CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio qualificati i fatti quali abuso di ufficio; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, in sostituzione degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa il 13 dicembre 2018 dal Tribunale di Paola, previa riqualificazione delle condotte di cui al capo A (originariamente contestate in relazione agli artt. 81, 319, 321 cod. pen.) nella fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen., ed assorbite quelle condotte anche contestate ai capi E (artt. 110, 81, 353 cod. pen.) ed F(artt. 110, 81, 353 cod. pen.) nella fattispecie di cui all'art. 353 cod. pen. ha assolto l'imputato dai reati di cui al capo A (fatta eccezione per la determina n. 115 del 2.11.2009 per la quale è stato dichiarato non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione) ed ai capi B (artt.81, 319, 321 cod. pen.), B2 (artt. 81, 110, 353 cod. pen.),C (artt. 110, 81, 353-bis cod. pen.), D (artt. 110, 81, 353- bis cod. pen.) ed F perché il fatto non sussiste; ha rideterminato la pena inflitta 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro deducendo: 2.1. Con il primo motivo, inosservanza degli artt. 319-321 cod. pen., 97 Cost. in relazione alla riqualificazione delle condotte sub A. L'imputato, nell'esercizio delle sue funzioni di responsabile del servizio amministrativo dei Comuni di Buonvicino e Maierà, versava in una evidente situazione di conflitto di interessi rispetto all'affidamento degli appalti alla società Artemisia, di cui era Presidente ed amministratrice di fatto la moglie [OSCURATO:PERSONA] - che ha patteggiato la pena con sentenza irrevocabile. Egli, come prezzo della propria corruzione, veniva remunerato dalla Benvenuto attraverso i compensi ricevuti nell'ambito dell'attività professionale privata di consulente commerciale ed il rapporto corruttivo è dimostrato dall'evidenza di tali pagamenti e dal fatto che ci si trova di fronte a soggetti legati da rapporto di coniugio. La contrarietà degli atti ai doveri di ufficio si radica nella violazione del dover di astensione in presenza di conflitto di interessi e nella violazione del principio di rotazione degli appalti, stante il sostanziale monopolio conseguito dalla ditta della Benvenuto. 2.2. Con il secondo motivo, inosservanza dell'art. 157 cod. pen. in relazione alla declaratoria di prescrizione relativa alla condotta tenutasi con riferimento alla delibera del 2009, dovendosi determinare il decorso del termine prescrizionale non dall'atto ma dall'ultima dazione che, nel caso di specie è avvenuta nel 2016. 2.3. Con il terzo motivo, inosservanza dell'art. 353-bis cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi C e D, non essendosi tenuto conto della tutela anticipata prestata dalla predetta norma incriminatrice e dalla circostanza che l'indebito frazionamento degli appalti ha comportato la mancata tenuta della gara. Inoltre, non è stato considerato che anche i pareri di regolarità tecnico-contabile e di copertura finanziaria espressi dal Marsiglia hanno comunque contaminato o contribuito a contaminare le modalità di scelta del contraente in quanto in assenza di tali pareri, il contraente illecitamente favorito non avrebbe potuto risultare beneficiario della procedura. 2.4. Con il quarto motivo, inosservanza degli artt. 353 cod. pen., 6-bis I. n. 190/2012 in relazione al reato di cui al capo F avendo il Marsiglia, nella sua qualità di responsabile del settore finanziario del Comune di Maierà, versando in conflitto di interessi, ha violato i principi di rotazione di trasparenza nell'assegnazione degli appalti pubblici, turbando, in tal modo, la gara diretta ad affidare il servizio di supporto all'ufficio tributi del predetto Comune, predisponendo un bando di gara i cui requisiti erano pedissequamente rispondenti alle caratteristiche della [OSCURATO:PERSONA] in termini di volume di affari e di pregresse esperienze maturate in altri enti. La sentenza non ha considerato la specifica indicazione dei mezzi fraudolenti, delle collusioni e l'inquinamento dell'intero svolgimento della gara determinato dalla presenza del conflitto di interessi tra l'imputato e la ditta unica partecipe alla gara e poi destinataria dell'appalto. 2.5. Con il quinto motivo, inosservanza degli artt. 319-321 cod. pen. in relazione alle condotte di cui al capo A, essendo errata l'affermazione secondo la quale l'atto endoprocedimentale non sia rilevante rispetto a quanto disposto dall'art. 6-bis I. n. 190/2012. Cosicché il Marsiglia violando l'obbligo di astensione ed autonominandosi Presidente della Commissione di gara ha commesso un atto contrario ai doveri di ufficio. 2.6. Con il sesto motivo, inosservanza degli artt. 319-321, 353 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi B e B2 in relazione alla emersa collusione tra il Marsiglia ed il Biondi avendo questi remunerato il primo attraverso i compensi versati al suo studio privato di consulenza commerciale e tributaria, anzi risultando - come annota la sentenza - un conflitto di interessi fin dall'inizio della procedura amministrativa che aveva inquinato l'intera procedura. 3. E' pervenuta memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si sostien e l'inammissibilità del ricorso o, comunque, la sua infondatezza. In particolare:- quanto al primo motivo, il ricorrente non si misura affatto con la ragione principale della esclusione della fattispecie corruttiva, ovvero la mancanza di un accordo corruttivo che non può essere provato dal solo rapporto di coniugio e da dazioni causalmente giustificate da ragioni lecite (compensi ed emolumenti), senza connessione causale con l'atto contrario ai doveri di ufficio. Inoltre, il ricorrente non contesta la ritenuta insussistenza anche degli elementi costitutivi del delitto di abuso di ufficio, così risultando una mancanza di interesse del ricorso; - quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente appunta il motivo non considerando la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 323 cod. pen.; - quanto al terzo motivo, il ricorrente non contesta specificamente la ritenuta inconfigurabilità del reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. per ragioni della vigenza temporale della norma che ha introdotto il reato e per difetto dell'elemento oggettivo, costituito dall'espletamento di una effettiva gara, oltre che per l'insufficienza della violazione dell'obbligo di astensione e del compimento di atti che non hanno condizionato la scelta del contraente. In ogni caso la prospettiva del ricorrente è infondata trattandosi di affidamenti diretti del tutto avulsi da un segmento valutativo concorrenziale; - quanto al quarto motivo, il ricorrente non contrasta la ritenuta insufficienza della mera violazione del dovere di astensione a costituire l'elemento oggettivo della turbativa d'asta, non essendovi prova di condotte collusive; - quanto al quinto motivo, ci si riporta a quanto detto a proposito del primo motivo, segnalando che non è neanche ipotizzata l'ingiustizia in sé dell'affidamento dei servizi in favore della [OSCURATO:PERSONA]; - quanto al sesto motivo di ricorso, esso non confuta specificamente l'insussistenza del patto corruttivo, in particolare, con riferimento alla contropartita costituita dal rapporto professionale iniziato prima della stessa pubblicazione del bando né contrastando la valenza favorevole del "soccorso istruttorio" praticato nei confronti dell'altro concorrente dallo stesso Marsiglia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Ritiene questa Corte che incensurabile è il giudizio espresso dal Giudice di merito sulla insussistenza dell'accordo corruttivo ipotizzato nel capo A) della rubrica, in quanto solo sottinteso in base al rapporto di coniugio e dovendosi escludere dalla nozione di utilità i compensi professionali percepiti dallo studio facente capo al Marsiglia e gli emolumenti conseguiti dalla Benvenuto per l'attività svolta dalla cooperativa in quanto corrispettivi per prestazioni lecite. La Corte di merito ha, pertanto, correttamente escluso al esistenza del sinallagma tra la realizzazione dell'atto di ufficio e le prestazioni in conformità al condivisibile orientamento in tema di corruzione secondo il quale il reato è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo, non potendo quindi assumere rilievo ove derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente ed il privato (Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020 (dep.2021),Mazzarella,Rv. 281144). 3. Il secondo motivo sull'errata affermazione della intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A, è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto in quanto il ricorrente riferisce il proprio assunto secondo il quale il termine prescrizionale decorre dall'ultima dazione all'ipotesi corruttiva, invece esclusa dalla sentenza impugnata che ha riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 323 cod. pen. 4. Il terzo motivo (capi C e D) è infondato. Ritiene questa Corte che incensurabile è la decisione assolutoria della sentenza impugnata in considerazione dell'assenza, nel caso di specie, di una gara nell'affidamento degli appalti, trattandosi di affidamenti diretti avulsi da un segmento valutativo concorrenziale. Il giudizio espresso si pone in conformità all'orientamento secondo il quale il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353-bis cod. pen., in caso di affidamento diretto, è configurabile quando la trattativa privata, al di là del "nomen juris", prevede, ai fini della scelta del contraente, una "gara", sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale, mentre non è configurabile nelle ipotesi in cui il procedimento di scelta sia svincolato da ogni schema concorsuale ovvero quando la decisione di procedere all'affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara. (Sez. 6, n. 5536 del 28/10/2021 (dep. 2022), Zappini, Rv. 282902). Con questa decisione è stato spiegato che "A differenza di quanto previsto dall'art. 353 cod. pen., in cui l'evento naturalistico del reato è costituito in via alternativa dall'impedimento della gara o dal suo turbamento, l'art. 353-bis fa riferimento al solo turbamento del procedimento amministrativo, che deve v i essere realizzato con una condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando - o di un altro atto a questo equipollente - e, quindi, a condizionare le modalità di scelta del contraente. La norma incriminatrice richiede sul piano della tipicità un'azione finalizzata ad inquinare il contenuto di un atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, nonché ogni altra informazione necessaria a tale scopo. La condotta perturbatrice deve quindi riguardare un procedimento amministrativo funzionale ad una "gara", nel senso in precedenza indicato, e deve volgere sul piano finalistico ad inquinare il contenuto di un atto funzionalmente tipico, cioè di un atto esplicativo del modo con cui si devono selezionare i concorrenti per individuarne il migliore; un atto che pone le regole, le modalità di accesso, i criteri di selezione, che disciplini il modo con cui compiere una comparazione valutativa tra più soggetti. Il turbamento del procedimento amministrativo si manifesta con il disturbo, l'alterazione, il condizionamento, lo sviamento del normale iter di questo in ragione della finalità di inquinamento del futuro contenuto del bando o di un atto a questo equipollente; uno sviamento volto a strumentalizzare la fissazione delle regole di 10 partecipazione per condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. Ne discende che la condotta di turbamento, per assumere rilievo ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 353-bis cod. pen., deve innestarsi ed intervenire in un procedimento amministrativo che contempli una qualsiasi procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione. Questo è il senso della norma incriminatrice nella parte in cui fa riferimento ad un atto equipollente al bando; deve trattarsi del contenuto di un atto che assolva la stessa funzione del bando. Rispetto al dato letterale della norma incriminatrice, non sono dunque condivisibili torsioni interpretative volte a conformare il dato testuale per attribuirgli un significato ulteriore, distinto e più ampio, rispetto a quello desumibile dalla sua immediata lettura. Si tratta di opzioni interpretative che finiscono per estendere l'ambito della norma incriminatrice e la tipicità della fattispecie con un procedimento analogico in malam partem in cui, attraverso considerazioni di natura teleologica, si varcano i paletti fissati dalla lettera della legge. La condotta perturbatrice non finalizzata ad inquinare il contenuto del bando - o di un atto ad esso equipollente -, ma volta ad impedire la gara attraverso l'affidamento illegittimo diretto dei lavori, è esterna rispetto al perimetro testuale della norma.... Ne consegue che: "in caso di affidamento diretto, il delitto previsto dall'art. 353-bis cod. pen.: a) è configurabile quando la trattativa privata, al di là del nomen juris, prevede, nell'ambito del procedimento amministrativo di scelta del contraente, una "gara", sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale; b) non è configurabile nelle ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata in cui il procedimento è svincolato da ogni schema concorsuale; c) non è configurabile quando la decisione di procedere all'affidamento diretto è essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara". 5. Il quarto motivo (capo F) è infondato, lambendo l'inammissibilità, in quanto incensurabile, è la decisione di ritenere assorbite le relative condotte del 2016 nell'ipotesi di abuso di ufficio secondo la quale sono state riqualificate le condotte sub A) - essendo tali condotte già contestate in tale capo e, ancora, nel capo D) - come pure la decisione assolutoria relativa alle condotte del 2015 e 2017 (v. pg. 13 e sg. della sentenza impugnata) sulla base della ritenuta insufficienza della sola violazione dell'obbligo di astensione da parte del Marsiglia, senza individuare alcun turbamento delle gare, in mancanza della partecipazione di altri concorrenti, così non potendosi affermare l'integrazione della condotta obiettiva del reato di cui all'art. 353 cod. pen. La decisione risulta, pertanto, conforme al condivisibile orientamento in tema di turbata libertà degli incanti secondo il quale l'evento del reato è integrato, oltre che dall'impedimento della gara o dall'allontanamento degli offerenti, anche dal mero turbamento, consistente in una alterazione del regolare svolgimento, a condizione che tale condotta sia idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano con l'interesse pubblico alla libera concorrenza ed alla maggiorazione delle offerte (Sez. 6, n. 6605 del 17/11/2020 (dep. 2021), Pani, Rv. 280837). 6. Il quinto motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre che genericamente proposto con riferimento al delitto di corruzione sub A) che, invece, il giudice di merito ha, come detto in precedenza, correttamente escluso per insussistenza dell'accordo corruttivo. 7. Il sesto motivo è infondato. La Corte ha incensurabilmente escluso i reati di cui ai capi B (corruzione) e B2 (turbativa d'asta) in ragione della assenza della prova di un accordo corruttivo e dell'atto illegittimo - la gara era stata affidata all'unico concorrente che aveva offerto il prezzo più basso - rimarcando che del primo non vi era neanche chiara indicazione nella imputazione (v. pg. 14 e sg. della sentenza impugnata). Richiamando quanto già in diritto affermato a riguardo nel precedente par. 2 circa l'infondatezza della prospettazione accusatoria in rapporto al sinallagma corruttivo, va rimarcato che - per di più - il giudice di merito ha escluso la fondatezza della prospettazione accusatoria che aveva individuato la corresponsione o promessa di utilità - ancora una volta avente ad oggetto la retribuzione allo studio del Marsiglia per la tenuta delle scritture contabili della ditta del Biondi - tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, escludendo la natura di contropartita dell'incarico in base all' accertato trasferimento della pratica commerciale presso lo studio del Marsiglia già in data 1 ottobre 2017 e ben prima della stessa emissione del bando (31 ottobre 2017) - contrastando ineccepibilmente sulla base delle emergenze captative l'individuazione di detto trasferimento nella data del 24.11.2017. Cosicché, ancora una volta, come correttamente rileva la Corte di merito l'unico fondamento accusatorio è quello insufficiente che poggia