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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 1989

Cassazione n. 26663/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/07/1989 [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/10/1989 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con autonomi ricorsi, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale sono stati condannati in relazione ad alcune cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I ricorrenti lamentano la medesima doglianza, concernente l' erronea applicazione della legge in ordine al riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990.

La censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato, con riferimento ad Urrutia, che l'imputato svolgeva una fiorente attività di spaccio su larga scala, tanto da offrire in vendita ai senegalesi una grossa partita di stupefacente, a suo dire già collocata sul mercato, e tanto da essere costretto a tenere una contabilità; inoltre il giudice ha richiamato il dato quantitativo di stupefacente detenuto, del valore di euro 5000,00, e la precedente cessione di 200 grammi di stupefacente emergente dalle intercettazioni telefoniche.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha evidenziato 0;ré anche egli godesse di un proprio giro di clientela, con cui concordava autonomamente il prezzo della vendita al dettaglio, disponendo di un quantitativo discreto di stupefacente e svolgendo in modo sistematico l'attività di spaccio.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/07/1989 [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/10/1989 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con autonomi ricorsi, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale sono stati condannati in relazione ad alcune cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina. I ricorrenti lamentano la medesima doglianza, concernente l' erronea applicazione della legge in ordine al riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato, con riferimento ad Urrutia, che l'imputato svolgeva una fiorente attività di spaccio su larga scala, tanto da offrire in vendita ai senegalesi una grossa partita di stupefacente, a suo dire già collocata sul mercato, e tanto da essere costretto a tenere una contabilità; inoltre il giudice ha richiamato il dato quantitativo di stupefacente detenuto, del valore di euro 5000,00, e la precedente cessione di 200 grammi di stupefacente emergente dalle intercettazioni telefoniche. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha evidenziato 0;ré anche egli godesse di un proprio giro di clientela, con cui concordava autonomamente il prezzo della vendita al dettaglio, disponendo di un quantitativo discreto di stupefacente e svolgendo in modo sistematico l'attività di spaccio. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Consigliere estenso
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