CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 27/04/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 27 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 9 maggio 2014 del Giudice monocratico del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per plurime violazioni, commesse in concorso con altro soggetto, dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, consistenti in cessioni di cocaina e coltivazione in casa di marijuana. 2. Ricorre per cassazione l'imputata sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la nullità della sentenza che aveva usato l'ordinanza di convalida dell'arresto per sanare le deficienze probatorie. Con il secondo denuncia la violazione di legge perché non le era stato riconosciuto il quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con il terzo eccepisce la violazione di legge per il diniego delle generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche doglianze già esaminate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale. Il primo motivo attiene all'accertamento di responsabilità. I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che gli operanti, nell'ambito di un ordinario controllo del territorio, avevano osservato una donna, risultata poi essere la figlia disabile dell'imputata, che calava un cestino a un ragazzo in strada. Insospettiti dalla scena, entrati nel palazzo ed effettuate le verifiche del caso, innanzi tutto, avevano verificato la presenza di un impianto di videosorveglianza con cui la ricorrente controllava il vicolo e la casa, in secondo luogo, avevano trovato, in prossimità dello zerbino, due involucri di cocaina, mentre sul terrazzino di casa c'era una pianta di marijuana dalle cui foglie si potevano ricavare nove dosi. Il ragazzo in strada e il suo amico, invece, erano in possesso di un involucro di 0,38 grammi, contenente 0,30 grammi di cocaina. A differenza di quanto dedotto dalla ricorrente, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, all'esito del riesame critico del materiale probatorio e del positivo vaglio delle dichiarazioni accusatorie dell'acquirente che aveva indicato l'imputata (e non la figlia disabile) come la responsabile esclusiva della cessione nonché delle dichiarazioni degli operanti che avevano assistito alla scena. Il riferimento all'ordinanza di custodia cautelare è sovrabbondante e comunque limitato all'esclusione di responsabilità della figlia disabile. Il secondo motivo attiene alla qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale ha confermato il diniego per la diversità delle sostanze sequestrate e per la professionalità dell'attività svolta, come desumibile dalle dichiarazioni di uno dei due acquirenti e dalla presenza dell'impianto di video-sorveglianza. La decisione è in linea con le Sezioni Unite Murolo (sent. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01) secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, a prescindere dall'eterogeneità delle sostanze. Nel caso in esame, è senz'altro risultata decisiva l'organizzazione. Il terzo motivo attiene al diniego delle generiche. Anche in questo caso, la Corte territoriale ha dato una risposta ineccepibile perché ha valorizzato l'atteggiamento non collaborativo della donna, i precedenti specifici, la gravità del fatto, il che è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 12 aprile