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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23155/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 61, comma 1, n. 712 11 cod. pen..

Rilevato chdliricorrente lamenta: • •

1. Violazione di legge, carenza di motivazione o motivazione apparente quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputata; travisamento della prova; omessa motivazione in punto di concorso nel reato.

La Corte di merito avrebbe offerto una motivazione inadeguata in punto di responsabilità dell'imputata; la deposizione della sola persona offesa non sarebbe idonea•a sostenere il decisum.

2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen.

Il danno patrimoniale di rilevante entità trova unico ed insufficiente riscontro in quanto affermato dalla persona offesa, dettato più da ricordi affettivi che da un preciso valore commerciale.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; Ritenuto, quanto alla testimonianza offerta dalla persona offesa, che la valutazione circa l'attendibilità di questa è stato oggetto di puntuale disamina in motivazione; considerato che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (cosi, da ultimo Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Rv. 279070); ritenuto che il motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le argomentazioni difensive a sostegno della lamentata mancata ricorrenza delle aggravanti di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 e 11 cod. pen. sono affidate a considerazioni del tutto generiche e congetturali; che sul punto la sentenza è sostenuta da congrua motivazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del riccrso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod, pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore da! 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric.

Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia lntrodotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali ia declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela ,per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela").

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa deile ammende.

Così deciso in data 5 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 61, comma 1, n. 712 11 cod. pen.. Rilevato chdliricorrente lamenta: • • 1. Violazione di legge, carenza di motivazione o motivazione apparente quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputata; travisamento della prova; omessa motivazione in punto di concorso nel reato. La Corte di merito avrebbe offerto una motivazione inadeguata in punto di responsabilità dell'imputata; la deposizione della sola persona offesa non sarebbe idonea•a sostenere il decisum. 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen. Il danno patrimoniale di rilevante entità trova unico ed insufficiente riscontro in quanto affermato dalla persona offesa, dettato più da ricordi affettivi che da un preciso valore commerciale. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; Ritenuto, quanto alla testimonianza offerta dalla persona offesa, che la valutazione circa l'attendibilità di questa è stato oggetto di puntuale disamina in motivazione; considerato che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (cosi, da ultimo Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Rv. 279070); ritenuto che il motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le argomentazioni difensive a sostegno della lamentata mancata ricorrenza delle aggravanti di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 e 11 cod. pen. sono affidate a considerazioni del tutto generiche e congetturali; che sul punto la sentenza è sostenuta da congrua motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del riccrso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod, pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore da! 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia lntrodotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali ia declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela ,per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa deile ammende. Così deciso in data 5 aprile
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