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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06965/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 12/1/2021, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO il 1°/4/2019 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale di Torino che ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione della Corte territoriale sarebbe errata.2.

In data 21 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Nell'unico motivo il Procuratore Generale di Torino deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione della Corte territoriale, secondo la quale l'appropriazione di copia dei documenti della persona offesa non costituirebbe reato in quanto difetterebbe lo scopo di conseguire un profitto ingiusto, sarebbe errata.

Pure volendo prescindere dal fatto che i documenti siano originali ovvero copie, infatti, la condotta evidenzierebbe comunque lo scopo di voler impedire alla persona offesa di rivolgersi a un altro legale e, quindi, sarebbe significativa della volontà di conseguire il profitto ingiusto, consistente nella permanenza di un rapporto professionale non voluto dal cliente, tenuto così a pagare comunque gli onorari al professionista.

La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla logicità e completezza della motivazione, è infondata.

La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alla mancanza dell'ingiusto profitto e alla carenza della volontà di perseguirlo avendo l'imputata agito solo per disinteresse alle esigenze della propria assistita, ha fornito una motivazione sufficiente quanto all'assenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

Ciò anche perché quanto prospettato nel ricorso, cioè che il profitto sarebbe consistito nel far permanere il rapporto professionale non voluto al fine di conseguire il pagamento di ulteriori onorari altrimenti non dovuti è, in assenza di elementi concreti in tal senso, il frutto di una mera congettura.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Sentenza redatta con motivazione semplifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 12/1/2021, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO il 1°/4/2019 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale di Torino che ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione della Corte territoriale sarebbe errata.2. In data 21 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Nell'unico motivo il Procuratore Generale di Torino deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione della Corte territoriale, secondo la quale l'appropriazione di copia dei documenti della persona offesa non costituirebbe reato in quanto difetterebbe lo scopo di conseguire un profitto ingiusto, sarebbe errata. Pure volendo prescindere dal fatto che i documenti siano originali ovvero copie, infatti, la condotta evidenzierebbe comunque lo scopo di voler impedire alla persona offesa di rivolgersi a un altro legale e, quindi, sarebbe significativa della volontà di conseguire il profitto ingiusto, consistente nella permanenza di un rapporto professionale non voluto dal cliente, tenuto così a pagare comunque gli onorari al professionista. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla logicità e completezza della motivazione, è infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alla mancanza dell'ingiusto profitto e alla carenza della volontà di perseguirlo avendo l'imputata agito solo per disinteresse alle esigenze della propria assistita, ha fornito una motivazione sufficiente quanto all'assenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Ciò anche perché quanto prospettato nel ricorso, cioè che il profitto sarebbe consistito nel far permanere il rapporto professionale non voluto al fine di conseguire il pagamento di ulteriori onorari altrimenti non dovuti è, in assenza di elementi concreti in tal senso, il frutto di una mera congettura. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Sentenza redatta con motivazione semplifica
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