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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 27511/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bn) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; lette le conclusioni del difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con note di discussione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo agli arresti domiciliari patiti dal18/3/2015 al 13/7/2015 in relazione al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 314, 61, n. 7 cod. pen., dal quale era stato assolto con sentenza del Tribunale di Roma del 14/4/2022, irrevocabile il 30/6/2022.

2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.; illogicità e contraddittorietà della motivazione.

La Corte di appello avrebbe affermato che il Tribunale del riesame avrebbe annullato la misura cautelare in base a nuovi elementi, diversi da quelli esaminati dal G.i.p. nell'emanazione del provvedimento genetico; questa affermazione, tuttavia, sarebbe errata, in quanto l'unica produzione offerta dal ricorrente, peraltro già in occasione del primo riesame, sarebbe consistita in una mera elencazione degli uffici dallo stesso ricoperti, predisposta su foglio Word solo per agevolare la consultazione di una "sequenza" già presente in atti.

Le funzioni ricoperte dal [OSCURATO:PERSONA], peraltro, sarebbero state note al momento della richiesta della misura cautelare, dandosi li atto del ruolo di direttore dell'ufficio XIV della Ragioneria generale dello Stato, con competenza di coordinamento delle attività in materia dì liquidazione; compiti di vigilanza sulle liquidazioni stesse, per contro, sarebbero spettati al (diverso) ufficio XV, all'epoca diretto da [OSCURATO:PERSONA], come risultante dallo stesso provvedimento genetico.

Il ruolo ed i poteri del ricorrente, ancora, sarebbero pacificamente emersi nel corso dell'interrogatorio di garanzia, così risultando del tutto chiari anche al G.i.p., come peraltro precisato anche nell'ordinanza impugnata (nella quale si affermerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver svolto esclusivamente compiti di consulenza legale e di coordinamento).

Sotto correlato profilo, poi, si evidenzia che, se davvero questo documento fosse stato in tal modo decisivo a fini cautelari, non si comprenderebbe perché mai il Tribunale del riesame, che già lo possedeva, lo avrebbe del tutto ignorato nel suo primo intervento cautelare nella vicenda.

Le stesse funzioni e gli stessi poteri del ricorrente (con particolare riguardo all'assenza di obblighi di vigilanza), ancora, sarebbero stati evidenziati nella richiesta di modifica della misura.

Ne consegue che la base cognitiva sulla quale si era pronunciato il G.i.p., in sede genetica, sarebbe esattamente la stessa poi a disposizione del Tribunale del riesame e di questa Corte di legittimità, e tutti sarebbero stati perfettamente a conoscenza delle attribuzioni, dei ruoli e delle funzioni del [OSCURATO:PERSONA].

Di seguito, sarebbe errata, perché non confermata, anche l'affermazione del Tribunale secondo cui la stessa Corte di cassazione avrebbe sostenuto che l'elisione della misura sarebbe stata resa possibile dalla documentata ricostruzione delle effettive attribuzioni del ricorrente, ottenuta mediante il successivo deposito - da parte della difesa - dell'elenco degli uffici effettivamente ricoperti e dei relativi provvedimenti; in nessuna parte della pronuncia di legittimità, infatti, si farebbe richiamo a tale ipotetica, documentata 2ricostruzione delle attribuzioni, lì affermandosi, per contro, che la Corte di appello non avrebbe indicato gli organi di vigilanza e controllo dei quali avrebbe fatto parte il ricorrente, con i relativi poteri.

Analogamente, il provvedimento del Tribunale che aveva annullato la misura avrebbe evidenziato le lacune già individuate da questa Corte in sede rescindente, senza dunque alcun riferimento alle funzioni effettivamente svolte dal [OSCURATO:PERSONA] o alla produzione documentale della difesa; già il G.i.p., peraltro, sia al momento dell'adozione della misura che fino alla richiesta di revoca, ben sarebbe stato in grado di provvedere conformemente, risultando in possesso di tutti gli elementi necessari.

Infine sul punto, il ricorso evidenzia che l'ingiusta detenzione deriverebbe non solo dal provvedimento genetico del G.i.p., ma anche da quello del Tribunale del riesame (il primo), che - nella disponibilità di ogni informazione utile sul tema - avrebbe potuto rimettere in libertà l'indagato dopo soli 14 giorni, in luogo dei 118 scontati in arresti domiciliari; quanto a questo secondo periodo (3/4/2015-13/7/2015), dunque, non varrebbero gli argomenti del provvedimento gravato circa la decisività dei documenti presso il (secondo) Tribunale del riesame, perché pacificamente già in possesso del Collegio; - erronea applicazione dell'art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 27 Cost., 521 cod. proc. pen.; carenza di motivazione.

La Corte di appello avrebbe impiegato argomenti della sentenza assolutoria evidentemente abnormi, dunque inutilizzabili, e con riguardo ai quali sarebbe stato presentato - e giudicato ricevibile - un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

In particolare, il Tribunale, in contrasto con Corte cost. n. 41 del 2024 ed anziché limitarsi a ricostruire il fatto in termini strettamente necessari a verificare l'avvenuto decorso della prescrizione, avrebbe espresso giudizi sulla colpevolezza dell'imputato, così violando la presunzione di non colpevolezza, di cui all'art. 27 Cost., ed il diritto di "difendersi provando", di cui all'art. 24 Cost.

La stessa sentenza assolutoria, ancora, avrebbe escluso il concorso nei fatti di peculato, prospettando piuttosto una condotta di favoreggiamento personale, per la quale si sarebbero dovuti trasmettere gli atti al pubblico ministero; anche sul punto, dunque, emergerebbe evidente la gravissima lesione del diritto di difesa, in quanto il Tribunale, pur esaurito il proprio potere decisorio sul fatto oggetto di giudizio, avrebbe provveduto nei termini citati, quel che dunque presupponeva che il fatto fosse "diverso" da quanto contestato.

In forza di tali vizi radicali nella sentenza assolutoria, dunque, la Corte di appello non avrebbe potuto utilizzare la stessa pronuncia, venendosi diversamente a creare un'ulteriore lesione del diritto di difesa: in una sentenza non impugnabile (quel che avrebbe consentito di ottenere una pronuncia del tutto liberatoria, perché il fatto non sussiste), né soggetta a revisione, perché assolutoria, sarebbero infatti contenute affermazioni 3pregiudizievoli dalle quali non sarebbe possibile difendersi, poi poste alla base di un procedimento disciplinare e dell'ordinanza qui impugnata, con evidente violazione delle norme richiamate; - erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen.; travisamento della prova; carenza di motivazione.

La Corte di appello si sarebbe appiattita su molteplici affermazioni del Tribunale estranee al giudizio, illegittimamente inserite in motivazione dallo stesso Giudice del merito.

In primo luogo, l'ordinanza incorrerebbe in numerosi travisamenti del fatto, con riguardo alle condotte del ricorrente ritenute ostative alla riparazione: a) il riferimento alle "interlocuzioni sistematiche con i coindagati successivamente condannati e con vertici dell'amministrazione" trascurerebbe che gli originari coimputati del ricorrente, componenti del comitato di sorveglianza, sarebbero stati tutti assolti perché il fatto non sussiste, non avendo questo organo alcuna posizione di garanzia né funzioni di sorveglianza; b) il ripetuto riferimento all'Ufficio XV, come settore gestito dal ricorrente, sarebbe del tutto errato, ed in questi termini ripreso dalla sentenza assolutoria. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe dichiarato e documentato in ogni sede di esser stato il dirigente responsabile del solo ufficio XIV, non anche del XV, come affermato anche nella richiesta di riesame (al punto che pure l'ordinanza ne darebbe conto, pag. 3); c) l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la sente Ai assoluzione avrebbe ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi oi t h ri-o del €1-ifitto di favoreggiamento, poi dichiarato estinto per prescrizione, non sarebbe corretta.

Nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], infatti, non sarebbe stata emessa alcuna sentenza di estinzione del reato per prescrizione; anche questo travisamento della prova, dunque, avrebbe influito sulla Corte di appello.

Ancora, si contesta l'assenza di motivazione quanto al ricorso proposto alla Corte EDU, già menzionato.

Di seguito, è dedotta l'erronea applicazione della legge penale quanto alla impropria correlazione tra le valutazioni contenute in un'ordinanza cautelare poi annullata ed una sentenza di merito che ha assolto i coimputati perché il fatto non sussiste; improprio, dunque, sarebbe il raffronto tra i due provvedimenti, entrambi superati dalle statuizioni della Corte di cassazione.

Infine, si contestano nel merito gli argomenti indicati nell'ordinanza (pagg. 14-16) quali elementi costitutivi del delitto di favoreggiamento personale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Con riguardo al primo motivo, il Collegio osserva innanzitutto che questa Corte, con la pronuncia rescindente n. 17459 del 16/4/2025, ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello del 1°/10/2024, perché silente su un dato 4 (iessenziale: in particolare, il provvedimento di merito non precisava se l'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in danno del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato pronunciato in base ad elementi nuovi forniti dalla difesa al Tribunale del riesame, oppure sulla base di una differente valutazione dei medesimi elementi.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., come nel caso in esame; questa operatività, tuttavia, non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez.

U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; Sez. 4, n. 5452 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Raso, Rv. 275021; Sez. 4, n. 22806 del 6/12/2018, Morante, Rv. 272993).

Questo limite — come ritenuto nella citata pronuncia rescindente - trova spiegazione nel fatto che il sindacato sul comportamento (doloso o colposo) del soggetto attinto da misura cautelare è logicamente incompatibile con una valutazione cautelare successiva, avente esiti diversi rispetto a quella originaria ma basata sugli stessi elementi, nella quale sia stata esclusa la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura ex artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

In questo caso, infatti, la possibilità di valutare l'incidenza della eventuale condotta dolosa o colposa dell'imputato sulla applicazione della misura cautelare è preclusa dalla constatazione che il giudice della cautela disponeva, per negare o revocare la misura, degli stessi elementi sulla base dei quali il giudice di merito ha escluso la sussistenza delle condizioni di applicabilità della stessa, sicché la condotta dell'interessato, ancorché dolosa o gravemente colposa, non può aver avuto efficacia sinergica rispetto alle determinazioni assunte nella fase cautelare.

5. Tanto premesso, la Corte di appello ha affermato che l'annullamento dell'ordinanza genetica era maturato in forza non del medesimo compendio informativo valutato dal G.i.p., ma di un "decisivo arricchimento della base cognitiva intervenuto in sede di riesame", per effetto di una produzione documentale difensiva fino al momento non disponibile, né esaminata dallo stesso Giudice della cautela.

In particolare, l'ordinanza ha sottolineato che l'elisione della misura era stata resa possibile proprio dalla documentata ricostruzione delle effettive attribuzioni funzionali del [OSCURATO:PERSONA], ottenuta mediante il deposito - ad opera del legale - di un analitico elenco degli uffici ricoperti dall'indagato e dei 5relativi provvedimenti di nomina, solo così emergendo che lo stesso non aveva mai fatto parte di strutture dotate di poteri di vigilanza o di controllo sulla procedura liquidatoria, né tantomeno rivestito ruoli direttivi in essi.

Ancora sul punto, e con maggior precisione, lo stesso provvedimento impugnato ha evidenziato che "proprio l'assenza, nel fascicolo cautelare originario, di dati certi circa la posizione di garanzia dell'indagato aveva, infatti, consentito una sovrapposizione impropria tra funzioni di coordinamento e consulenza e obblighi di vigilanza, poi rivelatasi priva di fondamento alla luce della documentazione difensiva sopravvenuta."

5.1. Muovendo da questa premessa, e dunque procedendo alla valutazione delle condotte dell'istante nell'ottica dell'art. 314 cod. proc. pen., l'ordinanza ha poi negato sussistere i presupposti per accedere alla riparazione per ingiusta detenzione, svolgendo un ampio (pagg. 12-17) e motivato "confronto sistematico tra fatto cautelare e fatto accertato in sentenza", sul presupposto che solo questo passaggio "consente di stabilire se le condotte valorizzate a fondamento della misura abbiano conservato una consistenza oggettiva all'esito del giudizio di merito tale da giustificare, sul piano riparatorio, l'affermazione di una responsabilità causale dell'istante nel determinare o protrarre la limitazione della libertà personale."

6. Tanto premesso, il Collegio ritiene che la motivazione così redatta, sebbene estesa ed articolata, sia viziata.

7. Come già richiamato, la sentenza rescindente di questa Corte n. 17459/2025 chiedeva al Giudice del rinvio di accertare le ragioni per le quali il provvedimento cautelare era stato infine annullato, ossia se sulla base di elementi nuovi, offerti dalla difesa al Tribunale del riesame in sede rescissoria, ovvero in forza di elementi già in possesso del Giudice che aveva emesso o mantenuto il provvedimento cautelare.

7.1. Ebbene, la conclusione raggiunta dalla Corte di appello, nel senso della prima delle due ipotesi, risulta non aderente alla ricostruzione della vicenda cautelare contenuta nella stessa ordinanza qui impugnata.

7.2. Il decisivo deposito, da parte della difesa, dell'elenco degli uffici effettivamente ricoperti dall'istante e dei relativi provvedimenti di nomina, infatti, risulterebbe avvenuto non nel giudizio cautelare di rinvio, successivo alla sentenza di annullamento n. 35604, pronunciata da questa Corte il 1°/7/2015, ma in un momento precedente, ossia nel primo intervento del Tribunale del riesame (concluso con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi annullata dalla pronuncia di legittimità appena citata), se non, addirittura, ancora prima, ossia nel corso dell'interrogatorio di garanzia, nell'istanza di revoca della misura o nella richiesta di riesame.

67.3. Questa eventualità, infatti, sembra emergere dallo stesso testo dell'ordinanza impugnata, nella quale (pag. 3) si legge che "all'atto dell'interrogatorio di garanzia, svolto in data 25 marzo 2015, il [OSCURATO:PERSONA] evidenziava la propria estraneità alle contestazioni, chiarendo le attribuzioni e le funzioni effettivamente ricoperte ed escludendo di avere mai fatto parte di organi dotati di poteri di vigilanza o controllo sulla procedura liquidatoria, precisando di aver svolto esclusivamente compiti di consulenza legale e coordinamento".

Ancora nella medesima pagina del provvedimento qui in esame, si precisa poi che "con atto del 28 marzo 2015, la difesa proponeva richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa, censurando l'erronea attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo di vigilanza e controllo, evidenziando come l'obbligo di controllo sulle liquidazioni coatte amministrative gravasse su un diverso ufficio (Ufficio XV), mai diretto o composto dal ricorrente."

7.4. A tale riguardo, peraltro, occorre aggiungere che ancora il provvedimento qui impugnato sostiene (pag. 4) che la Corte di Cassazione - nella richiamata sentenza rescindente n. 35604/2015 — "dava atto che la linea difensiva - alimentata dalla produzione documentale in sede di riesame, comprendente l'elenco degli uffici effettivamente ricoperti dal [OSCURATO:PERSONA] e i relativi provvedimenti di nomina - mirava a delimitare le attribuzioni dell'Ufficio XIV (coordinamento e affari legali/contenzioso, non vigilanza) e a smentire l'appartenenza a organi con poteri di controllo: deduzioni cui l'ordinanza impugnata non aveva offerto risposte adeguate, lasciando indeterminato proprio il profilo decisivo della posizione di garanzia e, con esso, la tenuta del quadro indiziario ex art. 273 c.p.p."

7.5. A ciò si aggiunga, peraltro, che - come affermato nel ricorso - non trova riscontro l'affermazione del Giudice di appello secondo cui la sentenza rescindente emessa da questa Corte (quella che ha generato l'ordinanza qui impugnata) avrebbe "puntualmente evidenziato" che l'annullamento della misura genetica era stato reso possibile dal successivo deposito documentale da parte della difesa, tale da consentire la ricostruzione delle effettive attribuzioni funzionali del ricorrente; la sentenza di legittimità n. 17459/2025, infatti, non pare invero contenere alcun passaggio con questo contenuto, al punto che l'annullamento con rinvio è stato disposto proprio perché si accertasse di quali elementi disponesse il Tribunale del riesame allorquando, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva annullato il provvedimento cautelare.

8. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritiene dunque che il provvedimento della Corte d'appello debba esser nuovamente annullato con rinvio.

L'ordinanza in esame, infatti, si è diffusamente concentrata sul rapporto tra provvedimento cautelare genetico ed esito dibattimentale, senza tuttavia rispondere in modo adeguato e coerente all'unico quesito posto da questa Corte /4p 7in sede rescindente, fondato su un puntuale confronto tra quanto disponibile al giudice del provvedimento genetico e quanto al Tribunale pronunciatosi 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con diretta incidenza sulle ragioni dell'annullamento stesso, che il provvedimento impugnato non individua, limitandosi a richiamare "il decisivo arricchimento della base cognitiva" effettuato dal ricorrente, che, tuttavia, in forza della stessa motivazione, risulterebbe avvenuto nei precedenti momenti della medesima vicenda cautelare.

P.Q.

M .

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bn) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; lette le conclusioni del difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con note di discussione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo agli arresti domiciliari patiti dal18/3/2015 al 13/7/2015 in relazione al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 314, 61, n. 7 cod. pen., dal quale era stato assolto con sentenza del Tribunale di Roma del 14/4/2022, irrevocabile il 30/6/2022. 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.; illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello avrebbe affermato che il Tribunale del riesame avrebbe annullato la misura cautelare in base a nuovi elementi, diversi da quelli esaminati dal G.i.p. nell'emanazione del provvedimento genetico; questa affermazione, tuttavia, sarebbe errata, in quanto l'unica produzione offerta dal ricorrente, peraltro già in occasione del primo riesame, sarebbe consistita in una mera elencazione degli uffici dallo stesso ricoperti, predisposta su foglio Word solo per agevolare la consultazione di una "sequenza" già presente in atti. Le funzioni ricoperte dal [OSCURATO:PERSONA], peraltro, sarebbero state note al momento della richiesta della misura cautelare, dandosi li atto del ruolo di direttore dell'ufficio XIV della Ragioneria generale dello Stato, con competenza di coordinamento delle attività in materia dì liquidazione; compiti di vigilanza sulle liquidazioni stesse, per contro, sarebbero spettati al (diverso) ufficio XV, all'epoca diretto da [OSCURATO:PERSONA], come risultante dallo stesso provvedimento genetico. Il ruolo ed i poteri del ricorrente, ancora, sarebbero pacificamente emersi nel corso dell'interrogatorio di garanzia, così risultando del tutto chiari anche al G.i.p., come peraltro precisato anche nell'ordinanza impugnata (nella quale si affermerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver svolto esclusivamente compiti di consulenza legale e di coordinamento). Sotto correlato profilo, poi, si evidenzia che, se davvero questo documento fosse stato in tal modo decisivo a fini cautelari, non si comprenderebbe perché mai il Tribunale del riesame, che già lo possedeva, lo avrebbe del tutto ignorato nel suo primo intervento cautelare nella vicenda. Le stesse funzioni e gli stessi poteri del ricorrente (con particolare riguardo all'assenza di obblighi di vigilanza), ancora, sarebbero stati evidenziati nella richiesta di modifica della misura. Ne consegue che la base cognitiva sulla quale si era pronunciato il G.i.p., in sede genetica, sarebbe esattamente la stessa poi a disposizione del Tribunale del riesame e di questa Corte di legittimità, e tutti sarebbero stati perfettamente a conoscenza delle attribuzioni, dei ruoli e delle funzioni del [OSCURATO:PERSONA]. Di seguito, sarebbe errata, perché non confermata, anche l'affermazione del Tribunale secondo cui la stessa Corte di cassazione avrebbe sostenuto che l'elisione della misura sarebbe stata resa possibile dalla documentata ricostruzione delle effettive attribuzioni del ricorrente, ottenuta mediante il successivo deposito - da parte della difesa - dell'elenco degli uffici effettivamente ricoperti e dei relativi provvedimenti; in nessuna parte della pronuncia di legittimità, infatti, si farebbe richiamo a tale ipotetica, documentata 2ricostruzione delle attribuzioni, lì affermandosi, per contro, che la Corte di appello non avrebbe indicato gli organi di vigilanza e controllo dei quali avrebbe fatto parte il ricorrente, con i relativi poteri. Analogamente, il provvedimento del Tribunale che aveva annullato la misura avrebbe evidenziato le lacune già individuate da questa Corte in sede rescindente, senza dunque alcun riferimento alle funzioni effettivamente svolte dal [OSCURATO:PERSONA] o alla produzione documentale della difesa; già il G.i.p., peraltro, sia al momento dell'adozione della misura che fino alla richiesta di revoca, ben sarebbe stato in grado di provvedere conformemente, risultando in possesso di tutti gli elementi necessari. Infine sul punto, il ricorso evidenzia che l'ingiusta detenzione deriverebbe non solo dal provvedimento genetico del G.i.p., ma anche da quello del Tribunale del riesame (il primo), che - nella disponibilità di ogni informazione utile sul tema - avrebbe potuto rimettere in libertà l'indagato dopo soli 14 giorni, in luogo dei 118 scontati in arresti domiciliari; quanto a questo secondo periodo (3/4/2015-13/7/2015), dunque, non varrebbero gli argomenti del provvedimento gravato circa la decisività dei documenti presso il (secondo) Tribunale del riesame, perché pacificamente già in possesso del Collegio; - erronea applicazione dell'art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 27 Cost., 521 cod. proc. pen.; carenza di motivazione. La Corte di appello avrebbe impiegato argomenti della sentenza assolutoria evidentemente abnormi, dunque inutilizzabili, e con riguardo ai quali sarebbe stato presentato - e giudicato ricevibile - un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. In particolare, il Tribunale, in contrasto con Corte cost. n. 41 del 2024 ed anziché limitarsi a ricostruire il fatto in termini strettamente necessari a verificare l'avvenuto decorso della prescrizione, avrebbe espresso giudizi sulla colpevolezza dell'imputato, così violando la presunzione di non colpevolezza, di cui all'art. 27 Cost., ed il diritto di "difendersi provando", di cui all'art. 24 Cost. La stessa sentenza assolutoria, ancora, avrebbe escluso il concorso nei fatti di peculato, prospettando piuttosto una condotta di favoreggiamento personale, per la quale si sarebbero dovuti trasmettere gli atti al pubblico ministero; anche sul punto, dunque, emergerebbe evidente la gravissima lesione del diritto di difesa, in quanto il Tribunale, pur esaurito il proprio potere decisorio sul fatto oggetto di giudizio, avrebbe provveduto nei termini citati, quel che dunque presupponeva che il fatto fosse "diverso" da quanto contestato. In forza di tali vizi radicali nella sentenza assolutoria, dunque, la Corte di appello non avrebbe potuto utilizzare la stessa pronuncia, venendosi diversamente a creare un'ulteriore lesione del diritto di difesa: in una sentenza non impugnabile (quel che avrebbe consentito di ottenere una pronuncia del tutto liberatoria, perché il fatto non sussiste), né soggetta a revisione, perché assolutoria, sarebbero infatti contenute affermazioni 3pregiudizievoli dalle quali non sarebbe possibile difendersi, poi poste alla base di un procedimento disciplinare e dell'ordinanza qui impugnata, con evidente violazione delle norme richiamate; - erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen.; travisamento della prova; carenza di motivazione. La Corte di appello si sarebbe appiattita su molteplici affermazioni del Tribunale estranee al giudizio, illegittimamente inserite in motivazione dallo stesso Giudice del merito. In primo luogo, l'ordinanza incorrerebbe in numerosi travisamenti del fatto, con riguardo alle condotte del ricorrente ritenute ostative alla riparazione: a) il riferimento alle "interlocuzioni sistematiche con i coindagati successivamente condannati e con vertici dell'amministrazione" trascurerebbe che gli originari coimputati del ricorrente, componenti del comitato di sorveglianza, sarebbero stati tutti assolti perché il fatto non sussiste, non avendo questo organo alcuna posizione di garanzia né funzioni di sorveglianza; b) il ripetuto riferimento all'Ufficio XV, come settore gestito dal ricorrente, sarebbe del tutto errato, ed in questi termini ripreso dalla sentenza assolutoria. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe dichiarato e documentato in ogni sede di esser stato il dirigente responsabile del solo ufficio XIV, non anche del XV, come affermato anche nella richiesta di riesame (al punto che pure l'ordinanza ne darebbe conto, pag. 3); c) l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la sente Ai assoluzione avrebbe ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi oi t h ri-o del €1-ifitto di favoreggiamento, poi dichiarato estinto per prescrizione, non sarebbe corretta. Nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], infatti, non sarebbe stata emessa alcuna sentenza di estinzione del reato per prescrizione; anche questo travisamento della prova, dunque, avrebbe influito sulla Corte di appello. Ancora, si contesta l'assenza di motivazione quanto al ricorso proposto alla Corte EDU, già menzionato. Di seguito, è dedotta l'erronea applicazione della legge penale quanto alla impropria correlazione tra le valutazioni contenute in un'ordinanza cautelare poi annullata ed una sentenza di merito che ha assolto i coimputati perché il fatto non sussiste; improprio, dunque, sarebbe il raffronto tra i due provvedimenti, entrambi superati dalle statuizioni della Corte di cassazione. Infine, si contestano nel merito gli argomenti indicati nell'ordinanza (pagg. 14-16) quali elementi costitutivi del delitto di favoreggiamento personale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Con riguardo al primo motivo, il Collegio osserva innanzitutto che questa Corte, con la pronuncia rescindente n. 17459 del 16/4/2025, ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello del 1°/10/2024, perché silente su un dato 4 (iessenziale: in particolare, il provvedimento di merito non precisava se l'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in danno del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato pronunciato in base ad elementi nuovi forniti dalla difesa al Tribunale del riesame, oppure sulla base di una differente valutazione dei medesimi elementi. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., come nel caso in esame; questa operatività, tuttavia, non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; Sez. 4, n. 5452 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Raso, Rv. 275021; Sez. 4, n. 22806 del 6/12/2018, Morante, Rv. 272993). Questo limite — come ritenuto nella citata pronuncia rescindente - trova spiegazione nel fatto che il sindacato sul comportamento (doloso o colposo) del soggetto attinto da misura cautelare è logicamente incompatibile con una valutazione cautelare successiva, avente esiti diversi rispetto a quella originaria ma basata sugli stessi elementi, nella quale sia stata esclusa la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura ex artt. 273 e 280 cod. proc. pen. In questo caso, infatti, la possibilità di valutare l'incidenza della eventuale condotta dolosa o colposa dell'imputato sulla applicazione della misura cautelare è preclusa dalla constatazione che il giudice della cautela disponeva, per negare o revocare la misura, degli stessi elementi sulla base dei quali il giudice di merito ha escluso la sussistenza delle condizioni di applicabilità della stessa, sicché la condotta dell'interessato, ancorché dolosa o gravemente colposa, non può aver avuto efficacia sinergica rispetto alle determinazioni assunte nella fase cautelare. 5. Tanto premesso, la Corte di appello ha affermato che l'annullamento dell'ordinanza genetica era maturato in forza non del medesimo compendio informativo valutato dal G.i.p., ma di un "decisivo arricchimento della base cognitiva intervenuto in sede di riesame", per effetto di una produzione documentale difensiva fino al momento non disponibile, né esaminata dallo stesso Giudice della cautela. In particolare, l'ordinanza ha sottolineato che l'elisione della misura era stata resa possibile proprio dalla documentata ricostruzione delle effettive attribuzioni funzionali del [OSCURATO:PERSONA], ottenuta mediante il deposito - ad opera del legale - di un analitico elenco degli uffici ricoperti dall'indagato e dei 5relativi provvedimenti di nomina, solo così emergendo che lo stesso non aveva mai fatto parte di strutture dotate di poteri di vigilanza o di controllo sulla procedura liquidatoria, né tantomeno rivestito ruoli direttivi in essi. Ancora sul punto, e con maggior precisione, lo stesso provvedimento impugnato ha evidenziato che "proprio l'assenza, nel fascicolo cautelare originario, di dati certi circa la posizione di garanzia dell'indagato aveva, infatti, consentito una sovrapposizione impropria tra funzioni di coordinamento e consulenza e obblighi di vigilanza, poi rivelatasi priva di fondamento alla luce della documentazione difensiva sopravvenuta." 5.1. Muovendo da questa premessa, e dunque procedendo alla valutazione delle condotte dell'istante nell'ottica dell'art. 314 cod. proc. pen., l'ordinanza ha poi negato sussistere i presupposti per accedere alla riparazione per ingiusta detenzione, svolgendo un ampio (pagg. 12-17) e motivato "confronto sistematico tra fatto cautelare e fatto accertato in sentenza", sul presupposto che solo questo passaggio "consente di stabilire se le condotte valorizzate a fondamento della misura abbiano conservato una consistenza oggettiva all'esito del giudizio di merito tale da giustificare, sul piano riparatorio, l'affermazione di una responsabilità causale dell'istante nel determinare o protrarre la limitazione della libertà personale." 6. Tanto premesso, il Collegio ritiene che la motivazione così redatta, sebbene estesa ed articolata, sia viziata. 7. Come già richiamato, la sentenza rescindente di questa Corte n. 17459/2025 chiedeva al Giudice del rinvio di accertare le ragioni per le quali il provvedimento cautelare era stato infine annullato, ossia se sulla base di elementi nuovi, offerti dalla difesa al Tribunale del riesame in sede rescissoria, ovvero in forza di elementi già in possesso del Giudice che aveva emesso o mantenuto il provvedimento cautelare. 7.1. Ebbene, la conclusione raggiunta dalla Corte di appello, nel senso della prima delle due ipotesi, risulta non aderente alla ricostruzione della vicenda cautelare contenuta nella stessa ordinanza qui impugnata. 7.2. Il decisivo deposito, da parte della difesa, dell'elenco degli uffici effettivamente ricoperti dall'istante e dei relativi provvedimenti di nomina, infatti, risulterebbe avvenuto non nel giudizio cautelare di rinvio, successivo alla sentenza di annullamento n. 35604, pronunciata da questa Corte il 1°/7/2015, ma in un momento precedente, ossia nel primo intervento del Tribunale del riesame (concluso con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi annullata dalla pronuncia di legittimità appena citata), se non, addirittura, ancora prima, ossia nel corso dell'interrogatorio di garanzia, nell'istanza di revoca della misura o nella richiesta di riesame. 67.3. Questa eventualità, infatti, sembra emergere dallo stesso testo dell'ordinanza impugnata, nella quale (pag. 3) si legge che "all'atto dell'interrogatorio di garanzia, svolto in data 25 marzo 2015, il [OSCURATO:PERSONA] evidenziava la propria estraneità alle contestazioni, chiarendo le attribuzioni e le funzioni effettivamente ricoperte ed escludendo di avere mai fatto parte di organi dotati di poteri di vigilanza o controllo sulla procedura liquidatoria, precisando di aver svolto esclusivamente compiti di consulenza legale e coordinamento". Ancora nella medesima pagina del provvedimento qui in esame, si precisa poi che "con atto del 28 marzo 2015, la difesa proponeva richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa, censurando l'erronea attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo di vigilanza e controllo, evidenziando come l'obbligo di controllo sulle liquidazioni coatte amministrative gravasse su un diverso ufficio (Ufficio XV), mai diretto o composto dal ricorrente." 7.4. A tale riguardo, peraltro, occorre aggiungere che ancora il provvedimento qui impugnato sostiene (pag. 4) che la Corte di Cassazione - nella richiamata sentenza rescindente n. 35604/2015 — "dava atto che la linea difensiva - alimentata dalla produzione documentale in sede di riesame, comprendente l'elenco degli uffici effettivamente ricoperti dal [OSCURATO:PERSONA] e i relativi provvedimenti di nomina - mirava a delimitare le attribuzioni dell'Ufficio XIV (coordinamento e affari legali/contenzioso, non vigilanza) e a smentire l'appartenenza a organi con poteri di controllo: deduzioni cui l'ordinanza impugnata non aveva offerto risposte adeguate, lasciando indeterminato proprio il profilo decisivo della posizione di garanzia e, con esso, la tenuta del quadro indiziario ex art. 273 c.p.p." 7.5. A ciò si aggiunga, peraltro, che - come affermato nel ricorso - non trova riscontro l'affermazione del Giudice di appello secondo cui la sentenza rescindente emessa da questa Corte (quella che ha generato l'ordinanza qui impugnata) avrebbe "puntualmente evidenziato" che l'annullamento della misura genetica era stato reso possibile dal successivo deposito documentale da parte della difesa, tale da consentire la ricostruzione delle effettive attribuzioni funzionali del ricorrente; la sentenza di legittimità n. 17459/2025, infatti, non pare invero contenere alcun passaggio con questo contenuto, al punto che l'annullamento con rinvio è stato disposto proprio perché si accertasse di quali elementi disponesse il Tribunale del riesame allorquando, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva annullato il provvedimento cautelare. 8. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritiene dunque che il provvedimento della Corte d'appello debba esser nuovamente annullato con rinvio. L'ordinanza in esame, infatti, si è diffusamente concentrata sul rapporto tra provvedimento cautelare genetico ed esito dibattimentale, senza tuttavia rispondere in modo adeguato e coerente all'unico quesito posto da questa Corte /4p 7in sede rescindente, fondato su un puntuale confronto tra quanto disponibile al giudice del provvedimento genetico e quanto al Tribunale pronunciatosi 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con diretta incidenza sulle ragioni dell'annullamento stesso, che il provvedimento impugnato non individua, limitandosi a richiamare "il decisivo arricchimento della base cognitiva" effettuato dal ricorrente, che, tuttavia, in forza della stessa motivazione, risulterebbe avvenuto nei precedenti momenti della medesima vicenda cautelare. P.Q. M . P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27511/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris