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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08760/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con separate ordinanze del 26 marzo 2021 la Corte di appello di Torino ha rigettato, in executivis, le istanze presentate da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], intese ad ottenere la rideterminazione delle pene loro rispettivamente inflitte con sentenza resa da quell'ufficio giudiziario il 16 luglio 2018, divenuta irrevocabile il 18 aprile 2019.

In proposito, ha esposto che gli istanti sono stati condannati, tra l'altro, per il delitto di associazione mafiosa, commesso sino al 30 giugno 2017, in relazione al quale è stata loro applicata una pena determinata sulla base della cornice edittale successiva alla novella operata dall'art. 5 della legge 27 maggio 2015, n. 69, che ha innalzato sia la sanzione minima che quella massima.

Dato atto dell'annullamento, da patte della Corte di cassazione e con sentenza n. 39363 del 18/04/2019, della decisione resa nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cl. '67) — motivata dalla necessità di parametrare, per costoro, la sanzione per il delitto associativo alla meno rigorosa previsione antecedente all'entrata in vigore del testo riformato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 — e della conseguente rideterminazione in melius operata dal giudice del rinvio, ha ritenuto che non possa discorrersi, nella fattispecie, di effetto estensivo di un'impugnazione, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto per motivi strettamente personali„ attinenti, quanto al primo, alla prova dell'effettiva persistenza di un contributo eziologicamente efficiente al sodalizio e, quanto al secondo, alla durata del vincolo con la compagine.

Ha aggiunto che la determinazione del momento di cessazione della permanenza del delitto associativo può prescindere sia dalla sopravvenuta carcerazione che dall'epoca di commissione dei reati-fine in contestazione, e correlarsi, in ipotesi, al recesso individuale dal gruppo ovvero alla disgregazione della consorteria.

2. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed unico atto, ricorsi per cassazione affidati a due motivi, con il primo dei quali eccepiscono violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione erroneamente attribuito natura personale al tema afferente alla continuità dell'affiliazione, che la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, ha affrontato ex officio ed in assenza, sul punto, di specifica impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così dimostrando, nei fatti, di riconoscere, nei confronti di costoro, l'effetto estensivo — in relazione a doglianza che era espressamente sollevata da altri due imputati, [OSCURATO:PERSONA], cl. '63, e [OSCURATO:PERSONA] — che la Corte di appello, con il provvedimento impugnato, ha, invece, indebitamente escluso.

Hanno, ulteriormente, notato che le loro posizioni sono sostanzialmente sovrapponibili, quantomeno sotto il profilo della partecipazione temporale alla consorteria criminale, a quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cl. '67, in tutti i casi discutendosi dell'enucleazione, in capo a ciascun imputato, di condotte attestanti la partecipazione alla vita associativa in tempo successivo all'inasprimento del regime sanzionatorio.

Rilevano, in concreto, che [OSCURATO:PERSONA], al pari del fratello [OSCURATO:PERSONA], cl. '67, ha assunto, in seno al clan, un ruolo marginale, che si è esaurito nel 2013 con la consumazione degli ultimi reati-fine„ onde tangibile appare la disparità di trattamento rispetto al congiunto, e che, per [OSCURATO:PERSONA], la cesura di ogni legame con la societas sceleris è segnata dalla carcerazione, intervenuta nel 2013, con assegnazione ad istituto penitenziario distante più di mille km dal luogo di insediamento della consorteria.

Con il secondo ed ultimo motivo, i ricorrenti deducono, ancora in chiave di violazione di legge, che la decisione impugnata si pone in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, consacrato anche in sede sovranazionale, e con quello del giusto processo, che ispira l'art. 111 Cost., ed integra, vieppiù, una discriminazione rilevante ai sensi dell'art. 14 Cedu.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.

2. È pacifico, in fatto, che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], condannati in primo e secondo grado, perché partecipi, sino al 30 giugno 2017, di un'associazione ‘ndranghetistica stanziata sul territorio piemontese, a pena che è stata determinata tenendo conto della cornice edittale successiva all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, non articolarono motivi di ricorso per cassazione afferenti alla protrazione della condotta criminosa in epoca posteriore all'inasprimento del trattamento sanzionatorio e, quindi, all'individuazione del testo normativo applicabile in forza del principio tempus regit actum.

La Corte di appello di Torino, accostatasi all'istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con approccio ineccepibile in chiave sia di principio che metodologica, ha statuito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non possono giovarsi, in sede esecutiva, degli esiti dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione per motivi che attengono alla posizione di altri imputati ed alla condotta da costoro tenuta, non assimilabile né sovrapponibile a quello oggetto di contestazione nei loro confronti.

Sul punto, ricordato che, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., «Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati», deve farsi applicazione del canone ermeneutico, sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Ai finì dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato» (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226; Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Aresu, Rv. 266686).

Nel caso di specie, si è al cospetto di un organismo associativo che, come espressamente indicato dalla Corte di cassazione nella sentenza che ha disposto l'annullamento con riferimento al quale si invoca l'effetto estensivo (cfr., in specie, pagg. 63-64), è stato vitale quantomeno sino al 2017, epoca di dissociazione di [OSCURATO:PERSONA], sicché la precisa individuazione della norma applicabile non dipende, per tutti i soggetti coinvolti, dall'obiettivo venir meno del fenomeno associativo (o, per meglio dire, dalla «chiusura» della contestazione) ma, piuttosto, dall'enucleazione dell'apporto che ciascuno di loro ha fornito al sodalizio, cioè da una circostanza sulla quale si appuntano motivi che, per ogni imputato, sono giocoforza, già dal punto di vista logico, esclusivamente personali, perché afferenti alla sola posizione di volta in volta esaminata.

In questo senso risulta, del resto, essersi determinata la Corte di cassazione, che ha annullato la decisione di merito, in relazione all'individuazione della cornice edittale del delitto associativo, con esclusivo riferimento (cfr. pagg. 65-66) ad un concorrente esterno, [OSCURATO:PERSONA], per il quale, lungi dal potersi configurare una partecipazione cui consegua una successiva dissociazione, occorreva dimostrare l'effettiva e concreta persistenza del contributo eziologicamente efficiente, e ad un partecipe, [OSCURATO:PERSONA] cl. '67, per il quale l'esaurimento di ogni percepibile attività a far data dal 2010 ha imposto una più pregnante verifica della protrazione della militanza associativa a distanza di oltre cinque anni.Situazioni, quelle che hanno indotto l'annullamento della sentenza di appello e la nuova delibazione da parte del. giudice del rinvio, che sono, ad ogni evidenza, esclusivamente personali e che non giustificano la valutazione, in sede esecutiva, di un tema che [OSCURATO:PERSONA] ed Antonio non hanno, illo tempore, ritualmente sottoposto al giudice di legittimità.

Né, per giungere ad opposta soluzione, vale rimarcare, come fanno i ricorrenti, che la Corte di cassazione ha, di fatto,, esteso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '67 un motivo che costoro non avevano sollevato, profilo distinto da quello introdotto con l'incidente di esecuzione.

A quest'ultimo proposito, del resto, occorre sottolineare che la Corte di cassazione — nell'affrontare, motu proprio, la questione, sollevata solo da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '63, dell'individuazione del testo dell'art. 416-bis cod. pen. applicabile a tutti gli imputati chiamati a rispondere del delitto associativo — ha esplicitamente affermato (cfr. pag. 66) che, nei confronti di tutti i ricorrenti diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '67, «la doglianza riguardante il tema del regime sanzionatorio deve invece reputarsi infondata», statuizione che va razionalmente riferita a quegli imputati che, come [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], non proposero sul punto, al pari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '67, apposito motivo di impugnazione, onde deve concludersi che già in quel contesto la questione venne esaminata e risolta in senso sfavorevole agli odierni ricorrenti.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con separate ordinanze del 26 marzo 2021 la Corte di appello di Torino ha rigettato, in executivis, le istanze presentate da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], intese ad ottenere la rideterminazione delle pene loro rispettivamente inflitte con sentenza resa da quell'ufficio giudiziario il 16 luglio 2018, divenuta irrevocabile il 18 aprile 2019. In proposito, ha esposto che gli istanti sono stati condannati, tra l'altro, per il delitto di associazione mafiosa, commesso sino al 30 giugno 2017, in relazione al quale è stata loro applicata una pena determinata sulla base della cornice edittale successiva alla novella operata dall'art. 5 della legge 27 maggio 2015, n. 69, che ha innalzato sia la sanzione minima che quella massima. Dato atto dell'annullamento, da patte della Corte di cassazione e con sentenza n. 39363 del 18/04/2019, della decisione resa nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cl. '67) — motivata dalla necessità di parametrare, per costoro, la sanzione per il delitto associativo alla meno rigorosa previsione antecedente all'entrata in vigore del testo riformato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 — e della conseguente rideterminazione in melius operata dal giudice del rinvio, ha ritenuto che non possa discorrersi, nella fattispecie, di effetto estensivo di un'impugnazione, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto per motivi strettamente personali„ attinenti, quanto al primo, alla prova dell'effettiva persistenza di un contributo eziologicamente efficiente al sodalizio e, quanto al secondo, alla durata del vincolo con la compagine. Ha aggiunto che la determinazione del momento di cessazione della permanenza del delitto associativo può prescindere sia dalla sopravvenuta carcerazione che dall'epoca di commissione dei reati-fine in contestazione, e correlarsi, in ipotesi, al recesso individuale dal gruppo ovvero alla disgregazione della consorteria. 2. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed unico atto, ricorsi per cassazione affidati a due motivi, con il primo dei quali eccepiscono violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione erroneamente attribuito natura personale al tema afferente alla continuità dell'affiliazione, che la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, ha affrontato ex officio ed in assenza, sul punto, di specifica impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così dimostrando, nei fatti, di riconoscere, nei confronti di costoro, l'effetto estensivo — in relazione a doglianza che era espressamente sollevata da altri due imputati, [OSCURATO:PERSONA], cl. '63, e [OSCURATO:PERSONA] — che la Corte di appello, con il provvedimento impugnato, ha, invece, indebitamente escluso. Hanno, ulteriormente, notato che le loro posizioni sono sostanzialmente sovrapponibili, quantomeno sotto il profilo della partecipazione temporale alla consorteria criminale, a quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cl. '67, in tutti i casi discutendosi dell'enucleazione, in capo a ciascun imputato, di condotte attestanti la partecipazione alla vita associativa in tempo successivo all'inasprimento del regime sanzionatorio. Rilevano, in concreto, che [OSCURATO:PERSONA], al pari del fratello [OSCURATO:PERSONA], cl. '67, ha assunto, in seno al clan, un ruolo marginale, che si è esaurito nel 2013 con la consumazione degli ultimi reati-fine„ onde tangibile appare la disparità di trattamento rispetto al congiunto, e che, per [OSCURATO:PERSONA], la cesura di ogni legame con la societas sceleris è segnata dalla carcerazione, intervenuta nel 2013, con assegnazione ad istituto penitenziario distante più di mille km dal luogo di insediamento della consorteria. Con il secondo ed ultimo motivo, i ricorrenti deducono, ancora in chiave di violazione di legge, che la decisione impugnata si pone in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, consacrato anche in sede sovranazionale, e con quello del giusto processo, che ispira l'art. 111 Cost., ed integra, vieppiù, una discriminazione rilevante ai sensi dell'art. 14 Cedu. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 2. È pacifico, in fatto, che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], condannati in primo e secondo grado, perché partecipi, sino al 30 giugno 2017, di un'associazione ‘ndranghetistica stanziata sul territorio piemontese, a pena che è stata determinata tenendo conto della cornice edittale successiva all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, non articolarono motivi di ricorso per cassazione afferenti alla protrazione della condotta criminosa in epoca posteriore all'inasprimento del trattamento sanzionatorio e, quindi, all'individuazione del testo normativo applicabile in forza del principio tempus regit actum. La Corte di appello di Torino, accostatasi all'istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con approccio ineccepibile in chiave sia di principio che metodologica, ha statuito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non possono giovarsi, in sede esecutiva, degli esiti dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione per motivi che attengono alla posizione di altri imputati ed alla condotta da costoro tenuta, non assimilabile né sovrapponibile a quello oggetto di contestazione nei loro confronti. Sul punto, ricordato che, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., «Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati», deve farsi applicazione del canone ermeneutico, sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Ai finì dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato» (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226; Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Aresu, Rv. 266686). Nel caso di specie, si è al cospetto di un organismo associativo che, come espressamente indicato dalla Corte di cassazione nella sentenza che ha disposto l'annullamento con riferimento al quale si invoca l'effetto estensivo (cfr., in specie, pagg. 63-64), è stato vitale quantomeno sino al 2017, epoca di dissociazione di [OSCURATO:PERSONA], sicché la precisa individuazione della norma applicabile non dipende, per tutti i soggetti coinvolti, dall'obiettivo venir meno del fenomeno associativo (o, per meglio dire, dalla «chiusura» della contestazione) ma, piuttosto, dall'enucleazione dell'apporto che ciascuno di loro ha fornito al sodalizio, cioè da una circostanza sulla quale si appuntano motivi che, per ogni imputato, sono giocoforza, già dal punto di vista logico, esclusivamente personali, perché afferenti alla sola posizione di volta in volta esaminata. In questo senso risulta, del resto, essersi determinata la Corte di cassazione, che ha annullato la decisione di merito, in relazione all'individuazione della cornice edittale del delitto associativo, con esclusivo riferimento (cfr. pagg. 65-66) ad un concorrente esterno, [OSCURATO:PERSONA], per il quale, lungi dal potersi configurare una partecipazione cui consegua una successiva dissociazione, occorreva dimostrare l'effettiva e concreta persistenza del contributo eziologicamente efficiente, e ad un partecipe, [OSCURATO:PERSONA] cl. '67, per il quale l'esaurimento di ogni percepibile attività a far data dal 2010 ha imposto una più pregnante verifica della protrazione della militanza associativa a distanza di oltre cinque anni.Situazioni, quelle che hanno indotto l'annullamento della sentenza di appello e la nuova delibazione da parte del. giudice del rinvio, che sono, ad ogni evidenza, esclusivamente personali e che non giustificano la valutazione, in sede esecutiva, di un tema che [OSCURATO:PERSONA] ed Antonio non hanno, illo tempore, ritualmente sottoposto al giudice di legittimità. Né, per giungere ad opposta soluzione, vale rimarcare, come fanno i ricorrenti, che la Corte di cassazione ha, di fatto,, esteso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '67 un motivo che costoro non avevano sollevato, profilo distinto da quello introdotto con l'incidente di esecuzione. A quest'ultimo proposito, del resto, occorre sottolineare che la Corte di cassazione — nell'affrontare, motu proprio, la questione, sollevata solo da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '63, dell'individuazione del testo dell'art. 416-bis cod. pen. applicabile a tutti gli imputati chiamati a rispondere del delitto associativo — ha esplicitamente affermato (cfr. pag. 66) che, nei confronti di tutti i ricorrenti diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '67, «la doglianza riguardante il tema del regime sanzionatorio deve invece reputarsi infondata», statuizione che va razionalmente riferita a quegli imputati che, come [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], non proposero sul punto, al pari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '67, apposito motivo di impugnazione, onde deve concludersi che già in quel contesto la questione venne esaminata e risolta in senso sfavorevole agli odierni ricorrenti. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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