alla pena pecuniaria. In secondo luogo, quanto alla decisione definitiva, effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione omette di considerare che la Procura generale presso la Corte d'appello, nell'applicare l'indulto in via d'urgenza, ex art. 672, comma 3, cod. proc. pen., aveva chiesto di provvedere in via definitiva sulla concessione del beneficio. 3Del resto, tale richiesta è in linea con la natura del provvedimento adottato ex art. 672, comma 3, cod. proc. pen., a carattere provvisorio e destinato ad essere assorbito dalla pronunzia definitiva che compete al [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo. Sul punto, va ribadito l'orientamento di questa Corte di legittimità che si è espressa nel condivisibile senso (Sez. 1, n. 39285 del 13/10/2010, Acerra, Rv. 248840 - 01; Sez. 1, n. 40548 del 07/10/2009, Rv. 245357 - 01) secondo cui il Pubblico ministero, quando procede al cumulo delle pene, deve tenere conto dell'eventuale incidenza dell'indulto sull'entità della pena eseguibile, anche se questo non è stato ancora applicato dal giudice dell'esecuzione, e, conseguentemente, deve sospendere provvisoriamente l'esecuzione qualora all'esito del calcolo così effettuato la pena non superi i limiti previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Tanto, nonostante il contenuto (apparentemente) dissonante di alcuni, più risalenti, arresti (Sez. 1, n. 2232 del 9/01/2007, Oloncino, Rv. 235903, Sez. 1, n. 46246 del 5/11/2008, Sanna, Rv. 242087), considerato che nell'emettere l'ordine di esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva, il Pubblico ministero deve tener conto, nella determinazione della pena ancora da espiare, dell'applicazione del beneficio dell'indulto anche se non ancora concretamente concesso dal giudice dell'esecuzione. Se è indubbio che spetta al [OSCURATO:PERSONA] dell'Esecuzione valutare la applicabilità o meno del provvedimento di clemenza ed eventualmente statuire sull'estinzione della pena o di parte di essa, non può per ciò solo escludersi una "anticipata incidenza" del provvedimento contemplante il beneficio. Tale interpretazione si impone non solo per esigenze di razionalità del sistema (che tende ad evitare la carcerazione di soggetti condannati a pene detentive brevi e a privilegiare, ove possibile, l'espiazione delle pene mediante ricorso a misure alternative alla detenzione) ma anche in ragione del disposto di cui all'art. 672, comma 3, cod. proc. pen. che consente all'Organo che cura l'esecuzione della sentenza di condanna di disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto, dovendosi ritenere che quanto previsto in relazione al condannato detenuto sia, a maggior ragione, applicabile allorquando il possibile fruitore del beneficio si trovi in stato di libertà. 2. Consegue l'annullamento con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione perché provveda a prendere in esame tutte le istanze formulate dal condannato. P. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso, il 14 aprile 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]•ara [OSCURATO:PERSONA] I a L CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE prnPEìnIeDeposita:a in Cancelieria oggi Roma, lì 1IL [OSCURATO:PERSONA] \P/ ft RhIZIARIO 5
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